La pena determinata a seguito dell’errata applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali previsti dagli articolo 23 e ss., 65 e 71 e ss. c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
Pertanto, l' error in uno dei segmenti del procedimento della comminatoria edittale, non rilevato dal giudice di merito in sede di patteggiamento, non potrà essere sollevato con il ricorso per cassazione che, ove proposto, come nel caso di specie, va dichiarato inammissibile il quale , ai sensi dell'articolo 448, comma 2- bis , c.p.p., è limitato alla sola ipotesi di pena illegale e non si estende alla sanzione penale illegittima . La fattispecie concreta e l'errore sulla pena finale inflitta. Il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell'avanzata richiesta di patteggiamento, condannava un uomo, imputato di furto aggravato, ritenuta la continuazione esterna con altri reati giudicati separatamente in via definitiva da altro tribunale, alla pena di anni quattro di reclusione e seicento euro di multa, così determinata pena base anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di furto aggravato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti con la contestata recidiva alla luce della confessione dell'accusato pena aumentata ad anni sei e mesi tre di reclusione per i reati di ricettazione e associazione a delinquere separatamente giudicati ridotta per il rito ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa. Adita la Suprema Corte. Il difensore dell'imputato interponeva tempestivo ricorso per cassazione deducendo la violazione dell' articolo 69 c.p. e conseguente applicazione di una pena illegale perché eccedente il massimo edittale previsto per il furto semplice punito fino a tre anni . Il Tribunale, chiamato a bilanciare una serie di circostanze eterogenee concorrenti, avrebbe computato le circostanze aggravanti speciali del furto senza bilanciarle con le riconosciute attenuanti generiche , i cui effetti sarebbero stati limitati al solo annullamento della solo recidiva contestata, quindi con giudizio di equivalenza da qualificarsi in recidiva semplice non essendo specificamente contestata alcuna forma di recidiva qualificata, e conseguente possibilità di accedere al patteggiamento allargato, escluso soltanto per i recidivi reiterati . La remissione della quaestio alle Sezioni Unite. La Quinta sezione di legittimità, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza numero 9523/2022, prendeva atto che sul punto vi era un contrasto interpretativo, e chiamava in causa il Supremo Collegio sul seguente quesito si configura una pena illegale, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione al criterio unitario del giudizio in sede di concorso eterogeneo, previsto dall' articolo 69, comma 3, c.p. ? I due diversi orientamenti di Cassazione. Secondo una prima posizione interpretativa seguita in sede di legittimità, nel patteggiamento, la legalità, in relazione all'osservanza dei limiti edittali, della pena applicata va valutata considerando non soltanto la pena complessivamente determinata, ma anche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione . Così, ad esempio, è stata annullata la pena patteggiata 1 per il delitto di rissa aggravata, la quale al seguito del riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti speciali ex articolo 588 c.p., avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come al contrario avvenuto, quella detentiva Cass. penumero , numero 5018/2000 2 che aveva computato la pena base minima nella misura di 90 giorni di reclusione, a fronte di un minimo edittale pari a sei mesi. Altro orientamento sostiene invece che l'illegalità della pena va determinata avendo riguardo alla pena finale applicata, non anche ai passaggi intermedi che portano alla sua determinazione, poiché soltanto il risultato finale delle predette operazioni di computo della pena costituisce espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti di conseguenza non sarebbe illegale, nel senso richiesto dall'articolo 448, comma 2- bis c.p.p., se non eccedente per specie o quantità, il limite legale, la pena determinata dal giudice non operando simultaneamente il giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti bilanciabili, in quanto essa pur illegittima in quanto erroneamente determinata corrisponde pur sempre, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice stessa soluzione viene riconosciuta anche per il concordato di pena in appello ex multis , Cass. penumero , numero 19983/2020 . La risposta delle Sezioni Unite l'impianto delle fonti. Il Massimo Consesso aderisce a quest'ultimo orientamento. Gli ermellini premettono che la legalità della pena è valore garantito, oltre che dall' articolo 1 c.p. , anche dagli articolo 25, comma 2, Cost. e 27, comma 3, Cost., in quanto la corretta individuazione della pena irrogabile incide sulla corretta operatività dei principi di eguaglianza articolo 3 Cost. e di proporzionalità della pena articolo 27, comma 3 Cost. , la quale incide sulla successiva ed eventuale adesione del condannato al percorso rieducativo. Alzando l'orizzonte interpretativo alle fonti di derivazione sovrannazionale, il principio della legalità della pena viene riconosciuto e garantito anche dall'articolo 7 CEDU , ove si lega inscindibilmente con la prevedibilità del precetto penale in quanto una pena illegale risulterebbe, di per sé, non prevedibile, e quindi, convenzionalmente illegittima Corte EDU, Grande Camera, 21/10/2013, Del Rio Prada e 12/02/2008, numero Kafkaris contro Cipro . Qual è la pena legale e quale quella illegale? In continuità con il consolidato e aderito orientamento, che si pone in armonia con il principio di legalità della pena, le Sezioni Unite ribadiscono che la pena legale è quella 1 del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli 2 comminata da una norma sostanzialmente penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista 3 determinata dal giudice nel rispetto della cornice legale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e della necessità di rieducazione del reo. “Pena illegale” è conseguentemente quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diverse per genere, specie o quantità da quella positivamente prevista. L'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite della casistica di pena illegale ricomprende 1 le declaratorie di illegittimità costituzionale riguardanti i limiti edittali di norme incriminatrici Sez. Unite, numero 33040/2015 2 pene di specie diversa da quella legalmente prevista Sez. Unite, numero 47766/2015 3 fenomeni di successione di leggi penali nel tempo, caratterizzati dalla sopravvenienza di una lex mitior Sez. Unite, numero 46653/2015 . Pena legale anche se illegittima. Non è pertanto illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinato attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievi, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso prima indicato. Per le Sezioni Unite devi quindi ritenersi che, sia pur nel rispetto dei limiti generali previsti dagli articolo 23 e ss. e 65 e ss. c.p. per il caso di concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo entro i predetti limiti la pena edittale prevista dalla figura criminosa di volta in volta violata. La pena con error sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è solo illegittima. Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento disciplinato dall' articolo 69 c.p. , i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua concreta valutazione discrezionale, sono rappresentati dal minimo della pena per la fattispecie attenuata e per il massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata . Diversamente le pena determinata risulterebbe meramente “illegittima”, ma non anche “illegale”. Rilievi conclusivi. Non rilevano, in definitiva, anche nel patteggiamento, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base. Di recente, così, è stata esclusa l'illegalità della pena irrogata per una contravvenzione rientrante nei limiti edittali astratti, pur se in concreto determinata erroneamente da parte del giudice di merito nella misura della diminuente prevista per i reati contravvenzionale la metà e non un terzo giudicati con rito abbreviato Cass. penumero , sez. Unite, numero 47182/2022 . Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile in quanto la pena è illegittima ma non illegale, in quanto rispettosa dei limiti astrattamente previsti dagli articolo 23 e seguenti da quindici giorni a ventiquattro anni per la reclusione e da cinquanta a cinquemila euro ex articolo 24 per la multa e rientrando nell'ambito della cornice edittale prevista dall' articolo 625, comma 2, c.p. reclusione da tre a dieci anni e multa da 206 a 1.549 euro .
Presidente Cassano – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a S.C. imputato di furto pluriaggravato commesso in Omissis , ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 irrevocabile dal 22 luglio 2020 , la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro seicento di multa, così determinata - pena base anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro seicento di multa, per il reato di furto nella ipotesi aggravata - riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti resa dall'imputato - pena aumentata ad anni sei e mesi tre di reclusione ed Euro novecento di multa ex articolo 81 c.p. per i reati di cui agli articolo 416 e 648 c.p. , separatamente giudicati - ridotta ad anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro seicento di multa per il rito. 2. Contro la predetta decisione, il difensore dell'imputato ha tempestivamente proposto ricorso, deducendo violazione dell' articolo 69 c.p. e conseguente applicazione di una pena illegale, perché eccedente il massimo edittale previsto per il furto semplice il Tribunale, chiamato a bilanciare una serie di circostanze eterogenee concorrenti, avrebbe computato le circostanze aggravanti speciali del furto senza bilanciarle con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, i cui effetti sarebbero stati limitati al solo annullamento della recidiva contestata il medesimo giudicante-persona fisica si sarebbe avveduto di essere incorso in analogo errore nella decisione riguardante i due coimputati giudicati con rito abbreviato, dandone atto nel corpo della motivazione della relativa sentenza. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione. 3.1. Nelle more dell'udienza camerale non partecipata all'uopo fissata, il Sostituto Procuratore generale ha depositato una richiesta di rigetto del ricorso. La partee civile Omissis Omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato memoria e nota spese, con richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto. 3.2 La Quinta Sezione, con ordinanza numero 9523 del 17 febbraio 2022, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell' articolo 618 c.p.p. , comma 1. Premesso in fatto che il Tribunale avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla sola contestata recidiva semplice, in ragione della ammissione dei fatti resa dall'imputato , e giudicato evidente il giudizio di equivalenza selettivo rispetto a tale sola aggravante, pur non esplicitato , ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla nozione di pena illegale , rhevante ai fini della delimitazione dell'ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze che applicano la pena a richiesta di parte, ai sensi degli articolo 444 c.p.p. e ss 4. Con decreto del 20 aprile 2022 , il Presidente aggiunto, preso atto dell'esistenza e della rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per l'odierna udienza camerale, celebrata nelle forme di cui all' articolo 611 c.p.p. . Considerato in diritto 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è stata così formulata se configuri pena illegale , ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall' articolo 69 c.p. , comma 3 . 2. Prima di esaminare la questione controversa, è necessario evidenziare che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la recidiva non diversamente qualificata dal capo d'imputazione deve ritenersi semplice , ex articolo 99 c.p. , comma 1, sull'onere di specifica contestazione delle forme di recidiva qualificata, cfr. Sez. 1, numero 19681 del 08/02/2001, Chiardola, Rv. 219283-01 e Sez. 6, numero 35335 del 27/02/1996, Caccavallo, Rv. 205072-01 sulla necessità di ritenere la recidiva come semplice qualora non vi sia stata contestazione di una specifica, diversa e più grave tipologia tra quelle previste dall' articolo 99 c.p. , cfr. Sez. 3, numero 43795 del 01/12/2016, Bencantando, Rv. 270843-01 e Sez. 2, numero 5663 dei 20/11/2012, dep. 2013, Alexa Catalin, Rv. 254692-01 . Di conseguenza, nessun problema si poneva quanto alla facoltà dell'imputato di accedere al rito alternativo prescelto, atteso che l' articolo 444 c.p.p. , comma 2, la preclude unicamente al recidivo qualificato ex articolo 99 c.p. ,, comma 4, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria . 3. Secondo il ricorrente e secondo l'ordinanza di rimessione, nel caso di specie la sentenza impugnata avrebbe implicitamente ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola recidiva semplice, senza considerare, nel bilanciamento, le ulteriori circostanze aggravanti inerenti al reato di furto contestato all'imputato articolo 61 c.p. , comma 1, nnumero 5 e 7 e articolo 625 c.p. , comma 1, nnumero 2, 5 e 7 , non escluse ciò sarebbe confermato dal fatto che non risulta operata una riduzione di pena per le ritenute circostanze attenuanti generiche, né risulta operato un aumento di pena per la contestata recidiva, neppure esclusa. 3.1. L'assoluto silenzio della motivazione della sentenza impugnata sul punto non consente di ritenere che la contestata recidiva sia stata esclusa, né che le riconosciute circostanze attenuanti generiche siano state ritenute subvalenti rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti. D'altro canto, se, da un lato, il Tribunale risulta avere pedissequamente recepito l'accordo intervenuto inter partes, riportandolo integralmente in sentenza, dall'altro deve rilevarsi che, nella proposta di patteggiamento esistente in atti , il procuratore speciale dell'imputato afferma espressamente che il reato giudicando è più grave quoad poenam del reato separatamente giudicato che si richiede ritenersi unificato al primo ex articolo 81 c.p. , comma 2, il che non corrisponderebbe al vero se le circostanze attenuanti generiche fossero state ritenute equivalenti a tutte le circostanze aggravanti concorrenti. Deve, pertanto, ritenersi che la determinazione della pena applicata all'imputato su concorde richiesta sua e del pubblico ministero sia avvenuta previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva semplice con - a quanto pare - implicito giudizio di equivalenza , non anche con le plurime ulteriori circostanze che aggravavano il contestato reato di furto. 3.2. Risulta, conseguentemente, violato in difetto di circostanze aggravanti privilegiate nel giudizio di comparazione, ovvero da valutare autonomamente, fuori dal bilanciamento, per espressa previsione di legge cfr. Sez. U, numero 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all' articolo 624-bis c.p. , comma 4, l' articolo 69 c.p. , comma 3, a norma del quale il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario, dovendo riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione Sez. 2, numero 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01 in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola o soltanto alcune delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice Sez. 1, numero 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01 Sez. 5, numero 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313-01 Sez. 5, numero 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 14903401 . 3.3. Diversamente da quanto afferma il ricorrente, nella sentenza emessa dal medesimo giudicante all'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati allegata al ricorso non può dirsi intervenuto analogo errore, atteso che, in dispositivo, viene espressamente ritenuta l'equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alle circostanze aggravanti concorrenti ed alla recidiva contestata e ritenuta. 4. In ordine alla possibilità di ricorrere per cassazione, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, facendo valere l'asserita illegalità della pena, contro una sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 c.p.p. , e ss., come anticipato, si registrano diverse opzioni esegetiche di questa Corte. 4.1. Un orientamento sostiene che, nel c.d. patteggiamento , la legalità, in relazione all'osservanza dei limiti edittali, della pena applicata va valutata considerando non soltanto la pena conclusivamente determinata, ma anche i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione tra i quali rientrano anche quelli inerenti al bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti . Il principio è stato affermato in relazione a due diverse tipologie di situazioni. 4.1.1. In alcuni casi sono stati valorizzati errori che avevano portato all'applicazione di una pena la cui ritenuta illegalità costituiva oggettiva conseguenza delle valutazioni effettuate, o comunque dell'omissione di valutazioni che sarebbero state vincolate, e non meramente discrezionali. Ad esempio - Sez. 5, numero 5018 del 19/10/1999, dep. 2000, Rezel, Rv. 215673-01, ha annullato la sentenza di patteggiamento relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti speciali dell' articolo 588 c.p. , avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come al contrario avvenuto nel caso in esame, quella detentiva - Sez. 6, numero 44336 del 05/10/2004, Mastrolorenzi, non mass., ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva computato la pena base nella misura di giorni novanta di reclusione, a fronte del minimo edittale pari a mesi sei di reclusione - Sez. 4, numero 2376 del 06/12/2013, dep. 2014, Marzano, non mass., ha annullato la sentenza di patteggiamento che, ritenuto più grave il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, attenuato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione all'epoca non ancora costituente autonomo reato , non aveva bilanciato la predetta circostanza con la concorrente recidiva reiterata di cui all' articolo 99 c.p. , comma 4, ritenendo quest'ultima che ex lege non sarebbe stato possibile giudicare subvalente equivalente alle sole circostanze attenuanti generiche - Sez. 4, numero 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970 - 01, ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale, senza operare alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito - Sez. 6, numero 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875 - 01, ha annullato la sentenza di patteggiamento che, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata ex articolo 99 c.p. , comma 4, aveva disposto un aumento per la continuazione inferiore al minimo di un terzo della pena irrogata per il reato più grave - Sez. 2, numero 4798 del 28/10/2020, dep. 2021, Ouertani, non mass., ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva specifica ed infraquinquennale, in violazione del divieto posto dall' articolo 69 c.p. , comma 4., 4.1.2. In altri casi, sono stati valorizzati errori che avevano portato all'applicazione di una pena la cui illegalità era meramente eventuale, perché condizionata all'esito di valutazioni doverose, ma omesse, per essere stato operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e soltanto alcune delle circostanze aggravanti concorrenti. Ad esempio - Sez. 5, numero 24054 del 23/05/2014, Restaino, Rv. 259894-01, ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche soltanto con la recidiva, non anche con le circostanze aggravanti speciali della rissa, pure concorrenti - Sez. 5, numero 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626-01, ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche soltanto con la recidiva, non anche con le circostanze aggravanti speciali del furto, pure concorrenti. 4.2. Altro orientamento sostiene, al contrario, che, nel patteggiamento , l'illegalità della pena va determinata avendo riguardo alla pena finale applicata, non anche ai passaggi intermedi che portano alla sua determinazione, poiché soltanto il risultato finale delle predette operazioni di computo della pena costituisce espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti di conseguenza, non sarebbe illegale , nel senso richiesto dall' articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis, se non eccedente, per specie o quantità, il limite legale, la pena determinata dal giudice non operando simultaneamente il giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti bilanciabili, in quanto essa - pur erroneamente determinata - corrisponde pur sempre, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice. Non sarebbe, pertanto, pena illegale quella viziata dalla violazione dei parametri di cui all' articolo 69 c.p. , inerenti al bilanciamento delle circostanze del reato, o di cui all' articolo 133 c.p. , inerenti alla misura delle diminuzioni conseguen i alla loro applicazione Sez. 6, numero 28031 del 27/4/2021, Di Bernardo, Rv. 282104 - 01 Sez. 5, numero 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01 Sez. 3, numero 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582 - 01 . 4.2.1. In applicazione del principio, sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità i vizi consistenti - nell'avere determinato la pena per il delitto circostanziato tentato ascritto all'imputato applicando l'aumento per la circostanza aggravante dopo la riduzione per il tentativo e non antecedentemente ad esso, non essendo illegale la pena calcolata con modalità erronee, che non sia di specie diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice e sia compresa nella cornice edittale Sez. 2, numero 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979-01 - nell'avere operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze senza procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti, poiché l'erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice Sez. 6, numero 28031 del 27/4/2021, Di Bernardo, Rv. 282104 - 01 - nell'avere omesso l'aumento per la continuazione tra i reati, non trattandosi di pena illegalmente determinata Sez. 5, numero 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 - 01 - nell'omesso bilanciamento della circostanza aggravante di cui all' articolo 625 c.p. , comma 1, numero 7, con le circostanze attenuanti generiche Sez. 5, numero 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01 - nell'avere computato l'aumento per la recidiva sulla pena già aumentata per la continuazione Sez. 5, numero 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - 01 . 5. Analoga questione può porsi con riferimento al concordato in appello, disciplinato dall' articolo 599-bis c.p.p. . 5.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in linea di principio, che la sentenza che abbia ratificato il concordato proposto dall'imputato è ricorribile per cassazione se la pena concordata è illegale Sez. 3, numero 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01 Sez. 1, numero 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01 Sez. 2, numero 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01 . E' pacifica l'ammissibilità del ricorso nel caso in cui la pena concordata risulti illegale per effetto di una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale riguardante i precedenti limiti edittali della norma incriminatrice violata Sez. 6, numero 16192 del 16/03/2021, Di Maria, Rv. 280881-01 Sez. 4, numero 21901 del 10/07/2020, Abbrescia, Rv. 279765-01 Sez. 6, numero 41461 del 12/09/2019, Baglio, Rv. 276803-01 . Fuori dal caso predetto, è stato ammesso il ricorso avverso la sentenza che, avendo accolto la proposta di concordato che aveva ridotto la pena irrogata in primo grado ad una misura inferiore ad anni tre anni di reclusione, non aveva revocato la pena accessoria a norma dell' articolo 29 c.p. Sez. 5, numero 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01 . E' stata, al contrario, ritenuta la non ricorribilità della sentenza che aveva determinato la pena, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, computando una riduzione per il rito pari ad un terzo, e non alla metà, giacché in tal caso ricorre un'ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale Sez. 2, numero 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804-01 . Del pari, è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva recepito un concordato viziato dalla violazione dell' articolo 69 c.p. nel bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti, avendo giudicato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto ad alcune delle circostanze aggravanti concorrenti, e poi operato un aumento di pena per la recidiva reterata contestata e ritenuta Sez. 2, numero 24275 del 01/04/2022, Della Cerra, non mass. . Un recente orientamento Sez. 6, numero 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284-02 ha osservato che, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi nella specie, la Corte di appello aveva erroneamente rigettato l'istanza per essere stata proposta l'applicazione di una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo . 6. Le Sezioni Unite ritengono che la pena determinata a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti effettuato in violazione della disciplina stabilita dall' articolo 69 c.p. sia illegale soltanto nei casi in cui essa non rispetti i limiti edittali generali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli articolo 23 e ss., articolo 65 e ss., e articolo 71 c.p. e ss., oppure quelli previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato. 7. L' articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis, introdotto con L. 23 giugno 2017, numero 103 , dispone che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza . Ai sensi del successivo articolo 610 c.p.p. , comma 5-bis, introdotto dal medesimo intervento novellatore, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall' articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis, va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata. 7.1. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la predetta disciplina persegue, nel suo complesso, finalità deflattive, meglio assicurate da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, proprio in considerazione delle sue peculiarità Sez. 5, numero 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169 - 01 , poiché il consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, all'applicazione della pena in relazione al fatto-reato contestato, correttamente qualificato, rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di impugnazione a cognizione piena Sez. 2, numero 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 . 7.2. Le medesime finalità deflattive sono state perseguite anche attraverso la previsione della possibilità di dichiarare senza formalità di rito l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato contro le sentenze di patteggiamento in casi non consentiti. La Relazione finale della c.d. Commissione Omissis , all'epoca incaricata di predisporre lo Schema della modifica legislativa de qua, osserva in proposito quanto segue A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso . 8. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'applicazione ex articolo 444 c.p.p. e ss. di una pena illegale non può ritenersi sic et simpliciter legittimata dall'intervenuto consenso dell'imputato, poiché, se così fosse, il legislatore non avrebbe previsto una ipotesi di ricorso ad hoc cfr. articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis . Il fatto che il vizio in ipotesi sussistente sia ascrivibile alla condotta processuale dello stesso soggetto che successivamente se ne dolga in ricorso risulta, pertanto, privo di rilievo ai fini della risoluzione della questione controversa. 9. La legalità della pena è un valore garantito, oltre che dall' articolo 1 c.p. , dall'articolo 25, comma 2, e dall' articolo 27, comma 3, Cost. la pena può essere irrogata solo in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e deve tendere alla rieducazione del reo, non potendo consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La corretta individuazione della misura della pena irrogabile incide sulla corretta operatività dei principi di uguaglianza articolo 3 Cost. e di proporzionalità della pena articolo 27 Cost. , comma 3, , tale dovendo ritenersi soltanto quella in concreto idonea a tendere alla rieducazione del condannato per altro verso, la predeterminazione di una cornice edittale inviolabile per il giudice costituisce il punto di equilibrio fra legalità ed individualizzazione della pena. Come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, l' articolo 25 Cost. , comma 2, . affermando che nessuno può essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama principio della irretroattività della norma penale, ma dà fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa potestà si esplica mediante l'applicazione di una pena adeguata al fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare che pure la individuazione della sanzione da comminare risulta legata al comando della legge , senza che rilevi la soppressione, in sede di formulazione definitiva della norma, della frase e con le pene da essa stabilite compiuta, per altri fini, dal Costituente Corte Cost., sent. numero 15 del 1962 . D'altro canto, e' la previsione legale della pena, secondo la Costituzione, a fondare la stessa potestà punitiva del giudice. Si tratta di una valorizzazione centrale, perché dimostra l'esistenza di limiti all'esercizio del potere pubblico il cui superamento non può essere tollerato dall'ordinamento per la centralità che la Carta costituzionale assicura ai diritti fondamentali della persona, tra i quali si colloca il fondamentale diritto di libertà personale garantito dall' articolo 13 Cost. , in condizioni di uguaglianza per tutti i consociati articolo 3 Cost. Sez. U, numero 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto . 9.1. Il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, vale sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie, e comporta che pena legale sia soltanto quella prevista dall'ordinamento giuridico e non eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale esso opera sia in fase di cognizione che di esecuzione, e vieta l'esecuzione di una pena anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria che non trovi fondamento in una norma di legge, perché avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. La valenza del principio di legalità della pena è rafforzata dal principio di uguaglianza articolo 3 Cost. , il quale a sua volta esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione della difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali Corte Cost., sent. numero 409 del 1989 . La stessa finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue , implicando, inoltre, la presenza costante del principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra Corte Cost., sent. numero 313 del 1990 e numero 105 del 2014 . 10. Il principio di legalità della pena è riconosciuto, a livello sovranazionale, dall' articolo 7, p. 1, della Convenzione EDU , a norma del quale . Non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato . La predetta garanzia comporta, secondo la giurisprudenza convenzionale, la necessità di una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie si precisa che la norma in questione non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a detrimento dell'imputato , ma consacra in via generale il principio di legalità in ordine ai diritti ed alle pene, e quello che impone la non applicazione estensiva o analogica della legge penale a detrimento dell'imputato Corte EDU, Grande Camera, 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna, p. 78 . Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l' articolo 7 della Convenzione EDU , oltre a vietare l'applicazione retroattiva di sanzioni penali, richiede anche la prevedibilità del precetto e delle specifiche conseguenze del reato, intendendo quest'ultima come probabilità concreta per il destinatario di valutare le conseguenze del proprio agire, in rapporto alle circostanze del caso concreto Corte EDU, 22/01/2013, Camilleri c. Malta Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, cit. Corte EDU, Grande Camera, 12/02/2008, Kafkaris c. Cipro , una pena illegale risulterebbe, per tale sia natura, di per sé non prevedibile , e quindi, sempre e comunque, convenzionalmente illegittima. 10.1. Il principio di legalità della pena è riconosciuto anche dall' articolo 49 della Carta di Nizza il cui p. 3 opera un significativo riferimento al principio della proporzionalità della pena rispetto al reato e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, numero 881 , il quale, oltre a prevedere espressamente il canone del nullum crimen, nulla poena sine lege, impone anche l'obbligatoria applicazione al colpevole della pena sopravvenuta più favorevole. 11. Come in più occasioni chiarito anche dalla dottrina, pena legale è soltanto quella positiva , ovvero prevista dall'ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. Autorevole dottrina ha osservato che, tra i corollari del principio di legalità, quello di tassatività, pur nella sua funzione garantista di certezza ed uguaglianza giuridica contro l'arbitrium iudicis, ha, rispetto alla pena, una portata diversa che rispetto all'incriminazione. Esso sta ad indicare il dovere del legislatore di predeterminare sia i tipi sia la misura edittale della pena in rapporto alle singole figure legasi di reato, ed il conseguente dovere per il giudice di applicare soltanto la pena nel tipo ed entro i limiti edittali previsti per quel reato , salva l'individual zzazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti consentiti. In definitiva, attraverso la predeterminazione di limiti astratti per ciascuna specie di pena, e di limiti edittali riferibili a ciascun reato, il legislatore fissa - per ciascuna pena e per ciascun reato - il minimum cui possa riconoscersi concreta valenza rieducativa ed il limite massimo oltre il quale la pena perderebbe la predetta valenza e si risolverebbe nell'inflizione di una mera e non rieducativa sofferenza. 12. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità cfr., in sintesi, Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto è ferma nel qualificare come illegale la pena quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità sia in difetto che in eccesso , a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali . Plurime decisioni hanno precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti cfr., ad esempio, Sez. 6, numero 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01 Sez. 6, numero 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729-01 Sez. 2, numero 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197-01 . 12.1. L'illegalità della pena rileva anche in relazione alla funzione cui essa assolve se i limiti edittali di pena astrattamente previsti rappresentano la valutazione di disvalore del fatto incriminato compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua dscrezionalità - seppure ancorata al limite della ragionevolezza - la pena concretamente inflitta esprime e, al contempo, misura il giudizio di responsabilità per un determinato fatto illecito Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto . Il principio è stato sviluppato in riferimento a casi nei quali l'illegalità della pena risulti sopravvenuta, conseguendo a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 fattispecie riguardante la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza numero 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette droghe leggere dal D.L. 30 dicembre 2005, numero 272 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, numero 49 . 12.2. Alle stesse conclusioni si è già pervenuti in relazione alla pena applicata su richiesta delle parti ai sensi degli articolo 444 e ss., in base al rilievo che le peculiarità che caratterizzano la individuazione della sanzione in questo rito speciale non comportano deroghe ai principi suindicati. Invero, nel patteggiamento non è richiesto un accertamento positivo della responsabilità penale, ma solo un accertamento negativo della non punibilità, attraverso la constatazione della insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all' articolo 129 c.p.p. , comma 1 tuttavia, mentre in relazione alla responsabilità il giudice può limitarsi ad un accertamento negativo funzionale alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità, la verifica in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica, all'applicazione delle circostanze e alla congruità della pena impone un controllo positivo. In questi ultimi casi, l'estensione del controllo attribuito al giudice è pieno, non sommario e bilancia il contenuto negoziale del rito, come del resto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 313 del 1990 in cui, riconoscendo il ruolo determinante e non notarile del giudice nel controllo della pena nel patteggiamento , ha fatto esplicito richiamo all' articolo 27 Cost. , comma 3, ribadendo il suo collegamento con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altro Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, non mass. sul punto . 13. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, può, pertanto, dirsi che, nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena, non rientra la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato cfr. Sez. U, numero 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, numero 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, quest'ultima inerente ai problemi sanzionatori derivati da un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, ed in particolare da una novella legislativa sfavorevole, la prima inerente agli approdi della sentenza P. in ordine al concetto di illegalità della pena, in generale e nel patteggiamento . 13.1. Invero, come già chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale . non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, e' una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore Sez. U, numero 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto . 13.2. Infine, con la sentenza numero 47182 del 31/03/2022, Savini, in corso di mass., le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena illegale in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggamento e di pena meramente illegittima , perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. 13.2.1. Premesso che il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili , il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo ed eventualmente del sottotipo astratto, l'altro del potere di determinare il disvalore del fatto concreto, la sentenza Savini ha osservato che, nel commisurare la pena, il giudice si confronta, quindi, con due vincoli legali quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena . Si è poi precisato che ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute nello Stato di diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena . Dopo aver richiamato, tra le altre, le condivise affermazioni di Sez. 2, numero 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729, che esclude la riconducibilità alla categoria della pena illegale della sanzione che, pur osservando i limiti edittali, sia il frutto di errori, e di Sez. 5, numero 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080, secondo la quale esula dalla nozione di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, le Sezioni Unite hanno concluso che gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante ovvero la pena indicata in dispositivo è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo o sottotipo astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto . 14. In continuità con il proprio consolidato orientamento, che si pone in armonia con il principio di legalità della pena come costituzionalizzato e come altresì riconosciuto dalle fonti sovranazionali, le Sezioni Unite ribadiscono, pertanto, ancora una volta, che pena legale è quella - del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli - comminata da una norma sostanzialmente penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista - determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo. Pena illegale e', conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista. 14.1. L'individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere pene detentive o pecuniarie o per specie quanto alle prime, ergastolo, reclusione o arresto quanto alle seconde, multa o ammenda non pone problemi. Come già chiarito dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01 , l' articolo 17 c.p. , nell'elencare in maniera tassativa e vincolante per l'interprete le specie di pene principali che si applicano a seguito della commissione di un fatto-reato, da un lato, fornisce il criterio di tipo nominalistico per identificare l'illecito criminale rispetto agli altri tipi di illecito previsti dall'ordinamento e, al contempo, coordinandosi con l' articolo 39 c.p. , introduce il criterio formale di individuazione delle due fattispecie tipiche di reato, i delitti e le contravvenzioni. Il successivo articolo 18, a sua volta, raggruppa le pene principali per genere , a seconda del bene da essere sacrificato - pene detentive o restrittive della libertà personale sono l'ergastolo, la reclusione per i reati militari, la reclusione militare prevista dall' articolo 22 c.p.m.p. e l'arresto - pene pecuniarie , incidenti sul patrimonio, sono, invece, la multa e l'ammenda. 14.2. Quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità sia in difetto che in eccesso , deve farsi riferimento - sia alla misura stabilita per ciascuna pena dall' articolo 23 c.p. ss., nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dall' articolo 65 c.p. e ss., ed, in presenza del concorso di più reati, dall'articolo 71 e ss. - sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice. 14.3. Non e', pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato. 14.4. La struttura del reato può essere arricchita dalle circostanze, elementi accidentali od accessori del reato che possono mancare, ma che, come osserva autorevole dottrina, quando sono presenti, trasformano il reato semplice o la fattispecie astratta di reato semplice, delitto o contravvenzione in reato circostanziato o in una fattispecie astratta di reato circostanziato , importando una variazione, in aumento o diminuzione, della pena per esso stabilità , e la cui funzione va ravvisata in quella continua duplice aspirazione del diritto penale a da un lato a rendere il più aderente possibile la valutazione legale e a meglio adeguare la pena al reale disvalore dei fatti concreti cioè ad una sempre maggiore individualizzazione dell'illecito penale e della responsabilità b dall'altro, a circoscrivere la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena . 14.4.1. Le circostanze del reato possono incidere variamente sui limiti edittali fissati dalle norme incriminatrici alcune di esse le cc.dd. circostanze ad efficacia comune variandoli proporzionalmente cfr., ad esempio, articolo 61 e 62 c.p. altre le cc.dd. circostanze ad efficacia speciale comportando l'applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato non circostanziato cc.dd. circostanze ad efficacia speciale in senso stretto, od autonome cfr., ad esempio, articolo 576 e 577 c.p. , oppure prevedendo l'applicazione di una pena della stessa specie di quella prevista per la fattispecie non circostanziata, ma determinata non operando un aumento od una riduzione proporzionale rispetto alla pena-base, bensì prescindendo da essa cc.dd. circostanze ad efficacia non proporzionale, od indipendenti cfr., ad esempio, articolo 628 c.p. , comma 3 . 14.4.2. Deve, quindi, ritenersi che, sia pur nel rispetto dei limiti edittali generali previsti dall' articolo 23 c.p. ss. per le singole tipologie di pene, e dall' articolo 65 c.p. e ss. per il caso del concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo entro i predetti limiti la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata. Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento disciplinato dall' articolo 69 c.p. , i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto de limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. 14.4.3. Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe illegale diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall' articolo 69 c.p. risulterebbe meramente illegittima , ma non anche illegale . 14.5. -'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite ha, in concreto, ritenuto l'ilegalità della pena, oltre che nel caso che può dirsi di scuola in cui la sanzione irrogata fosse ab origine diversa e più gravosa di quelle irrogabile nel rispetto della disciplina vigente alla data di commissione del reato Sez. U, numero 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01 fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all' articolo 582 c.p. , in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dal D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 52 , nei seguenti casi a declaratorie di illegittimità costituzionale riguardanti i limiti edittali previsti da norme penali incriminatrici Sez. U, numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206-01, riguardante una sentenza di applicazione ex articolo 444 c.p.p. della pena determinata sulla base dei parametri edittali originariamente previsti per le cosiddette droghe leggere dal D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73 nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza numero 32 del 2014 della Corte costituzionale b pene di specie diversa di quella legalmente prevista Sez. U, numero 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-01 c fenomeni di successione di leggi nel tempo caratterizzati dalla sopravvenienza di una lex mitior Sez. U, numero 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111-01, che, risolvendo la questione se possa ritenersi illegale una pena irrogata in base ad un quadro normativo sanzionatorio successivamente mutato in senso favorevole all'imputato, qualora la pena risulti comunque formalmente compatibile anche con la nuova forbice edittale prevista per il reato, ha rammentato come il principio costituzionale di legalità della pena riguardi non solo l'an dell'irrogazione della pena bensì anche il quomodo ed in particolare il quantum di pena inflitta . 15. Le predette affermazioni di principio sono certamente valide anche in riferimento alla pena patteggiata , che viene applicata in attuazione di un accordo che si forma non tanto sulle operazioni di computo attraverso le quali la pena indicata viene determinata, bensì sul risultato finale delle predette operazioni, ovvero sulla pena della quale si chiede conclusivamente l'applicazione. Dalla natura negoziale dell'accordo sulla pena e dall'individuazione del relativo oggetto il risultato finale discende una evidente ricaduta sul piano della sindacabilità, in riferimento alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi attraverso i quali si giunge al risultato finale , a meno che essi non comportino l'applicazione di una pena illegale. 15.1. Può, quindi, concludersi che anche nel patteggiamento non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base. 15.2. Con specifico riferimento al patteggiamento , è stata ritenuta illegale l'applicazione della pena più severa introdotta dalla norma incriminatrice dell'omicidio stradale di cui all' articolo 589-bis c.p. , entrata in vigore medio tempore, prima del verificarsi dell'evento lesivo, ma non ancora vigente alla data della condotta Sez. U, numero 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01 . E' stata, al contrario, esclusa l'illegalità delle pena nel caso di specie, irrogata per una contravvenzione rientrante nei limiti edittali astratti, pur se in concreto determinata erroneamente, per erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente prevista per i reati contravvenzionali giudicati con rito abbreviato Sez. U, numero 47182 del 31/03/2022, Savini . 15.2.1. In tema di patteggiamento , la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, individuato i seguenti casi di pena illegale - pena inferiore al minimo edittale previsto dall' articolo 23 c.p. Sez. 3, numero 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263-01 conforme, ex plurimis, Sez. 6, numero 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995-01 - applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa Sez. 1, numero 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650-01 Sez. 1, numero 2174 del 14/03/1997, Salvatori, Rv. 207246-01 Sez. 1, numero 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362-01 - erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria Sez. 5, numero 5018 del 19/10/1999, dep. 2000, Rezel, Rv. 215673-01 - mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace Sez. 5, numero 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 26294301 . 15.2.2. Al contrario, sono stati ritenuti privi di rilievo, ove non comportino l'irrogazione di una pena da considerarsi illegale nei termini fin qui precisati, ovvero per genere, specie o misura, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata Sez. 6, numero 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151-01 conforme, ex plurimis, Sez. 4, numero 1853 del 17/11/2005 - dep. 2006, Federico, cit. Sez. 4, numero 518 del 28/01/2000, Carrello, cit. , e quindi anche gli errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base Sez. 5, numero 5047 del 21/10/1999, Paulon, Rv. 214602-01 . 16. Deve, per esigenze di completezza, rilevarsi che i limiti imposti dall' articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis, in tema di accesso al sindacato di legittimità in ordine alle sentenze di patteggiamento appaiono costituzionalmente legittimi perché, come già osservato da questa Corte Sez. 5, numero 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01 , sono compatibili con il diritto, costituzionalmente garantito dall' articolo 24 Cost. , comma 1, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova, infatti, ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione. D'altro canto, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, stabilito dall' articolo 111 Cost. , comma 6, va, come già chiarito Sez. U, numero 10372 del 27/07/1995, Serafino, Rv. 202270-01 , necessariamente conformato alla particolare natura della emananda pronuncia giudiziale, sicché questa non può prescindere dalla consapevole rinuncia dell'imputato a difendersi nel merito, fatta per godere dei notevoli benefici connessi al patteggiamento sulla pena in quest'ottica, trovano, pertanto, razionale giustificazione anche la limitazione dei casi di ricorso in cassazione alle ipotesi previste dall'articolo 448, comma 2-bis e la possibilità di ritenere implicita - con l'accoglimento della proposta concordata - la motivazione sulla responsabilità Sez. 5, numero 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, cit. . 16.1. Occorre, peraltro, evidenziare che il giudice del patteggiamento è pur sempre chiamato a valutare la congruità della pena della quale le parti chiedono l'applicazione I poteri del giudice non hanno poi mero carattere notarile , ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effettivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all' articolo 133 c.p. , e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli è soggetto cfr. Corte Cost., sent. numero 313 del 1990 . 16.2. Proprio in considerazione dei limiti normativamente imposti alla possibilità di impugnare le sentenza di c.d. patteggiamento , il controllo del giudice non soltanto sulla congruità della pena applicanda, ma anche sulla correttezza dei passaggi intermedi attraverso i quali essa viene determinata, deve essere particolarmente penetrante e rigoroso pur non potendo procedere di sua iniziativa ad una revisione discrezionale della pena proposta ovvero, anche restando ferma la misura di quest'ultima, dei passaggi intermedi che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva Sez. 4, numero 22731 del 03/07/2020, Cervo, non mass. Sez. 7, numero 15089 del 12/12/2017, dep. 2018, Grippa, non mass. Sez. 6, numero 53465 del 12/10/2017, Bassi, non mass. Sez. 3, numero 1191 del 16/03/2000, Farci, Rv. 217597 - 01 Sez. 3, numero 110 del 17/01/1994, Badaoui, Rv. 196957 - 01 , il giudice conserva, infatti, il potere-dovere di non accogliere le richieste di patteggiamento che comportino l'applicazione di pene non soltanto illegali, ma anche non congrue, o comunque, seppur non illegali, determinate attraverso passaggi intermedi effettuati in violazione di legge. In argomento, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo e vizia la sentenza che lo ha recepito. Il controllo di congruità della pena è logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano, nonché di quelle che influiscono sulla sua determinazione Sez. U, numero 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01 . 17. Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli articolo 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge . 18. In applicazione del predetto principio di diritto, nel caso in esame il ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito, ovvero fuori dai casi previsti dall' articolo 448 c.p.p. , comma 2-bis. Invero, il ricorrente lamenta l'illegalità peraltro meramente eventuale, perché condizionata dall'ignoto esito del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, se correttamente effettuato della pena applicatagli su sua richiesta determinata, per il reato giudicando, nella misura di anni cinque e mesi tre di reclusione ed Euro seicento di multa, oltre aumento per la continuazione per reati separatamente giudicati e riduzione per il rito , laddove la predetta pena non è illegale, risultando rispettosa dei limiti astrattamente previsti per la reclusione dall' articolo 23 c.p. da quindici giorni a ventiquattro anni e per la multa dall' articolo 24 c.p. da cinquanta a cinquantamila Euro , e rientrando nell'ambito della cornice edittale prevista dall' articolo 625 c.p. , comma 2, reclusione da tre a dieci anni e multa da duecentosei a millecinquecentoquarantanove Euro . Il vizio dedotto riguarda unicamente l'effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell' articolo 69 c.p. per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti , come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata. 19. La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 19.1. Ad essa non consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, poiché la questione dedotta costituiva oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, il che non consente di enucleare come sarebbe, al contrario, necessario, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , nel testo vigente dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza numero 186 del 2000 profili di colpa in capo al ricorrente Sez. U, numero 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248380-01 Sez. U, numero 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532-01 . 20. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario, in riferimento alla risoluzione di questioni di natura processuale Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092-01 , risulta che la parte civile Azienda Sanitaria Isontina in favore della quale la sentenza impugnata aveva liquidato le spese processuali aveva depositato, dinanzi alla Quinta Sezione, una memoria contenente il riepilogo delle vicende processuali e le conclusioni Dichiarare il ricorso inammissibile, ovvero, in subordine, rigettarlo perché infondato, così, comunque, confermando le sanzioni inflitte all'esito del primo grado. Vinte le spese . Si pone, quindi, il problema della necessità o meno di liquidare in suo favore le spese processuali riguardanti la fase di legittimità, in astratto liquidabili Sez. U, numero 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680-01 . 20.1. E' certamente privo di rilievo preclusivo, al riguardo, il fatto che non sia stata depositata la nota spese. Le Sezioni Unite Sez. U, numero 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641-01 , con orientamento successivamente ribadito da Sez. 4, numero 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957-01 e da Sez. 3, numero 31865 del 17/03/2016, Vacca, Rv. 267666-01 che il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito, in tema di spese relative all'azione civile, che l' articolo 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota spese ciò comporta che la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile delle spese sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria. 20.2. Va, peraltro, valutata la possibile incidenza sul diritto alla liquidazione delle spese processuali della parte civile della mancata comparizione della stessa all'udienza celebrata dinanzi alla Quinta Sezione ed all'udienza odierna, entrambe celebrate con rito camerale non partecipato, ai sensi dell' articolo 611 c.p.p. . 20.2.1. Le Sezioni Unite Sez. U, numero 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 22671601 , con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli articolo 610 e 611 c.p.p. , ovvero con rito camerale c.d. non partecipato , quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. 20.2.2. Il principio è stato ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte con le forme di cui all' articolo 610 c.p.p. , da Sez. 7, numero 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01 fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all' articolo 610 c.p.p. , comma 1 e da Sez. 7, numero 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01 fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti , oltre che, più recentemente, da Sez. 7, numero 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, numero 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass. 20.2.3. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità Sez. 2, numero 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01 ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, numero 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03 Sez. 5, numero 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass. Sez. 1, numero 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass. Sez. 5, numero 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass. Sez. 1, numero 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass. 20.3. Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, neppure rilevando l'esistenza del contrasto oggetto di devoluzione della decisione a queste Sezioni Unite. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.