Il diritto all’oblio introdotto dalla Riforma Cartabia non è un nuovo tipo di oblio. L’articolo 64- ter disp. att. c.p.p. lo dice chiaramente “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679”. La libertà di accedere all’informazione è uno di questi limiti articolo 17, par.3, lett. a GDPR quando si tratta di una persona che riveste un ruolo nella vita pubblica politici, imprenditori, professionisti ecc… o quando si tratta di persona che ha commesso gravi reati terroristi, mafiosi, assassini pervicaci e crudeli, ecc… .
Nessun colpo di spugna dunque sulla stampa italiana. Difficilmente troveranno l’oblio il terrorista, il mafioso e tutti coloro dai quali è necessario proteggere i cittadini affinchè non restino vittime di «comportamenti professionali o pubblici riprovevoli» WP29, Criterio numero 2, Linee Guida del 26.11.2014 sull’attuazione della CGUE Costeja . Diritto all’oblio della Riforma Cartabia, articolo 64- ter disp. att. c.p.p. La Riforma Cartabia non ha voluto rivoluzionare l’istituto del diritto all’oblio cancellando il frutto di anni e anni di lavoro della giurisprudenza eurounitaria e interna nonché dei provvedimenti e delle Linee Guida dei Garanti Privacy UE ed interni. Due le ipotesi preclusione preventiva dell’indicizzazione oppure deindicizzazione ex post. In sostanza il soggetto indagato destinatario di un decreto di archiviazione può richiedere l’apposizione della formula ad hoc per il diritto all’oblio alla cancelleria del giudice emittente il provvedimento e poi comunicarla ai giornali per precludere l’indicizzazione di articoli in cantiere oppure la deindicizzazione di quelli già pubblicati. Stessa cosa può fare il soggetto destinatario di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Il tutto però «ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679». Diritto all’oblio “senza ingiustificato ritardo”. Non esiste un diritto all’oblio automatico. L’articolo 17 par.1 GDPR dispone che «1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali». L’inciso “senza ingiustificato ritardo ” esprime una volontà ben precisa del legislatore ovvero quella di consentire al titolare del trattamento di valutare il caso sottoposto secondo il meccanismo del bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e il diritto degli utenti di accedere all’informazione mediante i motori di ricerca. Non esiste dunque un diritto all’oblio automatico. Ove venisse fornita un’interpretazione dell’oblio della Riforma Cartabia quale diritto automatico si verrebbe meno alla stessa lettera della legge articolo 17 par.1 GDPR nonché ad anni e anni di giurisprudenza eurounitaria ed interna ormai stratificata unitamente ai provvedimenti e alle linee Guida dei Garanti UE EDPB e nazionali. Non si tratta di un effetto automatico “a vista, provvedete all’oblio”. Si tratta come sempre di attivare una procedura di bilanciamento tra il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali da una parte e il diritto di accedere all’informazione dall’altra. Non dimentichiamoci infatti l’ambiente in cui si colloca la questione “oblio=deindicizzazione” siamo nel mondo dei motori di ricerca. Il fornitore di tale servizio es. Google non produce contenuti bensì ne indicizza i collegamenti a seconda della chiave di ricerca. Pertanto l’oblio Riforma Cartabia non obbliga gli editori, titolari del trattamento sottoposti all’articolo 64- ter disp. att. c.p.p., a cancellare gli articoli ma ad attivarsi “senza ingiustificato ritardo” per escludere preventivamente determinati contenuti dall’indicizzazione oppure ad attivarsi senza ritardo per richiedere ai motori di ricerca di deindicizzare. Il titolare del trattamento deve avere un tempo minimo ma utile per valutare la situazione di quella precisa notizia affidata al mondo dei motori di ricerca. Diritto all’oblio ex articolo 17 GDPR nel mondo dei motori di ricerca. L’articolo 17 GDPR comprende diversi tipi di diritto all’oblio dei quali uno è quello applicabile al mondo dei motori di ricerca come del resto spiegato dal Comitato dei Garanti Privacy UE EDPB nelle « Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD» del 7.07.2020 «6. A titolo preliminare occorre osservare che, mentre l’articolo 17 del RGPD è applicabile a tutti i titolari del trattamento, il presente documento si concentra esclusivamente sul trattamento da parte dei fornitori di motori di ricerca e sulle richieste di deindicizzazione presentate dagli interessati». Il caso della deindicizzazione è contemplato dall’articolo 17 par.1 lett. c GDPR riferito all’articolo 21 par.1 lett. e GDPR ovvero l’ipotesi dell’opposizione all’ulteriore trattamento eseguito per motivo di interesse pubblico stampa ex articolo 6 par. 1 lett. e GDPR quando non esistano motivi legittimi per continuare il trattamento che prevalgano sui diritti dell’interessato. Il motore di ricerca indicizza l’articolo o gli articoli pubblicati on line secondo la chiave di ricerca “nome e cognome dell’interessato”. A partire dalla CGUE Costeja del 13.05.2014, si può richiedere di eliminare dai risultati del motore di ricerca un contenuto – sebbene inizialmente trattato lecitamente - che non sia più allineato con lo stato personale attuale di una persona. Pertanto l’articolo di giornale pubblicato ieri, perfettamente lecito in quanto notizia di cronaca, oggi può essere deindicizzato perché lo stato personale dell’interessato è cambiato. Ad esempio ieri l’interessato era indagato e oggi ha ricevuto l’archiviazione del GIP. Quali motivi legittimi può opporre il motore di ricerca o l’editore per trattare ulteriormente il collegamento tra il nominativo dell’interessato e l’articolo in cui risultava indagato? Uno di questi viene fornito dalle eccezioni individuate dall’articolo 17 par. 3 lett.a GDPR ovvero la libertà di accedere all’informazione. Ma quando esiste questo diritto? Quando l’interessato riveste ancora un ruolo nella vita pubblica oppure quando ha commesso reati gravi. Eccezioni al diritto all’oblio. L’interessato riveste un ruolo nella vita pubblica o ha commesso reati gravi. Nel proseguo viene dato atto dell’iter logico-normativo che conduce a individuare quali eccezioni il rivestire un ruolo nella vita pubblica e/o l’avere commesso gravi reati. Il punto di partenza è il paragrafo 3, lett.a dell’articolo 17 GDPR ovvero l’eccezione della libertà ad accedere all’informazione per mezzo dei motori di ricerca. Tale disposizione viene ben spiegata dal Comitato dei Garanti Privacy UE EDPB nelle «Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD» del 7.07.2020 dove il capitolo 2 è dedicato a tali eccezioni come di seguito riportato. Qui si legge «42. L’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD afferma che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 del RGPD non si applicheranno quando il trattamento è necessario a. per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione articolo 17, paragrafo 3, lettera a ». L’EDPB si avvale anche della giurisprudenza eurounitaria per fondare la propria tesi «47. Nel valutare i diritti e le libertà degli interessati e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione tramite il fornitore del motore di ricerca, la Corte ha fornito la seguente interpretazione «Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’ informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblicoa disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica » nota 13 CGUE, C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014, punto 81 CGUE, C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 66 . Infatti proseguono i Garanti Privacy stellati «52. Come chiarito dalla CGUE nella sentenza Google 2, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a , del RGPD è «espressione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità» 16 . Esso «prevede quindi espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali , sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta e, d’altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione, garantito dall’articolo 11 della Carta.» 17 17 CGUE, causa C-136/17, sentenza del 24 settembre 2019, punto 59». […] 54. Per concludere, a seconda delle circostanze del caso, i fornitori di motori di ricerca possono rifiutare la deindicizzazione di un contenuto qualora possano dimostrare che l’inserimento di tale contenuto nell’elenco di risultati è strettamente necessario per la tutela della libertà di informazione degli utenti di Internet» « 2. Le eccezioni al diritto di chiedere la deindicizzazione ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 3 GDPR ” in EDPB “ Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD ” del 7.07.2020 . La ratio dell’eccezione «tutelare il pubblico da comportamenti professionali o pubblici riprovevoli». La ratio dell’eccezione dell’articolo 17 par.3 lett.a GDPR si evince dalle Linee Guida 26.11.2014 del Working Party 29 sull’attuazione della CGUE Costeja 13.05.2014 «La CGUE ha previsto un’eccezione per le richieste di deindicizzazione provenienti da interessati che svolgono un ruolo nella vita pubblica, se sussiste un interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni che riguardano tali interessati. Si tratta di un criterio più ampio di quello relativo alla circostanza per cui l’interessato sia una “figura di pubblico rilievo”. Cosa deve intendersi per “ruolo nella vita pubblica”? Non è possibile definire univocamente quale debba essere il ruolo nella vita pubblica svolto da una persona affinché sia giustificato l’accesso del pubblico alle informazioni riguardanti tale persona tramite i risultati di una ricerca su Internet. Tuttavia, a titolo di esempio, si può ritenere che politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti eventualmente iscritti ad albi professionali svolgano solitamente un ruolo nella vita pubblica. Ciò milita a favore della possibilità per il grande pubblico di cercare informazioni pertinenti al ruolo ed alle attività pubbliche di tali soggetti. Un primo criterio pratico consiste nel capire se l’accesso del pubblico ad una determinata informazione reperita attraverso una ricerca a partire dal nome dell’interessato potrebbe tutelare i membri del pubblico stesso da comportamenti professionali o pubblici riprovevoli » « Criteri numero 2 L’interessato svolge un ruolo nella vita pubblica? Si tratta di una figura di pubblico rilievo?” in Linee Guida 26.11.2014 del Working Party 29 WP29 sull’attuazione della CGUE Costeja 13.05.2014 . Criterio numero 2 Persona che svolge un ruolo nella vita pubblica. Come si determina? Il WP29 indica dei criteri di orientamento per determinare la qualità di persona che svolge un ruolo nella vita pubblica. Preliminarmente avverte che tale categoria di soggetto è molto più ampia rispetto al concetto di figura di pubblico rilievo. Allora cosa deve intendersi per “ruolo nella vita pubblica”? Il WP29 sostiene che non è possibile definire univocamente quale debba essere il ruolo nella vita pubblica svolto da una persona affinché sia giustificato l’accesso del pubblico alle informazioni riguardanti tale persona tramite i risultati di una ricerca su Internet. Tuttavia, a titolo di esempio, si può ritenere che «politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti eventualmente iscritti ad albi professionali svolgano solitamente un ruolo nella vita pubblica. Ciò milita a favore della possibilità per il grande pubblico di cercare informazioni pertinenti al ruolo ed alle attività pubbliche di tali soggetti”. Un primo criterio pratico consiste nel capire se l’accesso del pubblico ad una determinata informazione reperita attraverso una ricerca a partire dal nome dell’interessato potrebbe «tutelare i membri del pubblico stesso da comportamenti professionali o pubblici riprovevoli». Del pari difficile – continuano le Autorità del WP29 - è definire chi sia una “ figura di pubblico rilievo ”. In linea di principio, si può affermare che siano figure di pubblico rilievo «coloro che, a motivo delle funzioni/degli impegni assunti, presenta no una certa esposizione mediatica ». Viene citata la Risoluzione 1165 1998 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, relativa al diritto alla privacy, in cui si offre una possibile definizione di “figura di pubblico rilievo”. In essa si afferma che «Le figure di pubblico rilievo sono individui titolari di cariche pubbliche e/o utilizzatori di risorse pubbliche nonché, in via più generale, tutti coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica in ambito politico, economico, artistico, sociale, sportivo o in qualsivoglia altro settore ». Continuano i Garanti del WP29, «Talune informazioni relative a figure di pubblico rilievo sono strettamente private e non dovrebbero comparire, in via di principio, nei risultati di una ricerca – ad esempio, le informazioni sul loro stato di salute o sui loro familiari. Tuttavia, quale criterio pratico, se il ricorrente è una figura di pubblico rilievo e le informazioni in oggetto non rappresentano informazioni strettamente private, prevarranno gli argomenti contrari alla deindicizzazione dei risultati di ricerche concernenti tali persone. Particolarmente pertinente ai fini del bilanciamento è la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nel prosieguo, CEDU ». Il WP29 ricorda altresì CEDU, caso von Hannover c. Germania numero 2 , 2012 «Il ruolo o la funzione della persona interessata e la natura delle attività oggetto dell’articolo e/o della fotografia rappresentano un altro criterio importante, connesso al precedente. Da questo punto di vista, occorre distinguere fra soggetti privati e persone che agiscono in un contesto pubblico, quali figure politiche o di rilievo pubblico. Pertanto, mentre un soggetto privato ignoto al grande pubblico ha il diritto di chiedere una particolare protezione per la propria vita privata, ciò non vale per le figure di rilievo pubblico v. Minnelli c. Svizzera decisione , caso numero 14991/02, 14 giugno 2005, e Petrenco, cit., paragrafo 55 . Occorre compiere una distinzione fondamentale fra il racconto di fatti che possono contribuire al dibattito in una società democratica, relativi, ad esempio, a politici nell’esercizio delle rispettive funzioni, ed il racconto di particolari della vita privata di una persona che non è incaricata di funzioni analoghe v. von Hannover, cit., paragrafo 63, e Standard Verlags GmbH, cit., paragrafo 47. Nota 1 Si veda anche CEDU, Axel Springer c. Germania, 2012 ». Criterio numero 13 Il dato si riferisce ad un reato. L’ulteriore criterio indicato dal WP29 per negare il diritto all’oblio si sostanzia nell’avere commesso gravi reati. Viene precisato che negli Stati Membri dell’UE esistono approcci diversi alla diffusione di informazioni relative a reati e soggetti responsabili di reati e questo influisce sulla disponibilità o meno di queste informazioni. Tuttavia in generale il WP29 «tende a vedere con favore la deindicizzazione di risultati concernenti reati relativamente minori commessi in periodi molto risalenti viceversa , sarà meno probabile che valutino con favore la deindicizzazione di risultati relativi a reati più gravi e commessi in epoca più recente » Criteri numero 13 Il dato si riferisce ad un reato?, inLinee Guida 26.11.2014 del Working Party 29 o WP29 sull’attuazione della CGUE Costeja 13.05.2014 .