La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l’articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace.
Una donna conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo il marito proponendo azione ex articolo 2932 c.c. in relazione all'impegno preliminare di trasferimento di due immobili. L'uomo rimaneva contumace, ma interveniva in via autonoma una Banca, proponendo, in qualità di creditore, domanda di simulazione. Il Tribunale rigettava la domanda principale, decisione confermata anche in appello ma successivamente annullata dalla Cassazione. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Ancona disponeva il trasferimento ai sensi dell'articolo 2932 c.c. a favore dell'originaria attrice, dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti del disposto trasferimento. Secondo la Corte territoriale infatti, premesso che non poteva essere disposta l'estromissione della Banca dal giudizio, come richiesto dal successore a titolo particolare, in mancanza del consenso delle parti, ricorreva il presupposto dell'azione revocatoria sulla base del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del marito. La questione è tornata all'attenzione della Corte di legittimità su ricorso di quest'ultimo. Il ricorrente lamenta, per quanto qui d'interesse, la mancata notifica della comparsa di intervento della società creditrice, invocando la sentenza numero 17238/2015 secondo cui la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace a pena di nullità della sentenza. La doglianza risulta però priva di fondamento. Secondo il Collegio infatti il precedente richiamato ha una «portata del tutto particolare e non significativa nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte». L'orientamento maggioritario ritiene che la comparsa con cui si costituisce in causa il successore universale della parte deceduta nelle more del giudizio non rientra tra gli atti, tassativamente elencati dall'articolo 292 c.p.c., per i quali è richiesta la notificazione personale al contumace v. Cass. civ. numero 26800/22 Cass. civ. numero 5057/2003 . Posto che non vi è alcuna differenza tra la posizione del successore universale e quella del successore a titolo particolare, la pronuncia afferma il principio di diritto secondo cui «la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l'articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento». In conclusione, il ricorso viene rigettato.
Presidente Scarano – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. G.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo il coniuge M.R. proponendo azione ai sensi dell'articolo 2932 c.c. in relazione all'impegno preliminare di trasferimento di due immobili. La parte convenuta rimase contumace, mentre spiegò intervento autonomo Banca delle Marche s.p.a. proponendo, in qualità di creditore del M., domanda di simulazione ed, in subordine, ai sensi dell'articolo 2901 c.c 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda, con assorbimento di ogni altra istanza. Respinto anche l'appello proposto dalla G. avverso la sentenza del Tribunale, con sentenza numero 25540 del 2015 di questa Corte fu cassata la sentenza del giudice di appello, con assorbimento del ricorso incidentale proposto da Banca delle Marche. 3. Riassunto il giudizio da parte di Nuova Banca delle Marche s.p.a., e rimasto contumace il M., intervenne in giudizio, quale successore a titolo particolare di Nuova Banca delle Marche, Cerved Credit Management, mandataria e procuratrice speciale di Purple SPV s.r.l 4. Con sentenza di data 23 maggio 2019 la Corte d'appello di Ancona dispose il trasferimento ai sensi dell'articolo 2932 in favore della G. e accolse l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attrice in riassunzione del disposto trasferimento. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che non poteva essere disposta l'estromissione dal giudizio di Banca delle Marche, come richiesto dal successore a titolo particolare, in mancanza del consenso delle altre parti, che ricorreva il presupposto dell'azione revocatoria sulla base della ragione di credito derivante dal decreto ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 282.815.777 nei confronti del M. quale fideiussore a seguito della revoca dell'apertura di credito concessa alla debitrice principale, dichiarata fallita. 5. Ha proposto ricorso per cassazione M.R. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Purple SPV s.r.l e per essa Cerved Credit Management. 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, in combinato disposto con il D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, comma 1, che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022 . Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli articolo 292 e 101 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 2 ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Osserva la parte ricorrente che la comparsa di intervento di Cerved Credit Management non è stata notificata all'odierno convenuto, contumace nel processo di appello, laddove invece, come affermato da Cass. numero 17328 del 2015, la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace a pena di nullità della sentenza. 1.1. Il motivo è infondato. La censura è basata sul precedente di Cass. 17238 del 2015 la cui massimazione, riportata nel motivo, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che in effetti vi può essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie successione a titolo particolare nel diritto controverso dev'essere essere notificata al convenuto contumace . Il Collegio optò poi nel senso della necessità della notifica, pena la nullità della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa interruzione non dichiarata , in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il relativo atto va notificato al contumace. Il precedente in considerazione ha una portata del tutto particolare e non significativa nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte. L'orientamento di legittimità è infatti nel senso che la comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio non rientra fra gli atti per i quali l'articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento Cass. numero 6159 del 1992, numero 5057 del 2003 da ultimo in tema di riassunzione dopo la sospensione del processo Cass. numero 26800 del 2022 . Al riguardo non vi è alcuna differenza fra la posizione del successore universale e quella del successore a titolo particolare posto che il mutamento soggettivo non incide sul rapporto dedotto in giudizio che resta il medesimo, al punto che l'alienante, nei cui confronti continua il processo salvo il caso dell'estromissione, assume la veste di sostituto processuale del successore a titolo particolare. Va pertanto data continuità, nell'ambito della successione a titolo particolare, all'indirizzo di questa Corte formatosi con riferimento al successore universale. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l'articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento . 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2901 c.c. e L. numero 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lett. a ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che la fideiussione integrante il credito allegato è nulla in quanto basata pedissequamente sul modulo predisposto dall'ABI giudicato dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, in contrasto con la L. numero 287 del 1990, articolo 2 e che la nullità attinge anche i contratti stipulati a valle della detta intesa anticoncorrenziale prima dell'emanazione del suddetto provvedimento. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articolo 2901 e 1957 c.c. e L. numero 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lett. a ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Osserva la parte ricorrente che, ove si ritenga ricorrente soltanto una nullità parziale, si tratterebbe di nullità rilevante in quanto l'articolo 6 della convenzione esonera in deroga all'articolo 1957 c.c. il creditore dal rispettare il termine semestrale previsto dal comma 1 della disposizione e che, trovando applicazione alla luce della nullità la disposizione derogata, il termine semestrale risulta non rispettato. 3.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. In violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6, non risulta specificatamente indicata la sede di ingresso nel processo di merito delle circostanze di fatto integranti la causa di nullità denunciata. Va peraltro rammentato che, come affermato da Cass. numero 4175 del 2020, la nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una nuda eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali. È appena il caso di aggiungere, a parte il rilievo che la nullità denunciata avrebbe carattere parziale Cass. Sez. U. numero 41994 del 2021 , che secondo quanto accertato dal giudice del merito il titolo del credito allegato non è un contratto, ma un decreto ingiuntivo, per cui il credito, di carattere litigioso, ben può fondare la legittimazione dell'attore nell'azione ai sensi dell'articolo 2901 c.c La novità dell'orientamento assunto in relazione al primo motivo, unitamente alla limitazione della portata del precedente su cui il medesimo motivo è basato, costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.