RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2022, numero 28022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Atto amministrativo dell'ASL - Prescrizioni imposte a sportivi professionisti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva - Esclusione - Fondamento. L'impugnazione proposta contro il provvedimento di una ASL che, nell'ambito delle misure discrezionali per contrastare la diffusione del Covid-19, dispone l'isolamento domiciliare degli sportivi professionisti contagiati, anziché il cd. isolamento in bolla , e si traduce in un divieto al regolare svolgimento dei campionati che solo indirettamente incide sul peculiare assetto degli interessi, individuali e collettivi, coinvolti, non è giustiziabile dal giudice ordinario ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, con esclusione della sua giurisdizione esclusiva, ex articolo 133, comma 1, lett. z-septies e 135, comma 1, lett. q-sexies c.p.a., la quale ricomprende solo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque direttamente incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Si richiama Cass. Sez. U - , Sentenza numero 3101 del 2022 Le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano CONI o delle Federazioni sportive nazionali, relativi a decisioni sulla regolare assunzione di cariche associative, sono soggette alla giurisdizione statale, in particolare, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. z , del d.lgs. numero 104 del 2010, atteso che, non venendo in rilievo l'applicazione di norme finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo - le stesse, pur se attinenti all'organizzazione del CONI o delle Federazioni, assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico statale, che tutela i diritti in cui si esplica la personalità dell'individuo anche nell'ambito delle formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto pubblico.   SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2022, numero 28020 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI. Pensioni dei pubblici dipendenti - Consistenza del monte contributivo - Accertamento - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento. La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex articolo 13 e 62 del r.d. numero 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione. In senso conforme, Cass. Sez. U - , Sentenza numero 26252 del 2018 La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex articolo 13 e 62 del r.d. numero 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione.   SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 22 SETTEMBRE 2022, numero 27746 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie. Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, sul presupposto che, nel ritenere che il tribunale avesse condizionato il diritto di alcuni pubblici impiegati ad essere inquadrati nella categoria rivendicata all'effettiva disponibilità dei corrispondenti posti, si fosse mantenuta nell'alveo dell'interpretazione della sentenza, ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso concreto . In senso conforme, Cass. Sez. U - , Sentenza numero 13699 del 2018 Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato cd. limiti interni della giurisdizione oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza cd. limiti esterni . Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato non aveva fatto altro che prendere atto della dirimente circostanza, rappresentata dalla sopraggiunta revoca, in sede di autotutela, del provvedimento di dispensa del servizio che l'interessato aveva inteso far ottemperare, senza che, pertanto, potesse essere configurata alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione .   SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 15 SETTEMBRE 2022, numero 27174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Sentenza del Consiglio di Stato - Oggetto - Negazione di tutela giurisdizionale in ragione della presupposizione tra l'atto compiuto iure imperii da uno Stato estero e gli atti di esecuzione dell'autorità italiana - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie. La negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata - in ragione della individuazione di un nesso di presupposizione necessaria tra l'atto compiuto iure imperii da uno Stato estero immune dalla giurisdizione e gli atti amministrativi dell'autorità italiana vincolata a darvi esecuzione - non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'articolo 111, comma 8, Cost., in quanto essa è frutto dell'interpretazione delle norme di diritto e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che - in relazione al procedimento amministrativo delineato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione – aveva considerato gli impugnati atti dell'autorità italiana vincolati nel contenuto e consequenziali all'insindacabile esercizio del diritto sovrano della Tunisia di vietare l'entrata o l'eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti provenienti dall'estero . Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 32773 del 2018 La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'articolo 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.