La prova del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale

La Suprema Corte ha espresso un importante principio di diritto in tema di bancarotta fraudolenta documentale.

Nel caso di specie, l'imputato si lamenta dell'errore da parte della Corte d'Appello inerente l'insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non riqualificando la condotta in bancarotta semplice documentale, difettando la suddetta tipologia di dolo, richiesta per quella fraudolenta. Per dirimere la controversia, il Collegio esprime a riguardo il seguente principio di diritto «in tema di bancarotta fraudolenta documentale del tipo “specifico”, prevista dall'articolo 216, comma 1, numero 2, prima parte, l. fall., la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggiamento psichico dell'agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, cosicchè nel caso in esame il sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile, con una vendita a mezzo scrittura privata non trascritta, accompagnata dall'azione giudiziaria della presunta acquirente, integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, come logicamente motivato dalla Corte territoriale».

Presidente Palla – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 30 giugno 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva accertato la responsabilità penale di P.F. , in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale titolare della impresa individuale … , dichiarata fallita il 26 marzo 2015, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva, occultava, distruggeva, o comunque non teneva, in tutto o in parte, i libri e le altre scritture contabili della citata impresa, omettendo tra l'altro di consegnarli/e - nonostante un'esplicita e reiterata richiesta in tale senso - al curatore fallimentare. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di P.F. consta di un unico articolato motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p 3. Il motivo deduce violazione dell'articolo 216, comma 1, numero 2, L. Fall., nonché vizio di motivazione conseguente. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta ai motivi di appello in relazione alla insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non provvedendo alla riqualificazione della condotta nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale ai sensi dell'articolo 217 L. Fall. Il motivo rappresenta che l'unico elemento comprovante il dolo specifico, consistente nella finalità di pregiudicare i creditori, sia stato rinvenuto nella vendita dell'immobile in Biella da parte dell'imputato alla madre, con atto non trascritto, mentre la madre aveva iscritto domanda giudiziale a riguardo. Si tratterebbe, però, di un elemento indiziario non caratterizzato da gravità, in quanto dall'istruttoria sarebbe emerso che l'immobile comunque era stato acquisto alla massa fallimentare, quindi non era stato distratto. Pertanto, avrebbe errato la Corte territoriale, nel ritenere sussistente elemento soggettivo del reato e comunque nel non aver riqualificato la condotta in bancarotta semplice documentale, difettando il dolo specifico richiesto per quella fraudolenta. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi del D.L. 127 del 2020 articolo 23 comma 8, - con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020articolo 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto del D.L. numero 105 del 2021 articolo 7, comma 1. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Va premesso come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01 Sez. 3, numero 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01 . E dunque, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. Sez. 2, numero 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 . 3. Il motivo di ricorso risulta reiterativo delle censure già formulate in appello, rispetto alle quali la Corte ha offerto adeguata e logica motivazione, per altro richiamando la sentenza di primo grado, che ricostruisce in dettaglio tutti i vani, e plurimi, tentativi svolti dal curatore fallimentare di contattare con ogni mezzo P. . Questi si sottraeva ad ogni richiesta di incontro, come pure all'istanza di consegnare le scritture contabili, che fu reiterata anche quando l'incontro avvenne, non con P. ma con il suo avvocato, e pure restò vana. Non di meno, le sentenze di merito danno atto che P. in sede di interrogatorio abbia dichiarato di aver istituito le scritture. E però, le uniche scritture esibite, riportano le sentenze di merito, furono quelle depositate nel corso del processo penale fol. 5 della sentenza di primo grado , valutate dal curatore assolutamente inidonee alla ricostruzione della situazione contabile. E comunque certamente non risultava che l'impresa avesse mai istituito il libro giornale e il libro inventari, libri obbligatori. Pertanto, tale ricostruzione dei rapporti fra il curatore e il fallito, che riguarda il profilo oggettivo del delitto in contestazione, in sé non oggetto di censura, risulta ricapitolato dai giudici di merito fol. 9 come indice della volontà specifica di recare pregiudizio ai creditori, ulteriormente rafforzata dalla entità del passivo a suo carico e degli accertamenti che stava operando il curatore fol. 10 , a fronte della circostanza che effettivamente il curatore ha ricostruito i movimenti della fallita solo attraverso le insinuazioni al passivo, essendo riuscito a individuare l'attivo l'immobile di . e le passività con enorme difficoltà proprio per la sottrazione della documentazione la Corte di appello con motivazione logica, quindi, ritiene che le scritture contabili siano state istituite ma mai consegnate, proprio per la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, i quali risultavano vantare, dalle insinuazioni al passivo, oltre 800mi1a Euro di crediti sentenza impugnata, foll. 46 . A fronte di tutto ciò, la vicenda dell'immobile di ., analizzata dalla Corte di appello di Milano, risulta elemento non decisivo, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, in quanto è la condotta complessiva del fallito, nella ricostruzione dei giudizi di merito, a comprovare il dolo specifico della volontà di pregiudicare i creditori, non consentendo alla curatela di conoscere la reale situazione debitoria e le effettive poste attive che potessero costituire garanzia patrimoniale entrando a far parte della massa fallimentare. D'altro canto, correttamente la Corte di appello colloca la vicenda dell'immobile di .- venduto con scrittura privata alla madre dal P. , poi oggetto di una azione giudiziaria della stessa, questa invece iscritta nei registri immobiliari, così da opporla al fallimento - nell'ambito di uno dei sintomi del dolo specifico, anche quanto al profilo della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, essendo logico dedurne la volontà di sottrarre il bene alla massa fallimentare, risultando del tutto irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato appreso dalla curatela, che ovviamente lamentava la difficoltà di procedere alla relativa vendita con il contenzioso in corso intrafamiliare in corso cfr. fol. 5 della sentenza impugnata . In tal senso, premessa la fondatezza della argomentazione della Corte territoriale, non di meno la censura risulta non decisiva a fronte del complesso di elementi di prova del dolo specifico. 4. Il motivo è dunque palesemente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi in materia l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta bancarotta documentale specifica , costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno alla L. Fall. articolo 216, comma 1, numero 2 , - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi bancarotta cd. generica Sez. 5, numero 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01 . La Corte di appello si è confrontata con l'imputazione che configura una ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ‘specificà, facente capo alla seconda parte della norma incriminatrice, e ha correttamente ritenuto sussistente la prova del dolo specifico di voler pregiudicare i creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, per quanto su evidenziato in punto di fatto, con motivazione congrua e logica. 5. Come per tutti i delitti dolosi, anche per la bancarotta documentale cd. specifica occorre inferire la prova del reale atteggiamento psichico che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza. Può ben affermarsi il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale del tipo ‘specificò, prevista dall'articolo 216, comma 1, numero 2, prima parte, L. Fall., la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recare pregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, deve inferirsi dal reale atteggiamento psichico dell'agente, che deve trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, cosicché nel caso in esame il sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile, con una vendita a mezzo scrittura privata non trascritta, accompagnata dall'azione giudiziaria della presunta acquirente, integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, come logicamente motivato dalla Corte territoriale. 6. La Corte di appello dando così logica prova delle ragioni del dolo specifico, esclude correttamente la possibilità di derubricazione in ogni altra ipotesi suggerita dal ricorso, in sintonia con il principio per cui, in tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta documentale semplice deve ritenersi assorbito dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall'elemento specializzante del dolo specifico Sez. 5, numero 16744 del 13/02/2018, Di Candido, Rv. 272684 - 01 . 7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.