Il vincolo di destinazione sull’immobile a favore del figlio disabile non blocca il sequestro

Inutile per il terzo interessato opporre al sequestro la sussistenza di un vincolo di destinazione sull’immobile ex articolo 2645-bis c.c. tale istituto non trasferisce infatti al proprietà del bene al beneficiario e non si può parlare di bene appartenente a persona estranea al reato.

Il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP nei confronti di una donna indagata per reati fiscali. Il figlio della donna, in qualità di terzo interessato dalla misura, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione del vincolo di destinazione gravante sugli immobili sequestrati a suo favore, essendo egli persona estranea al reato. Egli era infatti impossibilitato a seguire qualsivoglia aspetto lavorativo della madre a causa delle sue condizioni di salute. Non era inoltre stato fornito alcun elemento a sostegno dell'asserita intestazione fittizia dell'immobile. Il ricorso risulta privo di fondamento. Il Tribunale ha infatti correttamente ritenuto non ostativo al sequestro il vincolo di destinazioneex articolo 2645-ter c.c. gravante sugli immobili di proprietà dell'indagata a favore del figlio, in quanto tale istituto non comprime i diritti del proprietario sulla res. L'effetto della creazione del vincolo di destinazione è infatti quello di creare una netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente il vincolo è infatti opponibile ai terzi e sottrae i frutti dalle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso. La trascrizione dell'atto di destinazione crea dunque una separazione c.d. unilaterale che deroga alla regola generale di cui all'articolo 2740 c.c. con carattere di relatività. E' però pacifico che l'atto di destinazione non comporta il trasferimento della proprietà né tantomeno la costituzione di diritti reali in senso proprio Cass. civ., sez. III, numero 29727/2019 . Tornando al caso di specie, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati dal vincolo ex articolo 2645-ter c.c., risultavano di proprietà dell'indagata, non rilevando la questione della prova dell'intestazione fittizia dei beni sollevata dal ricorrente. In conclusione, chiosa il Collegio «il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c.non osta al sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso».

Presidente Andreazza – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/04/2022, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di B.F. , in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, cod.proc penumero finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 10.11.2021 nei confronti di A.M.A. in relazione ai reati di cui agli articolo 81,110 c.p., D.Lgs. numero 74 del 2000 articolo 10-quater capi da 1 a 26 dell'imputazione provvisoria . 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.F. in qualità di terzo interessato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articolo 316 c.p.p., 671 c.p.p. e 2645-ter c.c. ed omessa motivazione, lamentando che il Tribunale, erroneamente, non aveva ritenuto ostativo al sequestro il vincolo di destinazione gravante sugli immobili in favore del B. , vincolo legittimo ed opponibile a terzi nonché intangibile da provvedimenti pregiudizievoli. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché effettuato nei confronti di persona estranea al reato, non essendo il B. a conoscenza delle attività di commercialista della indagata, essendo impossibilitato a seguire qualsivoglia aspetto lavorativo della madre a causa delle sue condizioni di salute. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché indimostrata l'intestazione fittizia dei beni, esponendo che gli immobili erano effettivamente destinati alle esigenze del ricorrente e lamentando che sull'aspetto della fittizietà del vincolo il Tribunale era rimasto silente aggiunge che quando il bene è formalmente intestato a terzi l'onere probatorio di dimostrare una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite incombe sul PM. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro perché indimostrata la effettiva disponibilità dei beni in capo all'indagata, essendo il B. il titolare non solo formale ma anche de facto delle res sottoposte a sequestro. Con il quinto motivo rubricato come sesto motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla illegittimità del sequestro stante l'assenza di investigazioni in ordine alla eventuale incapienza patrimoniale e finanziaria dell'indagata, lamentando che la misura ablativa era stata disposta sulla base di una mera presunzione di incapienza della predetta. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. 137 del 2020 articolo 23, comma 8, conv. in L. numero 176/2020. Considerato in diritto 1. I primi quattro motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Correttamente il Tribunale ha ritenuto non ostativo al disposto sequestro il vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. gravante sugli immobili di proprietà dell'indagata in favore del B. , evidenziando che un siffatto vincolo non comprime i diritti del proprietario sulla res se non nei limiti della destinazione alla medesima impressa. Va osservato che l'articolo 2645-ter c.c., introdotto dal D.L. numero 273 del 2005 articolo 39-novies, comma 1, , convertito con modificazioni dalla L. numero 51/2006, dispone Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, comma 1, solo per debiti contratti per tale scopo . Effetto essenziale della creazione del vincolo di destinazione è, dunque, la netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente a seguito della trascrizione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter c.c., quest'ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni vincolati e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso creandosi, così, un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui il soggetto sia titolare . La trascrizione dell'atto di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. dà vita ad una separazione cd unilaterale che, costituendo eccezione alla regola generale di cui nell'articolo 2740 c.c. ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri riveste il carattere della relatività il vincolo non preclude l'espropriazione forzata da parte dei creditori qualora il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale dall'articolo 170 c.c. l'efficacia dichiarativa della pubblicità del vincolo è riferita genericamente ai terzi , potendosi ricomprendere in tale categoria non solo i creditori personali del conferente, ma anche i terzi subentranti nella titolarità dell'immobile. La giurisprudenza civile di questa Corte ha precisato che attraverso il negozio costitutivo si realizza l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, al perseguimento delle finalità volute, in questo caso di tutela della persona portatrice di disabilità cfr. Cass. civ., sez. 6 - 5, ordinanza numero 3735 del 04/02/2015 . E si è, altresì, evidenziato che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., non determina il trasferimento della loro proprietà nè la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio cfr. Cass. civ., Sez.3, Sentenza numero 29727 del 15/11/2019, Rv. 655834 01 . Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina nè il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario nè la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio. Nella specie, quindi, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex articolo 2645-ter c.c., risultano essere di proprietà dell'indagata, non rilevando, di conseguenza, la questione della mancata prova della intestazione fittizia dei beni sollevata dal ricorrente, che si porrebbe nel diverso caso, che qui si ribadisce non ricorre, in cui i beni oggetto di sequestro siano formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato. Questa Corte, del resto, ha già affermato, sia pure in tema di misure di prevenzione patrimoniali ma con analoghe argomentazioni, che la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto ove accertata ai sensi dell'articolo 2 ter della L. numero 575 del 1968 , nè, quindi, sulla sua confiscabilità, in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa cfr Sez.5, numero 42605 del 23/09/2015, Rv. 265228 - 01 . Ed identico principio è stato affermato da questa Corte anche in relazione all'analogo istituto del fondo patrimoniale, evidenziandosi che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti cfr Sez. 3 numero 23621 del 17/07/2020, Rv.279824 - 01 Sez. 3, numero 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, Cervone, non mass. . Non coglie nel segno, infine, il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte, Sez.5 numero 1935 del 18/10/2017 la pronuncia, infatti, è relativa al diverso istituto del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p. misura ablativa ridisegnata anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall'articolo 2905 c.c. e regolato, nella procedura, dall'articolo 671 c.p.c. , avente natura di pignoramento anticipato , cfr. Sez. U, numero 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione , nella specie disposto, ai sensi del comma 2, in favore della parte civile, a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed al connesso tema, che qui non rileva, della possibilità per il creditore personale del proprietario di un bene vincolato ai sensi dell'articolo 2645-ter c.c. di agire in via esecutiva sullo stesso. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. non osta al sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. numero 74 del 2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso. 2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente è carente di interesse a porre la questione del difetto di prova in ordine alla incapienza patrimoniale e finanziaria dell'indagata si lamentano, infatti aspetti non invocabili proprio perché inerenti alla posizione di soggetto diverso, quale unico titolare dei beni del tutto generica è, poi, la doglianza relativa alla questione di proporzionalità della misura. 3. Essendo il ricorso per alcuni motivi infondato e per altro inammissibile, esso va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.