Ai fini del riconoscimento degli interessi moratori sul compenso spettante all’avvocato per le prestazioni professionali rese, assume rilevanza, come costituzione in mora, l’invio al debitore della nota pro-forma, anche detta avviso di fattura.
Un avvocato chiedeva l'ammissione al passivo del proprio credito per le prestazioni professionali svolte a favore della società poi fallita. Il g.d. ammetteva l'istante al passivo con il privilegio ex articolo 2751-bis, numero 2, c.c. per l'importo complessivo di circa 26mila euro, compreso di spese, cpa e IVA. L'avvocato ha proposto opposizione, ma il Tribunale di Bari ha confermato la decisione escludendo, per quanto qui d'interesse, il riconoscimento degli interessi moratori. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte. Sgombrato il campo dai dubbi sulla quantificazione del compenso, correttamente fondata sui criteri indicati dal d.m. numero 55/2014, il Collegio affronta la censura con cui si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi moratori. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato, gli interessi di cui all'articolo 1224 c.c. competono «a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del d.lgs. numero 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore cfr. Cass. 19.8.2022, numero 24973 Cass. ord. 16.3.2022, numero 8611 ». La giurisprudenza ha inoltre affermato che l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora Cass. 20.2.2003, numero 2561 Cass. 28.11.1987, numero 8865 . Nella vicenda in esame, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della “nota pro forma – altrimenti avviso di fattura” - inoltrata con PEC alla società. Il ricorso viene in tal senso accolto, con la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al Tribunale.
Presidente Ferro – Relatore Abete Motivi in fatto e in diritto 1. L'avvocato M.G. domandava l'ammissione al passivo del fallimento della Omissis s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Bari. Esponeva che aveva svolto attività di consulenza e assistenza legale in favore della società poi fallita a a seguito del deferimento numero 110176-1125 elevato il 4.5.2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare presso la F.I.G.C. e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d'Appello presso la F.I.G.C. avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado b a seguito del deferimento numero 11599-1217 elevato l'11.5.2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare presso la F.I.G.C. e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d'Appello presso la F.I.G.C. avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado. Chiedeva l'ammissione al passivo per l'importo di Euro 74.966,60, oltre spese generali, c.p.a., i.v.a. ed interessi moratori ex D.Lgs. numero 231 del 2002. 2. Il g.d. ammetteva l'istante al passivo con il privilegio ex articolo 2751 bis, numero 2, c.c. per l'importo complessivo - al netto dell'acconto di Euro 8.135,90 - di Euro 26.181,14, comprensivo di spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. 3. L'avvocato M. G. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento. 4. Con decreto dei 21-24.12.2020 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. Evidenziava il tribunale che a non vi era margine per il riconoscimento della particolare importanza dell'attività prestata ex D.M. numero 55/2014, articolo 5, u.c. b nemmeno era fondato il riconoscimento dell'incremento - per nulla obbligatorio - del compenso di cui al D.M. numero 55/2014, articolo 4,2 co., in caso di assistenza di più parti c quanto infine in ordine al motivo con cui l'opponente aveva lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori, peraltro, il D.M. numero 55/2014 non prevede termini di adempimento, tali da rendere superflua la costituzione in mora così decreto impugnato, pag. 5 . 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato M. G. ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della Omissis s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del del D.M. numero 55/2014, articolo 1,4,1 co., e 5, 6 co., in relazione alla l.fall.,articolo 2233 c.c. ed agli articolo 93,94,95,96 e 97 ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 l'omessa valutazione di fatti decisivi. Deduce che a contrariamente all'assunto dal tribunale, i criteri da applicare per il riscontro della particolare importanza della prestazione sono quelli desumibili dal combinato disposto del D.M. numero 55/2014, articolo 4,1 co., e 5, 6 co., b la motivazione dell'impugnato dictum è erronea e contraddittoria c in ordine al parametro della specificità dell'oggetto, i procedimenti in cui ha prestato l'opera concernevano la contestazione di violazioni di natura contabile e l'irrogazione di sanzioni disciplinari. d ancora contrariamente all'assunto del tribunale gli scritti difensivi redatti nei procedimenti in cui ha patrocinato, sono stati debitamente allegati alla domanda di ammissione al passivo. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.M. numero 55/2014, articolo 4,2 co. e 3 co., in relazione all'articolo 2233 c.c. ed alla l.fall., articolo 93,94,95,96 e 97 ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 l'omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il giudice del merito non può prescindere dalla circostanza che l'avvocato ha assunto la difesa di più soggetti, ma, al più, può applicare la riduzione prevista dal D.M. numero 55/2014, 4 co. dell'articolo 4 al compenso aumentato ai sensi del 2 co. dello stesso articolo. 8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 231 del 2002, articolo 1,2,4 e 5 in relazione alla l.fall., articolo 2233 c.c. ed agli articolo 93,94,95,96 e 97. Deduce che a ha errato il tribunale a negare gli interessi moratori b il dies a quo per il calcolo degli interessi deve individuarsi nella comunicazione della nota pro forma equivalente ad un sollecito di pagamento. 9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360,1 co., numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione del D.M. numero 55/2014, articolo 4, 5 co., lett. c , in relazione all'articolo 91 c.p.c. Deduce che il tribunale ha errato a nel liquidare le spese a vantaggio della parte che alla luce del buon fondamento dei rilievi formulati con i precedenti motivi non sarebbe stata vincitrice b nel quantificare le spese in favore della curatela pur in relazione alla fase istruttoria, fase che nella specie non vi è stata. 10. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. E' da escludere, dapprima, che il Tribunale di Bari abbia falsamente applicato, così incorrendo in errores in iudicando , le disposizioni di cui al D.M. numero 55/2014 richiamate nella rubrica del primo mezzo di impugnazione. E' da ritenere, poi, che la valutazione postulata dal D.M. numero 55/2014articolo 5, 6 co., segnatamente dall'inciso qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale - si risolve senza dubbio in un giudizio di fatto , censurabile in sede di legittimità essenzialmente ai sensi del numero 5 del 1 co. dell'articolo 360 c.p.c., ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti . Del resto, seppur in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, questa Corte ha ritenuto che la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice cfr. Cass. 2.8.2005, numero 16132 . Su tale scorta si reputa che il Tribunale di Bari ha sicuramente disaminato i profili in fatto dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in parte qua agitur, la res litigiosa. Al contempo, si reputa che nessuna delle figure di anomalia motivazionale destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite numero 8053 del 7.4.2014 - figure tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento all' anomalia della motivazione apparente che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito cfr. Cass. 21.7.2006, numero 16672 , il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ben vero, al di là del rilievo circa l'allegazione degli atti difensivi redatti dall'opponente, il tribunale ha puntualizzato che non erano stati acquisiti elementi utili ai fini della valutazione dell'attività svolta in rapporto ai parametri normativi della specificità dell'oggetto - al di là del carattere settoriale del contenzioso sportivo, astrattamente non scevro da contenziosi seriali così decreto impugnato, pag. 4 - del numero e della complessità delle questioni trattate. Ed ha soggiunto che l'opponente non aveva né dedotto né provato il buon esito della prestazione in relazione al posizionamento in classifica ed alla promozione in serie A della società calcistica poi fallita , si da consentire la valutazione in termini di risultati utili così decreto impugnato, pag. 4 . Cosicché del tutto ingiustificata è pur la censura del ricorrente secondo cui il tribunale ha omesso di prendere in considerazione gli effetti dell'attività svolta ed i risultati conseguiti cfr. ricorso, pag. 17 . 11. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. Questa Corte spiega che, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4,2 co., prima parte, , prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria cfr. Cass. ord. 14.1.2020, numero 461 . Ebbene, al riguardo il tribunale ha in modo congruo ed esaustivo motivato. Ovvero ha evidenziato che dalle operate allegazioni non emergeva un maggior impegno dell'opponente nello svolgimento dell'attività difensiva riconducibile a specificità e diversità di posizioni dei soggetti rappresentati così decreto impugnato, pag. 5 . 12. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo. Questa Corte spiega che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'articolo 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore cfr. Cass. 19.8.2022, numero 24973 Cass. ord. 16.3.2022, numero 8611 . E spiega, ancora, che, in tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora cfr. Cass. 20.2.2003, numero 2561 cfr. altresì Cass. 28.11.1987, numero 8865 . Su tale scorta si reputa quanto segue. Per un verso, non si giustifica l'affermazione del tribunale secondo cui, in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora cfr. decreto impugnato, pag. 5 .Per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della nota pro forma - altrimenti avviso di fattura - inoltrata con pec alla debitrice il 13/09/2018 costituente l'allegato numero 13 alla domanda , l.fall., articolo 93 del ricorrente così ricorso, pag. 22 . 13. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso il decreto dei 21-24.12.2020 del Tribunale di Bari va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'articolo 384,1 co., c.p.c., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate al pertinente paragrafo. 14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13,1 co. quater, , il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit , 1 co. bis dell'articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento il decreto dei 21/24.12.2020 del Tribunale di Bari e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.