La Prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza numero 2176 del 24 gennaio 2023, affrontando la controversa questione circa l’applicabilità o meno delle esenzioni di cui all’articolo 67, comma 3, l.fall. alla revocatoria ordinaria, enuncia un importante principio di diritto.
La questione in lite. La fattispecie oggetto della presente pronuncia può essere così sintetizzata il Tribunale di Perugia accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da una banca in amministrazione straordinaria avverso lo stato passivo del fallimento di una società, ammettendo al passivo in via chirografaria , anziché in grado ipotecario , un credito a titolo di restituzione del mutuo fondiario concesso alla società fallita da un pool di banche, ai sensi dell' articolo 38 TUB . Per quanto qui rileva il Tribunale precisava che l'esenzione prevista dall'articolo 67, comma 3, lett. d , l.fall. non trova applicazione alla revocatoria ordinaria, essendo prevista soltanto per la revocatoria fallimentare, nell'ambito della quale costituisce un contrappeso alle agevolazioni probatorie accordate al curatore, e dovendosi altrimenti ritenere che la medesima esenzione spetti anche all'imprenditore in bonis convenuto in giudizio ai sensi dell' articolo 2901 c.c. Ricorreva per Cassazione la Banca denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 66 e 67, comma 3, l.fall. e dell'articolo 2901 c.c. Ad avviso della Banca, il decreto impugnato, nell'escludere l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 67, comma 3, lett. d , l.fall. alla revocatoria ordinaria, non avrebbe tenuto conto del tenore letterale della predetta disposizione e della ratio della stessa, consistente nel sottrarre alla revocabilità determinate categorie di atti posti in essere per un fine ritenuto meritevole di tutela, ed in particolare le operazioni strumentali al superamento della crisi d'impresa, le quali risulterebbero altrimenti poco appetibili sia per il debitore che per i terzi. L'orientamento precedente di legittimità sulla inapplicabilità dell' articolo 67, comma 3, l.fall. all'azione revocatoria ordinaria. Osserva, in primo luogo, la Corte come la questione sollevata dalla ricorrente sia stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta nel senso dell' inapplicabilità all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, delle esenzioni contemplate dall' articolo 67, comma 3, l.fall. cfr. Cass. civ., numero 3778/2019 Cass. civ., numero 4796/2020 e Cass. civ., numero 571/2021 . A fondamento di tale soluzione, sono stati addotti cinque ordini di considerazioni, fondate rispettivamente sulla formulazione letterale del citato articolo 67, il quale, escludendo la soggezione degli atti da esso indicati all'«azione revocatoria» genericamente indicata, si riferisce evidentemente a quella disciplinata dai due commi precedenti, e non anche a quella ordinaria, disciplinata dall'articolo 66 con rinvio alle norme del codice civile sulla diversa formulazione dell'articolo 69- bis , il quale, nel disciplinare la decadenza dall'azione, si riferisce invece espressamente a tutte quelle «disciplinate dalla presente sezione», ovverosia dagli articolo 64-71 sull'analoga disciplina dettata dall'articolo 12, comma 5, legge 27 gennaio 2012, numero 3 per i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la quale, nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, fa espresso riferimento all' articolo 67 l.fall. , in tal modo escludendo l'applicabilità dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria di cui all' articolo 2901 c.c. , richiamato dall' articolo 66 l.fall. sull' articolo 18 del d.l. numero 179/2012 il quale, nel modificare il citato articolo 12, comma 5, ha contestualmente modificato l'articolo 217- bis l.fall., estendendo le esenzioni dai reati di bancarotta all'accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12, in tal modo confermando la piena autonomia dei due ambiti di tutela, civilistico e penalistico, riguardanti i pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum sulla diversità dei due tipi di azione revocatoria, ritenuta idonea ad escludere l'arbitrarietà di un trattamento differenziato, essendo gli stessi volti a colpire rispettivamente atti idonei a indurre l'insolvenza del debitore ed atti compiuti dallo stesso quando era già insolvente, nonché riferibili ad ambiti temporali diversi e caratterizzati da un differente regime probatorio, più gravoso per quella ordinaria, dal momento che in quella fallimentare il curatore può avvalersi anche di presunzioni juris tantum . La nuova prospettiva della Corte sull'applicabilità dell' articolo 67, comma 3, l.fall. alla revocatoria ordinaria. Ciò chiarito, la Corte osserva tuttavia come ciascuna delle considerazioni sopra enunciate possa essere criticamente rivalutata anche alla luce degli orientamenti espressi nel tempo dalla dottrina. Segnatamente e sotto il profilo letterale la Corte rileva l'ambivalenza della formulazione dell' articolo 67, comma 3, l.fall. che non autorizza conclusioni sicure né nel senso dell'applicabilità, né in quello dell'inapplicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria. Detto articolo, infatti, al comma 4, esclude espressamente l'applicabilità della revocatoria all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo puntuale riferimento alle «disposizioni di questo articolo», e quindi alla sola revocatoria fallimentare che analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla differente formulazione dell'articolo 69- bis , il cui specifico riferimento a tutte le «azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione», idoneo ad abbracciare sia quella fallimentare che quella ordinaria, non rappresenta un indice sicuro della volontà del legislatore di limitare alla prima l'ambito applicativo delle esenzioni previste dall'articolo 67, comma 3 si è anzi rilevato che, in presenza di una più generica formulazione di quest'ultima disposizione, costituirebbe un evidente paradosso l'attribuzione alla stessa di una portata più circoscritta di quella di altre norme, aventi un ambito di applicazione rigorosamente individuato come non sia determinante neppure il confronto con l' articolo 12, comma 5, l. numero 3/2012 , il cui puntuale riferimento «all'azione revocatoria di cui all'articolo 67» potrebbe essere interpretato come espressione tanto della volontà di esplicitare meglio la regola generale enunciata da tale disposizione, quanto della volontà di discostarsene, dettando una disciplina dall'ambito applicativo più ristretto. Le diverse tipologia di esenzioni. La Corte osserva poi come sotto un profilo logico-sistematico , le segnalate differenze tra la disciplina della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possano ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle finalità del legislatore. In quest'ottica, ricorda la Corte come sia stata peraltro evidenziata la difficoltà di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, osservandosi che, mentre alcune delle stesse lett. a, b mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre lett. d , e , g sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela lett. c, f . Si è quindi prospettata la possibilità di dare al quesito riguardante l'ambito di operatività della norma in esame risposte differenziate , anche con riguardo alla revocatoria fallimentare, correlando l'applicabilità dell'esenzione alla categoria di atti cui si riferiscono le singole fattispecie si è ritenuto, in particolare, che l'operatività del primo gruppo di esenzioni dovrebbe essere subordinata alla riconducibilità dell'atto alla normale gestione dell'impresa ed al compimento dello stesso con modalità ordinarie, con la conseguente inapplicabilità delle esenzioni agli atti di cui all'articolo 67, comma 1, numero 1, mentre quella del secondo e del terzo gruppo andrebbe riconosciuta alle condizioni di volta in volta previste, e tale ragionamento è stato esteso anche alla revocatoria ordinaria, osservandosi che la sottrazione della stessa all'ambito di applicabilità della norma in esame comporterebbe la sostanziale elisione della portata delle esenzioni . Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. I Giudici condividono quest'ultima impostazione in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore mediante la previsione delle singole fattispecie di esenzione. Nel primo gruppo di ipotesi, infatti, l'esenzione si pone in collegamento con l'ordinaria gestione dell'impresa, e può trovare giustificazione soltanto a condizione che, per tipologia e modalità di effettuazione, da valutarsi caso per caso, l'operazione sia riconducibile alla stessa. Negli altri due gruppi di ipotesi, invece, la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa, e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate, comporta la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, e cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure, o ancora dell'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro. E, conclude la Corte, In termini sostanzialmente non diversi deve ritenersi operante l'esenzione dalla revocatoria ordinaria , rispetto alla quale occorre tuttavia tenere presente che i pagamenti e le rimesse di cui alle lettere a , d , f e g dell'articolo 67, comma 3, sono già sottratti alla revoca, ai sensi dell' articolo 2901, comma 3, c.c. , costituendo adempimento di debiti scaduti. Quanto agli atti ed alle garanzie di cui alle lettere c , d ed e , occorre invece considerare che per le vendite immobiliari l'applicabilità dell'esenzione trova giustificazione nella corrispondenza dell'atto ad una situazione di normale esercizio dell'attività d'impresa per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione o in funzione della regolazione concordata della crisi d'impresa, la riferibilità dell'esenzione alla revocatoria ordinaria trova a sua volta giustificazione nell'osservazione che altrimenti l'operazione non potrebbe mai sottrarsi alla dichiarazione d'inefficacia, avuto riguardo alla consapevolezza da parte del terzo dello stato di crisi in cui versava l'impresa all'epoca del compimento dell'operazione e dell'oggettiva idoneità della stessa ad arrecare pregiudizio alle ragioni degli altri creditori. La medesima disciplina deve infine considerarsi applicabile anche nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria venga esercitata al di fuori del fallimento, non ravvisandosi alcuna ragione che possa giustificare, in tal caso, l'assoggettamento dell'operazione ad una disciplina più severa di quella applicabile nell'ambito del fallimento. Secondo la Corte non è dunque condivisibile il decreto impugnato, nella parte in cui, pur avendo accertato che il credito fatto valere con l'istanza d'insinuazione al passivo traeva origine da un mutuo ipotecario concesso alla società fallita in esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa stipulato con un pool di banche, ivi compresa la ricorrente, ha ritenuto revocabile la garanzia, in accoglimento dell'eccezione proposta dal curatore del fallimento, ed ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, escludendo l'applicabilità della esenzione prevista dall'articolo 67, comma 3, lett. d , l.fall. La Prima Sezione cassa dunque il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia affinché si attenga al seguente principio di diritto «in tema di fallimento, le esenzioni previste dall' articolo 67, terzo comma, della legge fall . trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore».
Presidente Cristiano – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con decreto del 14 febbraio 2015 , il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria avverso lo stato passivo del FALLIMENTO omissis . S.p.a., ammettendo al passivo in via chirografaria, anziché in grado ipotecario, un credito di Euro 711.833,23, a titolo di restituzione di un mutuo fondiario concesso alla società fallita da un pool di banche, ai sensi del D.Lgs. numero 1 settembre 1993, numero 385, articolo 38 del, con atto del 29 luglio 2009, ed un credito di Euro 153.104,59, a titolo di saldo debitore di tre conti anticipi. Premesso che l'esclusione del credito dallo stato passivo non è censurabile per insufficienza della motivazione, la quale non determina la nullità del provvedimento adottato dal Giudice delegato, e ritenuta ammissibile la ripro-posizione nel giudizio di opposizione delle eccezioni già sollevate dal curatore in sede di verificazione, nonché la proposizione di eccezioni nuove, il Tribunale ha innanzitutto precisato che l'esenzione prevista dal R.D. 16 marzo 1942, numero 267,articolo 67, comma 3, lett. d , non trova applicazione alla revocatoria ordinaria, essendo prevista soltanto per la revocatoria fallimentare, nell'ambito della quale costituisce un contrappeso alle agevolazioni probatorie accordate al curatore, e dovendosi altrimenti ritenere che la medesima esenzione spetti anche all'imprenditore in bonis convenuto in giudizio ai sensi dell' articolo 2901 c.c. Ha aggiunto che nella specie il piano e l'attestazione risultavano privi di data certa, in quanto non desumibile dal contratto di finanziamento, recante un generico riferimento ad un piano di risanamento, rilevando comunque l'inidoneità del piano ad assicurare il risanamento dell'impresa. Il Tribunale ha escluso inoltre la nullità del mutuo sia per superamento del limite di finanziabilità che per illiceità della causa, rilevando che la violazione D.Lgs. numero 385 del 1993, articolo 38 del non comporta alcuna nullità, mentre l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri non è di per sé illecito ha ritenuto altresì insussistente la simulazione, osservando che la concessione del mutuo era sicuramente voluta dalle parti, ed aggiungendo che, ove il risultato pratico dalle stesse perseguito consista nella trasformazione di un pregresso credito chirografario in un credito ipotecario e nel pagamento di un debito scaduto ed esigibile con un mezzo anormale, l'operazione deve considerarsi in frode ai creditori, e quindi revocabile ai sensi della L. Fall, articolo 66 e 67 . Ciò posto, e precisato che la revocabilità può essere opposta in via incidentale anche in sede di verificazione del passivo, ha rilevato che il credito azionato costituiva la quota spettante all'opponente nell'ambito di un mutuo dell'importo complessivo di Euro 8.619.050,00 stipulato dalla società fallita con un pool di banche costituito anche dalla Banca di San Marino S.p.a., dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dall'Unicredit Corporate Banking S.p.a., dalla Banca Popolare di Ancona S.p.a., dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.a., dalla Sedici Banca S.p.a. e dalla Banca di Mantignana Soc. coop., e garantito da ipoteca su un opificio industriale sito in […], nonché da un pegno in favore della Banca di San Marino e della Sedici Banca. Premesso che l'importo erogato era stato utilizzato in gran parte per l'estinzione di esposizioni debitorie pregresse nei confronti di vari istituti di credito, ivi compresa l'opponente, ha ritenuto che l'operazione fosse finalizzata al pagamento soltanto di alcuni creditori, la cui posizione era stata rafforzata in pregiudizio di altri, mediante la concessione dell'ipoteca ha evidenziato in proposito la situazione debitoria omissis all'epoca della stipulazione del contratto, nonché il successivo aggravamento della stessa, aggiungendo che dai dati della Centrale dei Rischi e dall'analisi dei bilanci emergeva che lo stato di decozione era conoscibile da soggetti qualificati come gl'istituti di credito fin dal 2006. Premesso poi che la concessione d'ipoteca costituisce un atto dispositivo idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale, ed esclusa l'applicabilità dell' articolo 2901, comma 3, c.c. , il Tribunale ha ritenuto provato il pregiudizio arrecato agli altri creditori, affermando che la Banca non poteva non esserne consapevole, in quanto in grado di valutare i sintomi dello stato di dissesto, e ritenendo sussistente anche il requisito temporale prescritto dall' articolo 2901 c.c. Ha concluso pertanto per l'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, ritenendo non ostativo, a tal fine, il c.d. consolidamento breve dell'ipoteca, opponibile soltanto nel caso in cui lo scopo complessivo del negozio consista nel consentire al mutuatario l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione d'immobili. Quanto infine al saldo debitore dei tre conti anticipi, ha rilevato che l'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente dimostrava compiutamente l'esistenza del credito. 3. Avverso il predetto decreto la Banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato in due motivi, ed anch'esso illustrato con memoria, al quale la Banca ha resistito con controricorso. Per la decisione del ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , in combinato disposto con il D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, comma 1, che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022 . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. Fall., articolo 66 e 67, comma 3, e dell'articolo 2901 c.c. , sostenendo che, nell'escludere l'applicabilità dell'esenzione prevista dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , alla revocatoria ordinaria, il decreto impugnato non ha tenuto conto del tenore letterale della predetta disposizione e della ratio della stessa, consistente nel sottrarre alla revocabilità determinate categorie di atti posti in essere per un fine ritenuto meritevole di tutela, ed in particolare le operazioni strumentali al superamento della crisi d'impresa, le quali risulterebbero altrimenti poco appetibili sia per il debitore che per i terzi. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli articolo 2701 e 2704 c.c. e degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto privi di data certa il piano di risanamento e la relativa attestazione, senza considerare che il primo era richiamato espressamente nell'atto pubblico di finanziamento stipulato il 29 luglio 2009, il cui contenuto corrispondeva a quello del piano. Aggiunge che, nell'escludere l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta ai fini della dimostrazione della data del piano, il Tribunale non ha considerato che, al di fuori delle ipotesi tipiche di cui all' articolo 2704, comma 1, c.c. , la prova del fatto idoneo a conferire certezza alla data di un atto può essere fornita anche per testimoni o per presunzioni. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , e degli articolo 115 e 116 c.p.c. , nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'idoneità del piano di risanamento a conseguire l'obiettivo prefissato, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su una relazione prodotta dal curatore, priva di efficacia probatoria, in quanto configurabile come documento di parte, formatosi in assenza di contraddittorio. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., articolo 66 e degli articolo 2901 e ss. e 2697 c.c. , nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere sussistenti i presupposti necessari per l'accoglimento della revocatoria ordinaria, il decreto impugnato ha fatto erroneamente riferimento alla scientia decoctionis, allo stato d'insolvenza ed al c.d. periodo sospetto, rilevanti esclusivamente ai fini della revocatoria fallimentare, senza tenere conto della mancata dimostrazione del pregiudizio arrecato ai creditori e della consapevolezza dello stesso da parte di essa ricorrente. Premesso che anche a tal fine il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su relazioni tecniche di parte, aggiunge che l'ipoteca era stata iscritta su un complesso immobiliare di valore ben superiore all'importo del finanziamento, la cui erogazione, oltre a consentire il risanamento di esposizioni debitorie pregresse, aveva comportato per la società fallita l'incameramento di liquidità residua per oltre Euro 1.500.000,00. Afferma infine che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, non era sufficiente la dimostrazione della conoscenza da parte di essa ricorrente dello stato d'insolvenza della società debitrice, ma occorreva quella della conoscenza effettiva e concreta del pregiudizio arrecato ai creditori. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il curatore deduce la violazione degli articolo 1344 c.c. e della L. Fall., articolo 216, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la configurabilità del contratto come negozio in frode alla legge, senza considerare che tra le ipotesi di indebita preferenza sanzionate dall'articolo 216 cit. può rientrare anche la concessione di una prelazione idonea ad alterare la par condicio creditorum. 6. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione della L. Fall., articolo 99, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver ammesso al passivo il credito relativo al saldo passivo dei conti anticipi, senza tenere conto della tardiva produzione della relativa documentazione e dell'eccepita nullità di rimesse per un importo non inferiore ad Euro 90.000,00. 7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La questione sollevata dalla ricorrente è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte, in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione, e risolta nel senso dell'inapplicabilità all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, delle esenzioni contemplate dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2019, numero 3778 , relativa all'esenzione prevista dalla lett. e per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato nel medesimo senso, Cass., Sez. III, 24/02/2020, numero 4796 e Cass., Sez. I, 14/01/2021, numero 571 , relative all'esenzione prevista dalla lett. c per le vendite ed i preliminari di vendita conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo o destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente . A fondamento di tale soluzione, sono stati addotti cinque ordini di considerazioni, fondate rispettivamente a sulla formulazione letterale dell'articolo 67, comma 3, il quale, escludendo la soggezione degli atti da esso indicati all' azione revocatoria genericamente indicata, si riferisce evidentemente a quella disciplinata dai due commi precedenti, e non anche a quella ordinaria, disciplinata dall'articolo 66 con rinvio alle norme del codice civile, b sulla diversa formulazione dell'articolo 69-bis, il quale, nel disciplinare la decadenza dall'azione, si riferisce invece espressamente a tutte quelle disciplinate dalla presente sezione , ovverosia dagli articolo 64-71, c sull'analoga disciplina dettata dalla L. 27 gennaio 2012, numero 3, articolo 12, comma 5, per i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la quale, nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, fa espresso riferimento dalla L. Fall, articolo 67, in tal modo escludendo l'applicabilità dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria di cui all' articolo 2901 c.c. , richiamato dall' articolo 66 della L. Fall ., d sull' articolo 18 del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , il quale, nel modificare l'articolo 12, comma 5, cit., ha contestualmente modificato dalla L. Fall., articolo 217-bis , estendendo le esenzioni dai reati di bancarotta all'accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12, in tal modo confermando la piena autonomia dei due ambiti di tutela, civilistico e penalistico, riguardanti i pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e sulla diversità dei due tipi di azione revocatoria, ritenuta idonea ad escludere l'arbitrarietà di un trattamento differenziato, essendo gli stessi volti a colpire rispettivamente atti idonei ad indurre l'insolvenza del debitore ed atti compiuti dallo stesso quando era già insolvente, nonché riferibili ad ambiti temporali diversi e caratterizzati da un differente regime probatorio, più gravoso per quella ordinaria, dal momento che in quella fallimentare il curatore può avvalersi anche di presunzioni juris tantum. 7.1. In contrario, è stata peraltro evidenziata la portata tutt'altro che risolutiva dell'interpretazione letterale, osservandosi per un verso che il rinvio dell'articolo 66 alla disciplina del codice civile non esclude qualsiasi interferenza con quella dettata dalla legge fallimentare , a sua volta fatta salva dall' articolo 2904 c.c. , e per altro verso che la maggiore genericità della formulazione dell'articolo 67, comma 3, sia rispetto a quella dell'articolo 69-bis che rispetto a quella dalla L. numero 3 del 2012, articolo 12, comma 5, potrebbe consentire di pervenire a conclusioni esattamente opposte in linea più generale, è stato posto in risalto il carattere tutt'altro che rigoroso della formulazione delle norme in materia, esprimendosi dubbi anche in ordine alla validità teorica di una distinzione così netta tra l'azione revocatoria fallimentare e quella ordinaria, aventi una matrice indubbiamente comune. La consistenza di tali obiezioni, volte a porre in risalto la fragilità degli argomenti di ordine testuale e sistematico addotti a sostegno della soluzione negativa, impone di procedere in questa sede ad un approfondimento della questione, tenendo conto anche delle opinioni manifestatesi in dottrina in ordine all'ambito applicativo della norma in esame. 7.2. Sotto il profilo letterale, va innanzitutto confermata l'ambivalenza della formulazione letterale dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, la quale, a dispetto della collocazione della norma, inserita nella disciplina della revocatoria fallimentare, non autorizza conclusioni sicure nè nel senso dell'applicabilità, nè in quello dell'inapplicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria. Nell'ambito del medesimo articolo, alla generica formulazione del comma 3, il cui riferimento all' azione revocatoria potrebbe testimoniare anche l'intento del legislatore di estenderne l'ambito applicativo ad entrambe le azioni, si contrappone infatti la specificità del comma 4, che nell'escludere l'applicabilità della revocatoria all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, fa puntuale riferimento alle disposizioni di questo articolo , e quindi alla sola revocatoria fallimentare. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla differente formulazione dell'articolo 69-bis, il cui specifico riferimento a tutte le azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione , idoneo ad abbracciare sia quella fallimentare che quella ordinaria, non rappresenta un indice sicuro della volontà del legislatore di limitare alla prima l'ambito applicativo delle esenzioni previste dall'articolo 67, comma 3 si è anzi rilevato che, in presenza di una più generica formulazione di quest'ultima disposizione, costituirebbe un evidente paradosso l'attribuzione alla stessa di una portata più circoscritta di quella di altre norme, aventi un ambito di applicazione rigorosamente individuato. Non può ritenersi infine determinante neppure il confronto con l' articolo 12, comma quinto, della L. numero 3 del 2012 , il cui puntuale riferimento all'azione revocatoria di cui del R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 67 potrebbe essere interpretato come espressione tanto della volontà di esplicitare meglio la regola generale enunciata da tale disposizione, quanto della volontà di discostarsene, dettando una disciplina dall'ambito applicativo più ristretto. Sotto il profilo logico-sistematico, poi, avuto riguardo alla ratio della L. Fall., articolo 67, comma 3, , le segnalate differenze tra la disciplina della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possono ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle finalità avute di mira dal legislatore mediante l'introduzione della norma in esame. In quest'ottica, è stata peraltro evidenziata la difficoltà di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, osservandosi che, mentre alcune delle stesse lett. a, b mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre lett. d, e, g sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela lett. c, f . Si è quindi prospettata la possibilità di dare al quesito riguardante l'ambito di operatività della norma in esame risposte differenziate, anche con riguardo alla revocatoria fallimentare, correlando l'applicabilità dell'esenzione alla categoria di atti cui si riferiscono le singole fattispecie si è ritenuto, in particolare, che l'operatività del primo gruppo di esenzioni dovrebbe essere subordinata alla riconducibilità dell'atto alla normale gestione dell'impresa ed al compimento dello stesso con modalità ordinarie, con la conseguente inapplicabilità delle esenzioni agli atti di cui all'articolo 67, comma 1, numero 1, mentre quella del secondo e del terzo gruppo andrebbe riconosciuta alle condizioni di volta in volta previste, e tale ragionamento è stato esteso anche alla revocatoria ordinaria, osservandosi che la sottrazione della stessa all'ambito di applicabilità della norma in esame comporterebbe la sostanziale elisione della portata delle esenzioni. Tale opinione merita di essere condivisa, proprio in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore mediante la previsione delle singole fattispecie di esenzione, che inducono a ravvisare nella soluzione adottata dai precedenti giurisprudenziali citati una risposta eccessivamente semplificata ad una problematica nella realtà assai complessa e variegata. Nel primo gruppo di ipotesi, infatti, l'esenzione si pone in collegamento con l'ordinaria gestione dell'impresa, e può trovare giustificazione soltanto a condizione che, per tipologia e modalità di effettuazione, da valutarsi caso per caso, l'operazione sia riconducibile alla stessa in tal senso depone la stessa formulazione letterale delle lett. a e b dell'articolo 67, comma 3, la quale richiede che i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa abbiano avuto luogo nei termini d'uso , e che le rimesse effettuate su conto corrente bancario non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2021, numero 19373 7/12/2020, numero 27939 18/03/2019, numero 7580 . Negli altri due gruppi di ipotesi, invece, la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate comporta la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, e cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure, o ancora dell'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro. In termini sostanzialmente non diversi deve ritenersi operante l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, rispetto alla quale occorre tuttavia tenere presente che i pagamenti e le rimesse di cui alle lettere a , d , f e g dell'articolo 67, comma 3, sono già sottratti alla revoca, ai sensi dell' articolo 2901, comma 3, c.c. , costituendo adempimento di debiti scaduti. Quanto agli atti ed alle garanzie di cui alle lettere c , d ed e , occorre invece considerare che per le vendite immobiliari l'applicabilità dell'esenzione trova giustificazione nella corrispondenza dell'atto ad una situazione di normale esercizio dell'attività d'impresa, comprovata dalla subordinazione della sua operatività alla condizione che la vendita sia stata conclusa a giusto prezzo per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione o in funzione della regolazione concordata della crisi d'impresa, la riferibilità dell'esenzione alla revocatoria ordinaria trova a sua volta giustificazione nell'osservazione che altrimenti l'operazione non potrebbe mai sottrarsi alla dichiarazione d'inefficacia, avuto riguardo alla consapevolezza da parte del terzo dello stato di crisi in cui versava l'impresa all'epoca del compimento dell'operazione e dell'oggettiva idoneità della stessa ad arrecare pregiudizio alle ragioni degli altri creditori. Va infine precisato che la medesima disciplina deve considerarsi applicabile anche nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria venga esercitata al di fuori del fallimento, non ravvisandosi alcuna ragione che possa giustificare, in tal caso, l'assoggettamento dell'operazione ad una disciplina più severa di quella applicabile nell'ambito del fallimento, la cui apertura determina, d'altronde, l'improcedibilità della domanda proposta dal singolo creditore, salva l'eventuale prosecuzione del giudizio da parte del curatore cfr. Cass., Sez. Unumero , 17/12/2008, numero 29420 Cass., Sez. III, 6/07/2020, numero 13862 . In conclusione, la questione sollevata dalla ricorrente va risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui in tema di fallimento, le esenzioni previste dalla L. Fall., articolo 67, comma 3, trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore . 7.3. Alla stregua del predetto principio, non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto il decreto impugnato, nella parte in cui, pur avendo accertato che il credito fatto valere con l'istanza d'insinuazione al passivo traeva origine da un mutuo ipotecario concesso alla società fallita in esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa stipulato con un pool di banche, ivi compresa la ricorrente, ha ritenuto revocabile la garanzia, in accoglimento dell'eccezione proposta dal curatore del fallimento, ed ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, escludendo l'applicabilità della esenzione prevista dalla L. Fall.,articolo 67, comma 3, lett. d , , in considerazione dell'avvenuta proposizione dell'eccezione ai sensi della L. Fall., articolo 66, in combinato disposto con l' articolo 2901 c.c. 8. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, aventi ad oggetto rispettivamente la certezza della data del piano di risanamento e della relativa attestazione e l'idoneità del piano a consentire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, sono invece inammissibili, riguardando argomentazioni del decreto impugnato che risultano palesemente estranee alla ratio della decisione impugnata, essendo state svolte, come espressamente precisato dal Tribunale, soltanto ad abundantiam, in conseguenza della ritenuta inapplicabilità dell'esenzione, avente carattere assorbente. In sede di legittimità, devono ritenersi infatti inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato che non abbiano spiegato alcuna incidenza sulla decisione adottata, in quanto svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, risultando le stesse concretamente improduttive di effetti giuridici, con la conseguenza che il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnarle cfr. Cass., Sez. I, 10/04/ 2018, numero 8755 Cass., Sez. lav., 22/10/2014, numero 22380 22/11/2020, numero 23635 . Resta ferma, ovviamente, la necessità di un riesame delle predette questioni, essendo l'operatività dell'esenzione di cui alla L. Fall. articolo 67, comma 3, lett. d , espressamente subordinata alla condizione che il piano in esecuzione del quale è stata concessa la garanzia appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequi-librio della sua situazione finanziaria . Ai fini di tale accertamento, dovrà tenersi conto dei principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui a in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall' articolo 2704 c.c. , la data della scrittura privata può essere desunta da un fatto idoneo a stabilire in modo certo l'anteriorità del documento, la cui prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva cfr. Cass., Sez. VI, 12/09/2016, numero 17926 Cass., Sez. I, 1/10/2015, numero 19656 22/10/2009, numero 22430 , b la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio cfr. Cass., Sez. Unumero , 3/06/2013, numero 13902 Cass., Sez. II, 19/01/2022, numero 1614 24/08/2017, numero 20347 . L'idoneità del piano andrà inoltre valutata necessariamente ex ante, cioè alla stregua della situazione esistente alla data della sua adozione cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2020, numero 3018 5/07/2016, numero 13719 . 9. L'accoglimento del primo motivo, determinando la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della revocatoria ordinaria, comporta infine l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, volto a censurare il relativo accertamento. 10. Quanto al ricorso incidentale, si rileva innanzitutto che la difesa del fallimento, pur avendo dichiarato nella memoria depositata ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. di non aver interesse a coltivare l'impugnazione, in conseguenza delle contrarie decisioni adottate da questa Corte con ordinanze del 22 febbraio 2021, nnumero 4694 e 4695, non ha depositato un formale atto di rinuncia notificato alla controparte, con la conseguenza che non può ritenersi esclusa la necessità di pronunciare al riguardo. 11. Il primo motivo, con cui il curatore insiste sulla nullità del contratto di mutuo, ribadendone la configurabilità come contratto in frode alla legge, è peraltro infondato. In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, numero 23158 Cass., Sez. II, 11/10/2013, numero 23158 Cass., Sez. I, 4/10/2010, numero 20576 . Tale principio, correttamente richiamato dal decreto impugnato, è stato ribadito anche in riferimento all'ipotesi di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione della L. Fall., articolo 216, comma 3, , che punisce il reato di bancarotta preferenziale in linea generale, si è infatti osservato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dal momento che l' articolo 1418 c.c. , comma 1, facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso d'inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma nel caso in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o simulato titoli di prelazione con l'intento di favorire uno o più creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato poi individuato nell'esercizio dell'azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d'inefficacia dell'atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l'applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell' articolo 1344 c.c. cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2021, numero 4694 e 4695 28/09/2016, numero 19196 . 12. Il secondo motivo è invece inammissibile, per difetto di specificità, in quanto, pur riflettendo la tardiva produzione dei documenti depositati a sostegno dell'istanza d'insinuazione al passivo del credito avente ad oggetto il saldo dei conti anticipi e l'omessa pronuncia in ordine alla nullità di parte delle rimesse affluite in uno dei conti, non risulta corredato nè dalla puntuale indicazione dei documenti irritualmente prodotti dalla ricorrente e delle rimesse contestate, nè dalla precisazione dell'incidenza dei predetti documenti sulla decisione e delle ragioni addotte a sostegno dell'eccepita nullità. 13. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 11 5 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.