L’automobilista non impugna l’atto di sospensione della patente: confermata la successiva multa per aver comunque guidato un veicolo

I Giudici chiariscono che il provvedimento fondamentale è quello con cui è stata disposta la sospensione della patente, come conseguenza dell’esaurimento dei punti del titolo di guida e della mancata presentazione dell’automobilista all’esame di revisione. A fronte della mancata impugnazione di quel provvedimento, esso è sufficiente per dare solidità alla multa inflitta all’automobilista beccato a guidare un veicolo nonostante la sospensione della patente.

Se l’avvenuta sospensione della patente – per esaurimento punti e mancata presentazione all’esame di revisione – è regolarmente notificata all’automobilista, e se quest’ultimo non provvede ad impugnare tale provvedimento, allora è sacrosanta la multa con cui, a distanza di anni, viene sanzionato l’automobilista che è stato beccato a condurre la propria vettura pur avendo visto sospeso il proprio titolo di guida. Ricostruita nei dettagli la vicenda, i giudici di merito ritengono pienamente legittimo «il provvedimento con cui l’automobilista è stato sanzionato, Codice della strada alla mano, per aver condotto un veicolo con patente di guida sospesa a causa della mancata sua presentazione all’esame di revisione» del titolo di guida. Inequivocabile il quadro probatorio. In sostanza, «la ‘Motorizzazione Civile’ ha prima rilevato, nel corso del 2010, che l’automobilista aveva esaurito i ‘punti patente’ e non si era sottoposto alla visita di idoneità fisica» e poi «ne ha sospeso la patente a tempo indeterminato» con provvedimento ritualmente notificato all’automobilista, il quale, però, «è stato sorpreso, otto anni dopo, alla guida di un veicolo». Per i giudici del Tribunale è solidissimo il provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti dell’automobilista, anche perché è da considerare «irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui era stata disposta la revisione della patente». Su questo fronte, in particolare, i giudici pongono in rilievo che «il provvedimento di sospensione della patente – atto presupposto della successiva contestazione – non era stato impugnato» e aggiungono che «l’automobilista non poteva dolersi dei vizi del procedimento sfociato nella revisione del titolo di abilitazione alla guida». Inutili le obiezioni proposte in Cassazione dall’automobilista, che vede confermata, in via definitiva, la multa beccata per avere guidato nonostante la sospensione della patente. I Giudici accendono i riflettori su quanto previsto dal ‘Codice della strada’ in caso di «sospensione della patente di guida» come «conseguenza della perdita totale dei punti». In sostanza, «in caso di perdita totale dei punti, il ‘Codice della strada’ dispone invece che il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica» e perciò «l’ufficio del ‘Dipartimento per i trasporti terrestri’, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida». Poi, «qualora il titolare della patente non si sottoponga», come nella vicenda in esame, «agli accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione , la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo dell’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri». A quel punto «il provvedimento di sospensione viene notificato al titolare della patente, a cura degli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento». Tirando le somme, il provvedimento alla base di quello con cui è stata applicata, nello specifico, la sanzione pecuniaria all’automobilista è, quindi, «la sospensione della patente a tempo indeterminato , atto che l’automobilista – cui la sospensione era stata validamente notificata, in questo caso – era tenuto ad impugnare nel rispetto del termine di legge». Di conseguenza, a fronte della mancata impugnazione dell’atto di sospensione della patente, il provvedimento che ha poi portato alla sanzione pecuniaria a carico dell’automobilista «è divenuto definitivo, non potendo essere dedotti, con l’opposizione avverso il successivo provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria, eventuali vizi derivanti dall’omissione di avvisi o di comunicazioni preliminari rispetto alla sospensione disposta dalla ‘Motorizzazione Civile’».

Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con sentenza numero 1204/2021 il Tribunale di Vicenza, respingendo l'appello di T.V., ha confermato il provvedimento con cui l'opponente era stato sanzionato ai sensi dell' articolo 128 C.d.S. , comma 2, per aver condotto un veicolo con patente di guida sospesa a causa della mancata presentazione all'esame di revisione. La Motorizzazione civile di Verona, dopo aver rilevato, nel corso del 2010, che il ricorrente aveva esaurito i punti patente e non si era sottoposto alla visita di idoneità fisica, ha sospeso la patente a tempo indeterminato con provvedimento ritualmente notificato all'interessato, che, otto anni dopo, è stato sorpreso alla guida di un veicolo. Nel dichiarare la legittimità del provvedimento sanzionatorio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata notifica dell'atto con cui era stata disposta la revisione della patente, ponendo in rilievo che il provvedimento di sospensione - atto presupposto della successiva contestazione - non era stato impugnato e che l'opponente non poteva dolersi dei vizi del procedimento sfociato nella revisione del titolo di abilitazione alla guida. La cassazione della sentenza è chiesta da T.V. con ricorso in due motivi. La Prefettura di Vicenza è intimata. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all' articolo 375 c.p.c. , comma 1, numero 5 quindi, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell' articolo 128 C.d.S. , comma 1, e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sospensione della patente era automaticamente efficace dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'invito a sottoporsi a visita ai fini della revisione, senza che fosse necessaria l'emissione di un ulteriore provvedimento di sospensione da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione o del Prefetto. Di conseguenza, l'invito a sottoporsi alla visita costituiva il provvedimento presupposto della violazione contestata guida con patente sospesa , che non essendo stato notificato, aveva perduto effetto, non essendo necessario impugnare il successivo provvedimento di sospensione della patente. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. numero 6 del 1991, articolo 6 quater e l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della lite, esponendo che al ricorrente non era stato notificato anche l'avvio del procedimento di revisione della patente di guida prima e che, pertanto, la sanzione poteva essere irrogata. I due motivi sono inammissibili. La sospensione della patente di guida, che sia conseguenza della perdita totale dei punti, è regolata dall' articolo 126 bis C.d.S. , comma 6. La disciplina diverge da quella dell' articolo 128 C.d.S. , comma 2 applicabile alle ipotesi in cui il titolare non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater della disposizione, ai casi regolati dagli articolo 186 e 189 C.d.S. , in caso di incidente stradale con danni gravi alle persone, di violazione commessa da minore degli anni 18, o di accertata sussistenza di condizioni psico-fisiche incompatibili con la guida dei veicoli. Per il caso di perdita totale dei punti, l' articolo 126 bis C.d.S. , comma 6, dispone invece che il titolare deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all' articolo 128 C.d.S. in tal caso, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento. Il provvedimento presupposto di quello con cui è stata applicata, nello specifico, la sanzione pecuniaria è - quindi - la sospensione della patente a tempo indeterminato, atto che la parte - cui la sospensione era stata validamente notificata - era tenuta ad impugnare nel rispetto del termine di legge. In mancanza, il provvedimento presupposto era divenuto definitivo, non potendo esser dedotto con l'opposizione avverso il successivo provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria prevista dall' articolo 128 C.d.S. , comma 2, eventuali vizi derivanti dall'omissione di avvisi o comunicazioni preliminari rispetto alla sospensione disposta dalla Motorizzazione civile. La pronuncia, essendo conforme alla lettera della norma, è esente dai vizi dedotti in ricorso, sotto entrambi i profili denunciati. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.