Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al Tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della l. numero 247/2012 che ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus.
Nell'ambito di un'azione per risarcimento danni proposta dinanzi al Giudice di Pace, l'ente locale convenuto, e costituitosi in giudizio con il patrocinio di un praticante avvocato, veniva condannato al risarcimento. La decisione veniva ribaltata in appello. Dinanzi alla Cassazione, la ricorrente ha però contestato il difetto assoluto di ius postulandi e la nullità del procedimento per essere stato l'atto di appello presentato dal praticante avvocato quando non era ancora stata perfezionata la sua iscrizione all'albo. Il ricorso è fondato. La Cassazione ribadisce che «il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati» Cass. numero 26898/2014 e Cass. numero 3917/2016 . Ne consegue che le cause alle quali abbia partecipato il praticante non ancora iscritto all'albo professionale oltre i limiti indicati dall'articolo 8 r.d.l. numero 1578/1933 sono affette da nullità assoluta ed insanabile. La Corte cassa dunque senza rinvio l'impugnata sentenza.
Presidente Travaglino – Relatore Moscarini Rilevato che M.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Nola, il Comune di Palma Campania per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o dell'articolo 2043 c.c., per i danni conseguenti ad una caduta da una sedia - utilizzata per assistere ad uno spettacolo pubblico organizzato dal Comune - che aveva ceduto sotto il suo peso, facendola cadere a terra il Comune convenuto si costituì in giudizio con il patrocinio del praticante avvocato Luisa Nappi e contestò l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex articolo 2051 e 2043 c.c. il Giudice di Pace, istruita la causa con prove testimoniali e CTU, accolse la domanda e condannò il Comune a risarcire all'attrice la somma di Euro 5000 per le lesioni e le spese legali il Tribunale di Nola, pronunciando sull'appello del Comune, lo accolse ritenendo che la caduta fosse stata provocata dalla disattenzione della danneggiata che si era addormentata sulla sedia perdendo l'equilibrio, sicché la responsabilità del Comune ex articolo 2051 c.c. era da escludersi per la presenza del fortuito avverso la sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi ha resistito il Comune di Palma Campania con controricorso. Considerato che con il primo motivo - difetto assoluto di ius postulandi - nullità del procedimento in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, violazione della L. numero 479 del 1999, articolo 7, del R.D. numero 1578 del 1933, articolo 8 e dell'articolo 82 c.p.c. - la ricorrente prospetta che il giudizio d'appello sarebbe irrimediabilmente inficiato da nullità conseguente al difetto di ius postulandi del difensore del Comune il difensore Luisa Nappi avrebbe proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace quando non era stata ancora perfezionata la sua iscrizione nell'albo degli avvocati così violando sia le specifiche norme che limitano il patrocinio dei praticanti avvocati, sia l'interpretazione restrittiva delle stesse svolta da questa Corte la quale ha espressamente statuito che il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui alla L. numero 479 del 1999, articolo 7 norma di stretta interpretazione Cass., 2, numero 3917 del 2016 vi sarebbe pertanto una causa insanabile di nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito Cass. numero 6439 del 2009 parte resistente eccepisce che, al momento della proposizione dell'appello 28/2/2014 , il difensore aveva superato l'esame di abilitazione 16/1/2014 ed aveva chiesto l'iscrizione all'albo, iscrizione perfezionatasi in data 15/5/2018, e cioè in data anteriore alla prima udienza di trattazione sicché doveva ritenersi che la Nappi fosse in possesso dello ius postulandi ancorché l'iscrizione all'albo non si fosse perfezionata al momento della notifica dell'atto di appello il motivo è fondato la stessa parte resistente riconosce che, al momento della notifica dell'appello, il legale non aveva perfezionato la procedura di iscrizione nell'albo degli avvocati, avvenuta in una data successiva, sicché se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato non poteva raccogliere nè autenticare la procura alle liti per il grado di appello sia che non poteva procedere alla notifica del gravame il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati Cass., 2, numero 26898 del 19/12/2014 Cass., 2, numero 3917 del 2016 la costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nel R.D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, articolo 8 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni - è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale Cass., 3, numero 26898 del 19/12/2014 tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, numero 7754 del 2020, secondo la quale il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. numero 247 del 2012 che, all'articolo 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del clorninus avvocato conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarata la nullità del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e liquida in favore di M.A. le spese del primo grado del giudizio in Euro 800, le spese del grado d'appello in Euro 1200 e quelle di cassazione in Euro 2000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetarie al 15%.