L’apposizione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente. Sarà dunque nei confronti di quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo.
Il Giudice di Pace aveva ingiunto a Tizio di corrispondere a Caio la somma di circa 5mila euro in quanto quest'ultimo, in qualità di avallante, aveva provveduto al pagamento di alcuni pagherò cambiari emessi da una S.a.s., unitamente a Tizio. Quest'ultimo proponeva opposizione con successo la sua firma sotto al timbro della società veniva infatti ritenuta irrilevante ed egli veniva ritenuto obbligato, in qualità di co-avallante, nei termini di cui all'articolo 1299 c.c. Il Tribunale di Lecce, a seguito dell'appello presentato da Caio, accertava che Tizio aveva apposto sui titoli una duplice firma, sia quale co-avallante, sia come co-emittente, assumendosi con quest'ultima sottoscrizione un'obbligazione cambiaria in nome altrui ne discendeva che il Tizio, essendo socio accomandante della compagine, aveva agito in qualità di rappresentante senza poteri della medesima e rispondeva così in proprio dell'obbligazione assunta, a mente dell'articolo 11 l. camb. Veniva quindi accolta l'impugnazione di Caio con rigetto dell'opposizione originariamente presentata da Tizio al decreto ingiuntivo. La questione è giunta dinanzi ai Giudici di legittimità. Richiamando la motivazione offerta dal provvedimento impugnato, il Collegio sottolinea come «la constatazione dell'assunzione di “una obbligazione cambiaria in nome altrui” “in qualità di co-emittente” - e non, si badi, di emittente - comporta l'accertamento di una coesistenza di un'obbligazione cambiaria tanto della società il cui timbro era stato riportato sulle cambiali, quanto del rappresentante senza poteri della compagine che aveva sottoscritto la cambiale, in applicazione del disposto dell'articolo 11 l. camb.». Si tratta però di due affermazioni inconciliabili «perché proprio la norma richiamata prevede che colui che ha agito in nome altrui senza averne i poteri è obbligato a pagare l'importo del titolo “come se avesse firmato in proprio”, mentre il titolo non assume alcuna efficacia nei confronti della compagine falsamente rappresentata». Laddove il giudice avesse voluto individuare un'obbligazione pecuniaria in capo a Tizio in ragione della sottoscrizione apposta in assenza di poteri rappresentativi articolo 11 l. camb. avrebbe dovuto stabilire che questi era obbligato, in proprio e da solo, per aver firmato il titolo pur essendo soltanto socio accomandante della compagine, mentre nessuna obbligazione faceva capo alla società. Nel caso in cui, invece, avesse ritenuto di qualificare Tizio come co-emittente quindi unitamente alla società , una simile responsabilità poteva derivare solo da un'assunzione in proprio dell'obbligo. In conclusione, viene richiamato il principio per cui «la collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che è a quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dallo stesso rappresentato, che contesti l'obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l'eccesso di rappresentanza del sottoscrittore Cass. 10388/2012, Cass. 4763/1993, Cass. 4371/1986 ». Per questi motivi, il ricorso trova accoglimento con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale pugliese in diversa composizione.
Presidente Bisogni – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Giudice di Pace di Ugento ingiungeva ad M.A. di corrispondere a L.D. la somma di Euro 4.686,15, oltre accessori, in quanto quest'ultimo, in qualità di avallante, aveva provveduto al pagamento di cinque pagherò cambiari, del valore di Euro 937,23 ciascuno, emessi da Kepub Center s.a.s., unitamente, fra gli altri, al M., in favore della Banca Popolare Pugliese. 2. Il Giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione proposta da M.A., riteneva che la sua firma sotto il timbro della società fosse irrilevante e che lo stesso fosse obbligato, quale mero co-avallante, nei termini previsti dall'articolo 1299 c.c., implicitamente richiamato dall'articolo 62 l. camb 3. Il Tribunale di Lecce, a seguito dell'appello presentato da L.D., accertava che il M. aveva apposto sui titoli una duplice firma, sia quale co-avallante, sia come co-emittente, assumendosi con quest'ultima sottoscrizione un'obbligazione cambiaria in nome altrui ne discendeva che il M., essendo socio accomandante della compagine, aveva agito in qualità di rappresentante senza poteri della medesima e rispondeva così in proprio dell'obbligazione assunta, a mente dell'articolo 11 l. camb Riteneva, invece, che dovesse reputarsi invalida la sottoscrizione per avallo del M., in quanto la stessa - dovendo darsi prevalenza, secondo il principio di priorità logico-giuridica, alla sottoscrizione riportata graficamente per prima sotto il timbro di Kepub Center s.a.s. - andava considerata apposta da un co-emittente in violazione del disposto dell'articolo 36, comma 3, l. camb. Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione proposta, in riforma della sentenza impugnata rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata in primo grado da M.A., confermando il provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti. 4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 febbraio 2018, ha proposto ricorso M.A. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso L.D. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che 1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata, ex articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc civ., per violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c., in ragione dell'irriducibile contraddittorietà e della manifesta illogicità del suo contenuto, dato che la stessa, pur sostenendo che il M. aveva assunto, con la sottoscrizione apposta sotto il timbro della società debitrice, un'obbligazione cambiaria in nome della società debitrice, ha ritenuto, nel contempo, che il medesimo dovesse rispondere dell'obbligazione cartolare come se l'avesse assunta in nome proprio. 5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 11 R.D. 1669/1933, perché il giudice di appello ha riferito tout court l'obbligazione cartolare al M., senza considerare che la mancanza di un rapporto di rappresentanza non rendeva affatto invalida la sottoscrizione cambiaria, ma legittimava soltanto la società ad eccepire tale difetto, riversando l'obbligazione cambiaria sul falso rappresentante in applicazione della norma in discorso fino a quando, però, la falsa rappresentanza non fosse stata eccepita dalla società rappresentata, l'obbligazione cambiaria rimaneva senza dubbio a carico del rappresentato, senza che i terzi potessero eccepire il difetto o l'eccesso del potere di rappresentanza, che soltanto l'ente rappresentato aveva interesse a far valere. Poiché il L. aveva agito in giudizio per ottenere l'integrale ristoro di quanto pagato in qualità di avallante della società Kepub Center s.a.s., indirizzando la sua domanda nei confronti del solo M. e senza convenire in giudizio la società in rappresentanza della quale quest'ultimo aveva effettuato la sottoscrizione cambiaria, il giudicante avrebbe potuto accertare, tutt'al più, il diritto di credito del L. nei limiti della quota spettante a ciascun coobbligato, secondo la disposizione dell'articolo 1299 c.c., implicitamente richiamata dall'articolo 62 l. camb., dato che l'eccezione di difetto di rappresentanza poteva essere proposta solo dalla società rappresentata, non avendo altri interesse a rilevarla. 8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 8.1 Il giudice di merito ha accertato, in fatto, che i cinque pagherò cambiari posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento recavano una duplice sottoscrizione del M., sia sotto il timbro della società debitrice Kepub Center s.a.s., unitamente a quelle di C.V. socia accomandataria e P.L. socia accomandante , sia poco più in basso, a fianco dell'acronimo P.A. , da intendersi per avallo, insieme alle firme di C.V., P.L. e L.D. . In questo modo il M. - a dire del giudice di appello - appose una duplice firma sia quale co-avallante, sia in qualità di co-emittente, assumendosi per tale ultima sottoscrizione una obbligazione cambiaria in nome altrui pag. 5 . 8.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, disposta dall'articolo 54 del D.L. numero 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. numero 134 del 2012, benché non sia più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, rimane fermo il principio secondo cui i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'articolo 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall'articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c. un simile obbligo deve intendersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 Cass. 22598/2018 nello stesso senso Cass. 7090/2022 . Nel caso di specie la constatazione dell'assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui in qualità di co-emittente - e non, si badi, di emittente - comporta l'accertamento di una coesistenza di un'obbligazione cambiaria tanto della società il cui timbro era stato riportato sulle cambiali, quanto del rappresentante senza poteri della compagine che aveva sottoscritto la cambiale, in applicazione del disposto dell'articolo 11 l. camb Le due affermazioni, tuttavia, sono inconciliabili, perché proprio la norma richiamata prevede che colui che ha agito in nome altrui senza averne i poteri è obbligato a pagare l'importo del titolo come se avesse firmato in proprio , mentre il titolo non assume alcuna efficacia nei confronti della compagine falsamente rappresentata. Il giudice di merito, dunque, ove avesse voluto individuare un'obbligazione cambiaria facente capo al M. in ragione della sottoscrizione apposta in assenza di poteri rappresentativi, in applicazione dell'articolo 11 l. camb., avrebbe dovuto stabilire che questi era obbligato, in proprio e da solo, per aver firmato il titolo pur essendo soltanto socio accomandante della compagine, mentre nessuna obbligazione faceva capo a Kepub Center s.a.s Nel caso in cui, invece, avesse ritenuto di individuare il M. quale co-emittente quindi unitamente a Kepub Center s.a.s. , una simile responsabilità non poteva che derivare da un'assunzione in proprio di un simile obbligo insieme alla compagine di cui compariva il timbro sul titolo. Di certo non era possibile ipotizzare una co-emissione correlata all'assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui, perché l'articolo 11 appena citato addossa al falsus procurator l'obbligo di pagare l'importo del titolo come se avesse firmato in proprio e quindi al posto del falso rappresentato e non congiuntamente a quest'ultimo. 8.3 La collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che è a quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dallo stesso rappresentato, che contesti l'obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l'eccesso di rappresentanza del sottoscrittore si vedano in questo senso Cass. 10388/2012, Cass. 4763/1993, Cass. 4371/1986 . Più precisamente, dato che il giratario di un effetto cambiario, titolare di un diritto autonomo ed astratto, che non ha contatto con l'emittente, non ha la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri, l'articolo 11 della legge cambiaria, nel ritenere obbligato lo pseudo rappresentante, attua un mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti dei futuri portatori del titolo, individua una responsabilità di carattere sussidiario e presuppone che il preteso rappresentato non resti obbligato per il difetto di rappresentanza da parte del falsus procurator Cass. 2148/1965 . Il presupposto per l'operatività degli effetti previsti dalla norma, perciò, è che lo pseudo rappresentato abbia in qualsiasi forma disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, non operando alcuna ratifica, tramite un'eccezione di difetto di rappresentanza di carattere relativo, che non può essere invocata dal portatore che ritenga più conveniente far valere la responsabilità cambiaria del falsus procurator Cass. 2709/1959 . Se, infatti, la finalità della norma consiste nell'assicurare un'obbligazione del sottoscrittore che prenda il posto dell'obbligazione del rappresentato, la mancanza di quest'ultima, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità ex articolo 11 l. camb Rimaneva, pertanto, precluso al giudicante, in mancanza di un'eccezione di difetto di rappresentanza proposta in sede giudiziale o stragiudiziale Cass. 2150/1968 da parte dello stesso rappresentato, contestando l'obbligazione assunta in suo nome, rilevare la qualità di mero socio accomandante di chi aveva apposto la propria firma sotto il timbro della società al fine di affermarne la responsabilità ex articolo 11 l. camb 9. L'accoglimento dei motivi di ricorso che investono la qualifica di co-emittente in virtù della quale è stato ritenuto che la sottoscrizione per avallo apposta dal M. non potesse essere ritenuta valida, in applicazione dell'articolo 36, comma 3, l. camb., comporta l'assorbimento del terzo motivo di ricorso. 10. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al giudice di merito, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.