L’effetto estensivo non potrà nemmeno applicarsi se, a fronte dell’originaria ipotesi di concorso, lo stesso sia venuto meno a seguito di riqualificazione della condotta.
La ricorrente protagonista della vicenda in commento, veniva condannata dal Tribunale per il reato di lesioni personali in concorso con altre due persone, tra le quali il fidanzato della persona offesa. Nei confronti di quest'ultimo interveniva una remissione di querela da parte della p.o. accettata dall'imputato. Gli imputati venivano quindi assolti dai reati di rapina, mentre, con riferimento a quello di lesioni personali, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, veniva assolto il fidanzato per non averlo commesso, riqualificata la condotta del terzo concorrente in percosse senza conseguenza lesiva e condannata, invece, l'odierna ricorrente per il reato di cui all'articolo 582 c.p L'imputata ricorreva per la cassazione della sentenza rivendicando come l'effetto estensivo della remissione della querela previsto dall'articolo 155, comma 2, c.p. debba operare anche a vantaggio dei soggetti diversi da quelli per i quali è venuta meno la condizione di procedibilità. Il ricorso tuttavia non tiene conto del fatto che con la decisione del Tribunale, con la quale si è riqualificata la condotta del concorrente in percosse, si è anche scorporata la condotta quest'ultima da quella di lesioni, escludendo il concorso tra loro e ritenendo pertanto le due azioni del tutto autonome. Dall'istruttoria risulta infatti che l'imputato per percosse a un certo punto si intromise nelle azioni dell'odierna ricorrente cercando di evitare che la stessa potesse far del male alla persona offesa. L'effetto estensivo soggettivo della remissione, ricorda la Suprema Corte, presuppone l'unicità del fatto reato per cui si procede e il concorso di persone nello stesso. Senza concorso non sussiste alcun effetto estensivo. Ciò è proprio quello che è successo nel caso concreto e pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della ricorrente affermando il seguente principio «l'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'articolo 155, comma secondo, cod. pen., opera a vantaggio di soggetto diverso da quello in favore del quale la remissione è fatta, solo in relazione ai reati commessi in concorso, e ciò anche nel caso in cui a fronte di una originaria ipotesi di concorso di persone, all'esito del giudizio, il contestato concorso sia venuto meno a seguito di riqualificazione della condotta dalla quale derivi la diversità del fatto attribuito a ciascuno dei due imputati».
Presidente Palla – Relatore Cananzi. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza emessa il 15 luglio 2021, condannava alla pena di Euro 600,00 di multa T.A. per il delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 582 c.p., nonché, per quanto di interesse, proscioglieva M.M. per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di T.A. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p 3. Il motivo deduce violazione degli articolo 531 c.p.p. e 152 e ss. c.p. e vizio di motivazione conseguente. La ricorrente lamenta che, a seguito della remissione di querela nei confronti del coimputato M. per il delitto di lesioni personali, il Tribunale abbia errato non estendendo gli effetti della querela, per altro neanche motivando rispetto alla specifica richiesta rivolta in sede di conclusioni dal pubblico ministero e dalla difesa. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi del D.L. 127 del 2020 articolo 23 comma 8, - con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto del D.L. numero 105 del 2021 articolo 7, comma 1,. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. A seguito di decreto di giudizio immediato, T.A. veniva rinviata a giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini per rispondere, per quanto qui di interesse, in concorso con M.M. e P.S. , di lesioni personali cagionate a Z.K. , aggravate dalla finalità di avere commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di rapina in concorso nei confronti della predetta. Effettivamente in data 8 luglio 2021 Z.K. rimetteva la querela nei confronti del solo fidanzato M.M. , sporta presso i Carabinieri di omissis . La rimessione di querela da parte di Z.K. e la correlata dichiarazione di accettazione da parte di M. venivano acquisite dal Tribunale fol. 4 della sentenza impugnata , che assolveva gli imputati per insussistenza del fatto in ordine al delitto di rapina e quanto al delitto di lesioni personali, invece, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, assolveva P.S. per non aver commesso il fatto, riqualificava la condotta contestata al M. in percosse e ne dichiarava l'estinzione del reato a seguito di rimessione di querela, infine condannava T. per il delitto di lesioni personali esclusa la contestata aggravante. La sentenza chiarisce che la condotta di M. , originariamente concorrente nel delitto di lesioni, andava riqualificata in percosse in quanto costui si era limitato a dare uno schiaffo alla fidanzata Z.K. , condotta che però non aveva cagionato alcuna conseguenza lesiva foll. 15 e 16 . Diversamente T.A. , che rivendicava un paio di scarpe sottrattale da Z.K. , doveva ritenersi in via esclusiva responsabile del delitto di lesioni, in quanto la persona offesa, ritenuta credibile dal Tribunale e riscontrata dalle ulteriori emergenze istruttorie, aveva chiarito nel corso dell'escussione dibattimentale che la colluttazione avvenne solo con l'attuale ricorrente, che dunque procurò la caduta di Z.K. e le lesioni personali contestate. 3. Ricostruita la vicenda, corretta è l'affermazione del principio astratto richiamato della ricorrente, in quanto pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale l'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'articolo 155 c.p., comma 2, operi anche a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta, ove si versi in ipotesi di reati commessi in concorso con questi ultimi. La norma risulta chiara la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata . 4. E però, la ricorrente non si confronta con la decisione del Tribunale di Rimini, che ha riqualificato la condotta del M. in quella di percosse, ai sensi dell'articolo 581 c.p., riferendo che quest'ultimo ebbe a colpire con un solo schiaffo la fidanzata Z.K. , e che per il resto si occupò, con l'amico P.S. , di dividere le due donne che stavano litigando, proprio quando T. strattonò la persona offesa e la colpì. In sostanza il Tribunale scorpora la condotta di percosse da quelle di lesioni, escludendo il concorso di M. con T. e ritenendo le due azioni del tutto autonome, tanto che M. si frappose per dividere le due donne pertanto i fatti ritenuti e contestati sono diversi e diversa ne è la qualificazione giuridica. 5. A ben vedere la ratio della norma invocata dalla ricorrente è quella della indivisibilità della remissione, che segue alla genetica indivisibilità della querela, prevista dall'articolo 123 c.p. che dispone l'estensione degli effetti della querela nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato , siano stati individuati o meno dal querelante. Consolidato è l'orientamento per cui, ai sensi dell'articolo 123 c.p. per il principio dell'unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante e anche in caso di erronea indicazione del colpevole Sez. 5, numero 7473 del 21/01/2014, Pisani, Rv. 258882 - 01 Sez. 4, numero 42479 del 17/07/2009, Manetta, Rv. 245457 - 01 . Infatti, la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori con essa si rimuove soltanto l'ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato Sez. 3, numero 1654 del 28/11/1997, dep. 11/02/1998, Verrastro, Rv. 209570 - 01 . Come pure la querela produce il proprio effetto anche in relazione a tutti i reati ravvisabili nella esposizione dei fatti in essa contenuta, salva una esplicita limitazione della volontà di punizione limitata ad alcuni di essi Sez. 2, numero 30128 del 09/04/2009, Francomano, Rv. 244223 - 01 Sez. 3, numero 4982 del 08/10/1986, dep. 22/04/1987, Oddenino, Rv. 175752 - 01 . 6. L'effetto estensivo soggettivo della remissione di querela presuppone, però, l'unicità del fatto reato per cui si procede e il concorso di persone nello stesso. Il difetto di concorso di persone, infatti, ne esclude l'effetto estensivo previsto dell'articolo 155 c.p., comma 2, che fa riferimento a coloro che hanno commesso il reato . È noto come l'identità del fatto richieda corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Sez. U, numero 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, Donati, Rv. 231799 , quindi anche con riferimento alle persone che hanno concorso nel delitto. E per altro il delitto di lesioni personali contestato risulta reato a concorso eventuale, per il quale deve essere ritenuto, per la configurabilità del concorso di persone, necessario che il concorrente abbia posto in essere un qualsiasi comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato Sez. 6, numero 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972 sul concorso ex articolo 110 c.p., v. Sez. U, numero 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 . Tali elementi fattuali e normativi di sussistenza del concorso di persone nel reato sono stati esclusi dal Tribunale di Rimini, sia oggettivamente che soggettivamente, e rendono del tutto autonome le condotte penalmente rilevanti. Va per altro evidenziato come la fluidità dell'imputazione venga a solidificarsi progressivamente nel corso del procedimento e poi del processo cfr. Sez. U, numero 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, Rv. 238239 - 01 , cosicché l'effetto estensivo della rimessione si produce in relazione alla progressiva cristallizzazione che di quel fatto viene offerta nel processo, non all'imputazione astratta, cosicché il riferimento a coloro che hanno commesso il reato va parametrato all'evolversi del processo, all'accertamento probatorio e dunque alla decisione dell'organo giurisdizionale. Non a caso nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, in proposito si legge Il progetto non si è discostato dal codice del 1889, nel considerare la remissione come un istituto di diritto penale sostantivo, e nell'inserirne la disciplina nel codice penale, fra le cause di estinzione del reato, avendo anch'esso ritenuto che soltanto le forme, nelle quali può quel diritto esercitarsi, debbano essere regolate dal codice di procedura penale . D'altra parte, anche il D.Lgs. numero 10 ottobre 2022, numero 150., in attuazione della L. 27 settembre 2021, numero 134, recante delega al Governo, pur a fronte della introduzione di nuove ipotesi di remissione tacita della querela, con la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lett. h all'attuale articolo 152 c.p., come anche dell'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela previsto dall'articolo 2, comma 1, non modifica il dettato dell'articolo 155 c.p 7. Ne consegue che nel caso in esame, la riqualificazione operata dal Tribunale esclude il concorso di persone nel reato di lesioni personali contestata a T. e con esso anche l'efficacia estensiva della rimessione di querela, da intendersi rivolta esclusivamente al M. , destinatario esclusivo della stessa, in quanto unico autore del delitto di percosse. Pertanto può affermarsi il principio per cui l'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'articolo 155, comma 2, c.p., opera a vantaggio di soggetto diverso da quello in favore del quale la remissione è fatta, solo in relazione ai reati commessi in concorso, e ciò anche nel caso in cui a fronte di una originaria ipotesi di concorso di persone, all'esito del giudizio, il contestato concorso sia venuto meno a seguito di riqualificazione della condotta dalla quale derivi la diversità del fatto attribuito a ciascuno dei due imputati cfr. Sez. 5, numero 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 - 01 sulla applicazione dell'estensione della rimessione, a seconda dell'esistenza o meno del concorso, in special modo in tema di diffamazione a mezzo stampa, quanto al concorso fra giornalista e intervistato Sez. 5, numero 319 del 14/10/2021, dep. 10/01/2022, Affatigato, Rv. 282642 - 01 Sez. 5, numero 42918 del 05/02/2014, C., Rv. 260059 01 quanto all'assenza di concorso fra direttore e giornalista, Sez. 5, numero 38735 del 06/05/2014, Sgarbi, Rv. 262214 - 01 Sez. 5, numero 40446 del 09/07/2009, Graldi, Rv. 244628 - 01. Pertanto, il motivo di ricorso è infondato. 8. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.