Nessuna maggiorazione delle spese processuali se le tecniche informatiche non agevolano lo studio del procedimento

La maggiorazione del 30% delle spese processuali prevista dal d.m. numero 55/2014 veniva esclusa in quanto le tecniche utilizzate dal difensore erano ritenute inidonee ad agevolare la consultazione delle produzioni. Su ricorso dell’avvocato è intervenuta la Corte di Cassazione.

L'articolo 4, comma 1-bis d.m. numero 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso spettante al difensore, calcolato in base ai parametri forensi di cui al comma 1, è aumentato del 30% qualora gli atti, depositati in modalità telematica, siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolar modo, quando consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Nel caso recentemente esaminato dai supremi Giudici, l'avvocato protagonista proponeva opposizione avverso il decreto con cui si ingiungeva il Ministero della Giustizia a pagare un determinato importo a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo. Il Collegio di merito riteneva infondata la richiesta di suddetta maggiorazione in quanto tramite i link inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza accortezza che con ogni probabilità avrebbe riconosciuto al difensore la maggiorazione e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione. L'avvocato ricorreva per la cassazione del decreto, ma le doglianze sono state interamente disattese dalla Suprema Corte. Con riferimento alle norme sopra ricordate del d.m. 55/2014, le stesse richiedono al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione tale potere discrezionale non è assoggettabile al sindacato di legittimità, salvo ovviamente il controllo sulla motivazione si veda Cass. civ. numero 15572/2022 . Con riferimento al tipo di procedimento in cui la richiesta di maggiorazione fu avanzata, la Corte precisa che, benché si tratti di procedimento monitorio, ciò non osti di per sé al riconoscimento del +30%. L'articolo 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 non contempla alcuna esclusione per tipologie di controversie, a maggior ragione perché anche in quella monitoria si richiede comunque l'esame degli atti del procedimento presupposto. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva adeguatamente motivato come mai le tecniche informatiche del difensore non comportassero di fatto alcuna utilità ad agevolare la consultazione delle produzioni. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso del legale.

Presidente Manna – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. P.A. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Consigliere delegato presso la Corte d'appello di Napoli aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento dell'importo di Euro 800,00, a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo svoltosi in due gradi dinanzi al tribunale di Benevento e alla Corte d'appello di Napoli. Il Collegio di merito ha ritenuto congrua la somma liquidata a titolo di indennizzo, ma ha giudicato infondata la richiesta di maggiorazione del 30 % delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica ai sensi del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 1 bis considerato il fatto che, riguardo al ricorso monitorio, tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e che neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione. La cassazione del decreto è chiesta da P.A. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 2. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sulla richiesta di liquidazione della maggiorazione delle spese per la redazione degli atti con modalità telematiche, sostenendo che il giudice distrettuale avrebbe incomprensibilmente escluso tale maggiorazione anche per il giudizio di opposizione, benché si discutesse solo delle spese della fase monitoria. Il motivo è infondato. E' senz'altro corretto quanto espone il ricorrente circa la non pertinenza delle valutazioni espresse dal giudice distrettuale in merito alle modalità di redazione degli atti dell'opposizione, discutendosi non della maggiorazione sui compensi dell'intero giudizio o di tale ultima fase, conclusasi peraltro con la condanna alle spese dell'opponente , ma solo di quelli della fase monitoria. La pronuncia è tuttavia chiara nell'evidenziare le ragioni del rigetto della richiesta di maggiorazione per la fase monitoria, avendo dichiarato che la creazione di collegamento ipertestuale ad un unico documento informatico contenente tutti i verbali di causa era risultato di minore utilità rispetto alla creazione di collegamenti ai singoli verbali di causa e a ciascun provvedimento adottato, con argomentazione che appare chiara e non contraddittoria, rispetto del precetto contenuto nell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4. 1. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. numero 89 del 2001, articolo 3, L. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 6, e, D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 1 bis sostenendo che sia il ricorso monitorio che quello in opposizione erano stati redatti con modalità che consentivano la navigazione e la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati, non essendo necessario che i collegamenti ipertestuali rimandassero ai singoli verbali o ai provvedimenti giudiziali redatti direttamente a verbale, costituendo il documento depositato in formato digitale la copia conforme ai verbali di causa rilasciata dalla cancelleria. Infondatamente la Corte di merito avrebbe respinto la richiesta di maggiorazione per i procedimenti di equa riparazione poiché ispirati a regole di snellezza e semplicità. Il motivo è infondato. Il D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 1 bis, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione Cass. 15572/2022 . Ciò detto, deve effettivamente ritenersi che la particolare snellezza del procedimento monitorio ex L. numero 89 del 2001 non osti al riconoscimento della maggiorazione. L'articolo 4, comma 1 bis, non contempla alcuna esclusione per tipologie di controversie, essendo innegabile che anche nella fase monitoria è di norma indispensabile l'esame degli atti del procedimento presupposto, la cui consultazione può essere significativamente agevolata dalla creazione di collegamenti che rinviino ai documenti posti a sostegno della domanda. Tuttavia, essendo l'aumento discrezionale ed orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore, va rilevato che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non utile il collegamento ad un file unico, anziché ai singoli verbali di causa, esprimendosi nel senso che le modalità di redazione del ricorso non avevano agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni, con valutazione di merito insindacabile in cassazione, e che giustificava - anche da sola - il rigetto della richiesta dell'aumento cfr., in fattispecie identica Cass. 15572/2022 . Il ricorso è quindi - respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Il presente giudizio è esente dal raddoppio del contributo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 550,00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.