I Giudici chiariscono che comunicare con più persone per metterne alla berlina una per talune sue caratteristiche fisiche può certo considerarsi un’aggressione alla reputazione di quella persona. Rilevanti, nel caso oggetto del processo, anche le ‘emoticon’ che hanno accompagnato il post condiviso online.
Catalogabile come diffamazione il sottolineare, in un post pubblico su Facebook, il palese difetto fisico di una persona. Rilevante in questa ottica anche il fatto che ad accompagnare lo scritto ci siano alcune ‘emoticon’ simboleggianti grasse risate e chiaramente mirate a deridere la persona a cui fa riferimento il post. Chiarissima l’accusa che ha portato al processo penale un uomo ha offeso la reputazione di un altro uomo «comunicando attraverso il social network Facebook e facendo espresso riferimento ai suoi deficit visivi», con frasi inequivocabili, come “punti di vista, anche storta” e “mi verrebbe da scrivere la lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata”, accompagnate da con più ‘emoticon’ simboleggianti risate». Secondo l’accusa, l’uomo sotto processo ha palesemente dileggiato la persona citata nel post condiviso online. E questa visione viene condivisa dai giudici di primo grado, i quali condannano la persona sotto accusa, ritenendola colpevole del reato di diffamazione e obbligandola a pagare 800 euro di multa e a versare 2mila euro come risarcimento alla persona offesa. Di parere diverso sono, invece, i giudici d’Appello, i quali ritengono sia più logico, a fronte dei dettagli dell’episodio oggetto del processo, parlare di mera ingiuria, e, di conseguenza, assolvono l’uomo sotto processo poiché «il fatto non costituisce più reato». A portare il caso in Cassazione è, ovviamente, la persona presa di mira nel post su Facebook, la quale contesta la valutazione compiuta dai giudici d’Appello e poggiata sul presupposto che « un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona ». Il legale che rappresenta la persona derisa online osserva che «condividere quel presupposto significherebbe trascurare i più precipui contenuti che caratterizzano la reputazione di una persona». A completare le censure mosse alla decisione d’Appello, infine, la sottolineatura dell’ulteriore errore compiuto dai giudici di secondo grado nella ricostruzione dell’episodio incriminato, errore consistito nel ritenere rilevante «la possibilità, per la persona offesa, di replicare in via immediata alle espressioni pubblicate» sul noto social network. Ma «i giudici d’Appello hanno trascurato di considerare», osserva il legale, «che i messaggi» condivisi online «avevano raggiunto non solo la persona la cui reputazione era stata lesa , bensì anche una moltitudine di persone». Irrilevante, quindi, sempre secondo il legale, il fatto che comunque «la persona offesa abbia avuto la possibilità d’interloquire, in quel contesto comunicativo, con l’autore del post». Per i Giudici di Cassazione le obiezioni sollevate dalla persona derisa su Facebook hanno un solido fondamento. Censurabile il ragionamento compiuto dai giudici d’Appello , i quali hanno prima riconosciuto che l’uomo sotto processo «ha volto gravi offese alla parte civile, denigrandola per il deficit visivo» e hanno poi aggiunto che però «non vi è stato pregiudizio per la reputazione» della persona presa di mira su Facebook, poiché «un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona», e che invece è stato proprio l’uomo sotto processo a «mettersi in cattiva luce» grazie alle offese che hanno caratterizzato il post online. I Giudici di terzo grado ritengono invece doveroso chiarire che «la condotta di chi metta alla berlina una persona per talune caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, può certo considerarsi un’ aggressione alla reputazione di quella persona». Ciò anche tenendo presente che «la reputazione di un individuo – che non va confusa, naturalmente, con la mera considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, posto che il bene giuridico tutelato dal Codice penale è eminentemente relazionale, difendendo il senso della dignità personale in relazione al gruppo sociale – è un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona». Ed è proprio la correlazione tra dignità e reputazione a venire in rilievo nel caso oggetto del processo, posto che «le espressioni adoperate dall’uomo sotto processo sottendono una deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente, non avrebbe dignità di interlocuzione pari a quella delle altre persone presenti sulla piattaforma» online. Per chiudere il cerchio, infine, i Magistrati si soffermano sulla presunta possibilità avuta dalla persona offesa di replicare prontamente al posto condiviso su Facebook. Su questo punto i Magistrati osservano che «se è vero, come scrivono i giudici d’Appello, che la parte civile ha potuto ed era in grado di replicare alle offese diffuse online, è vero anche che tale possibilità si è concretizzata in un momento successivo alla pubblicazione delle offese sul social network». E questo dettaglio è fondamentale, poiché «in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci» è solo «il requisito della contestualità tra comunicazione dell’insulto e suo recepimento da parte della persona offesa» a «configurare l’ipotesi dell’ingiuria». Se manca, come nel caso oggetto del processo, «il requisito della contestualità» , allora «l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore» e quindi «si profila l’ipotesi della diffamazione». E di questa sottolineatura dovranno tenere conto i giudici d’Appello, chiamati dalla Cassazione a riprendere in esame il caso e a valutare con maggiore attenzione la condotta tenuta online dall’uomo sotto processo.
Presidente Caputo – Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. In riforma della sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva condannato C.A. per il reato di cui all' articolo 595, comma 3, c.p. , alla pena di Euro 800 di multa e al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 2000, nei confronti della parte civile C.G., la Corte d'appello di Milano, con sentenza indicata in epigrafe, ha riqualificato il fatto ai sensi dell' articolo 594 c.p. , assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce più reato. Secondo il capo d'imputazione, C.A. offendeva la reputazione di C.G., perché, comunicando attraverso il soda network Facebook e pubblicando opinioni in un post pubblico dedicato ai problemi di viabilità del comune di Luino, faceva espresso riferimento a deficit visivi della parte civile punti di vista, anche storta mi verrebbe da scrivere la lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata , con più emoticon simboleggianti risate , dileggiandola. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha presentato ricorso la parte civile C.G., per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. A.B., articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e del codice di rito, erronea applicazione della legge penale, oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale riqualificato il fatto alla luce dell' articolo 594 c.p. A parere della difesa, il presupposto da cui la Corte territoriale ha preso le mosse per fondare la propria decisione di riforma un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona , p. 4 della motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe del tutto inidoneo a descrivere la condotta dell'imputato condividere quel presupposto significherebbe, secondo la difesa, trascurare i più precipui contenuti che caratterizzano la reputazione di una persona . Alla riqualificazione del fatto nella fattispecie d'ingiuria, la Corte d'appello sarebbe inoltre giunta sulla base di un ulteriore erroneo presupposto, vale a dire la possibilità, di cui la parte offesa poteva avvantaggiarsi, di replicare in via immediata alle espressioni offensive pubblicate su una chat. Così argomentando, la Corte d'appello avrebbe però trascurato di considerare che i messaggi lesivi della reputazione del C. avevano intanto raggiunto non soltanto quest'ultimo, bensì anche una moltitudine di persone, a nulla rilevando, dunque, che la parte offesa abbia avuto la possibilità d'interloquire con l'imputato in quel contesto comunicativo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell' articolo 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, numero 137 , conv. con L. 18/12/2020, numero 176 , le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Perla Lori, la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La prima parte della succinta motivazione dell'impugnata sentenza risulta, invero, di non immediata comprensione. Coglie nel segno la difesa di parte civile nel rilevare l'incongruenza motivazionale nel punto in cui la Corte territoriale afferma, dapprima, che l'imputato ha volto gravi offese alla parte civile, denigrandola per il deficit visivo , per poi ritenere, nell'immediato prosieguo della motivazione, che non vi sia stato pregiudizio per la reputazione del C., perché un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona e avendo l'imputato, con offese siffatte, messo in cattiva luce se stesso . Allorché il Giudice d'appello scrive che un deficit visivo non diminuisce il valore di una persona , non è dato comprendere se egli stia semplicemente esprimendo una affermazione di principio condivisibile, ma priva di rilievo per il thema decidendum , oppure se, con quella frase, abbia inteso escludere la configurabilità della diffamazione, intendendo forse alludere al fatto che il dileggio di una persona ipovedente non vale anche a scalfirne il valore e, quindi, a lederne la reputazione. In ogni caso, l'eccezione difensiva va condivisa, dacché la condotta di chi metta alla berlina una persona per talune caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, può certo considerarsi un'aggressione alla reputazione di una persona, come già statuito da questa Corte Sez. 5, numero 32789 del 13/05/2016, Ceresa, Rv. 267399 - 01 integra il reato di diffamazione il riferirsi ad una persona con una espressione che, pur richiamando un handicap motorio effettivo, contenga una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenti una aggressione alla reputazione della persona, messa alla berlina per le sue caratteristiche fisiche nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna nei confronti del soggetto che, comunicando con più persone, qualificava la persona offesa nel contesto di una discussione come la zoppetta . Che la reputazione individuale da non confondersi, naturalmente, con la mera considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, posto che il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all' articolo 595 c.p. è eminentemente relazionale, tutelando il senso della dignità personale in relazione al gruppo sociale sia un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona è stato ricordato, più di recente dalla Corte Cost., con sentenza numero 150 del 2021 . Ed è proprio la correlazione tra dignità e reputazione a venire in rilievo nel caso di specie, posto che le espressioni adoperate dell'imputato sottendono una deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente, non avrebbe dignità di interlocuzione pari a quella degli altri utenti della piattaforma. La seconda parte della motivazione è invece chiara nell'esporre le ragioni che hanno portato la Corte territoriale a ravvisare nella condotta del C. gli estremi del depenalizzato delitto d'ingiuria. Nondimeno, questo Collegio ritiene di disattendere la valutazione della Corte territoriale sul punto, ricordando che l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore Sez. 5, numero 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502 . Nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, il punto, allora, è capire se e quando l'offeso sia stato concretamente in condizioni di replicare. Se è vero, come scrive il Giudice d'appello, che la parte civile ha potuto ed era in grado di replicare alle offese, diffuse sulla chat , è vero anche che tale possibilità si è data in un momento successivo alla pubblicazione delle offese sul soda network Facebook . Pronunciandosi sul discrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di messaggistica istantanea e comunicazione a più voci Google Hangouts , questa Corte ha chiarito che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso come, appunto, nel caso di messaggistica istantanea con annesso servizio di videochiamata e chiamate cd. VoIP -voce tramite protocollo internet vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria. In difetto del requisito della contestualità, che non risulta in alcun modo emerso nel corso del processo e che, in generale, va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi , l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore Sez. 5, numero 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01 fattispecie in tema di chat vocale sulla piattaforma Google Hangouts nel qual caso, si profila l'ipotesi della diffamazione. In considerazione dei tanti, possibili contesti legati o non al progresso tecnologico in cui un'espressione offensiva può esternarsi, può dunque osservarsi - parafrasando una decisione di questa Corte Sez. 5, numero 38099 del 29 maggio 2015, Cavalli, numero m. che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa , a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo virtuale o non , in grado di difendersi. 3. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.