Spray urticante contro un uomo: condannata per lesioni personali

Irrilevante la mancanza di una certificazione medica ad attestare la malattia dell’uomo attinto agli occhi dallo spray urticante sparato dalla donna. Inequivocabile il fatto che egli abbia perso momentaneamente la vista.

Condannata per lesioni personali la donna che utilizza immotivatamente uno spray urticante al peperoncino contro un uomo, provocandogli la momentanea perdita della vista e obbligandolo a portare per qualche giorno gli occhiali scuri a causa della perdurante irritazione. Irrilevante il fatto che manchi una certificazione medica ad attestare la malattia subita dall'uomo. Spray. A finire sotto processo è una donna che si rifiuta di lasciare la propria stanza in albergo e utilizza uno spray urticante a base di capsicum nei confronti del titolare dell'hotel che ne sta prendendo i bagagli per liberare la camera. Per i giudici di merito, nonostante l'ipotesi di uno scambio di persona, cioè che l'albergatore sia stato preso per un ladro, è sacrosanta la condanna della donna, colpevole del reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un'arma. Col ricorso in Cassazione il legale che difende la donna sostiene sia illogico parlare di «lesioni personali», soprattutto perché manca «una certificazione medica attestante una condizione di malattia» e perché «la persona offesa ha riferito di un semplice bruciore agli occhi». Malattia. Dalla Cassazione i giudici ribattono in modo chiaro «l'assenza di una certificazione medica non consente di escludere la sussistenza delle lesioni cagionate all'uomo, che era stato colpito» dall'ospite dell'albergo «con uno spray urticante a base di capsicum , attingendolo agli occhi» e che «aveva momentaneamente perso la vista e solo in seguito, dopo aver fatto una doccia, l'aveva recuperata, essendo, peraltro, stato costretto a portare gli occhiali scuri per la perdurante irritazione». Per i giudici «tale versione, corroborata dai testi presenti al fatto e non messa in discussione dalla difesa, consente, pur in assenza di un certificato medico, non essendosi l'uomo recato al ‘Pronto Soccorso', di individuare la presenza di un'alterazione della funzionalità dell'organo, ancorché transitoria, consistente nella perdita della vista e nel permanere dell'irritazione» e ciò «ha, senza alcun dubbio, comportato una perdita di funzionalità dell'organo con sua compromissione temporanea ed un conseguente, ancorché rapido, processo riabilitativo». Impossibile, poi, precisano i giudici, ridimensionare la condotta tenuta dalla donna. In questa ottica viene sottolineata «la gratuità del gesto» compiuto dalla donna «in un contesto in cui ella non si era affatto trovata in pericolo», posto che «l'intervento dell'uomo, che si era limitato a portarne fuori della camera di albergo le valigie, era stato causato proprio dalla condotta della donna, che si rifiutava di lasciare la camera dell'albergo». Rilevante, poi, anche «la potenzialità lesiva dello spray urticante utilizzato» dalla donna, come certificato anche dal fatto che «la bomboletta» utilizzata ai danni dell'uomo «era priva dei requisiti» imposti dalla normativa.

Presidente Palla – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica aveva condannato a pena di giustizia D.B. per i reati di cui agli articolo 699, 582 e 585 c.p. , in OMISSIS il OMISSIS , dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato di cui all' articolo 699 c.p. , in quanto estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena. 2. D.B. ricorre, in data 30/08/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Stefano Caroli, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1 2.1 violazione di legge, in riferimento agli articolo 582 e 585 c.p. , ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. b , quanto alla mancanza di certificazione medica attestante una condizione di malattia, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di un semplice bruciore agli occhi 2.2 violazione di legge, in riferimento all' articolo 131 bis c.p. , ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. b , non avendo la motivazione sul punto considerati i presupposti applicativi della norma, pur avendo definito il contesto in cui si era consumato il reato come privo di pericoli , ed avendo, in ogni caso, omesso di considerare le dichiarazioni della persona offesa 2.3 violazione di legge, in riferimento all' articolo 62 bis c.p. , ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. b , quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'incensuratezza della ricorrente e della sua condotta processuale. Considerato in diritto Il ricorso di D.B. è infondato e va, pertanto, rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato che l'assenza di certificazione medica non consente, nel caso di specie, di escludere la sussistenza delle lesioni cagionate al C. , che era stato colpito dall'imputata con uno spray urticante a base di capsicum, attingendolo agli occhi. Il C. , infatti, come risulta espressamente dalla sentenza di primo grado, aveva momentaneamente perso la vista e solo in seguito, dopo aver fatto una doccia, l'aveva recuperata, essendo, peraltro, stato costretto a portare gli occhiali scuri per la perdurante irritazione. Tale versione, corroborata dai testi presenti al fatto e non messa in discussione dalla difesa, consente, pur in assenza di un certificato medico, non essendosi il C. recato al pronto soccorso, di individuare la presenza di un'alterazione della funzionalità dell'organo, ancorché transitoria, consistente nella perdita della vista e nel permanere dell'irritazione, il che, senza alcun dubbio, ha comportato una perdita di funzionalità dell'organo con compromissione temporanea dello stesso ed un conseguente, ancorché rapido, processo riabilitativo Sez. 1, numero 31008 del 25/09/2020, Burgio Gioacchino Emanuele, Rv. 279795 Sez. 5, numero 33492 del 14/05/2019, Gattuso Maria Teresa, Rv. 276930 . Non vi è dubbio, infatti, che il reato di lesioni personali possa essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva Sez. 3, numero 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088 . Quanto alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all' articolo 131 bis c.p. , la motivazione della Corte di merito ha considerato la gratuità del gesto, in un contesto in cui la D. non si era affatto trovata in pericolo - posto che l'intervento del C. , che si era limitato a portare fuori della camera di albergo le valigie dell'imputata, era stato causato dalla condotta della predetta, che si rifiutava di lasciare la camera dell'albergo -, unitamente alla potenzialità lesiva dello spray urticante utilizzato, relativamente al quale il capo di imputazione precisa che la bomboletta era priva dei requisiti di cui al D.M. 12 maggio 2011, numero 103 trattasi di motivazione nient'affatto illogica e, come tale, incensurabile in questa sede processuale. Parimenti logica ed inattaccabile risulta la motivazione della Corte di merito in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il fatto - come descritto - non risulta affatto di minima offensività e che l'imputata, all'epoca dei fatti, aveva trentatre anni, per cui la deduzione della giovane età risulta del tutto generica in riferimento alla sproporzione ed alla gratuità del gesto. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , alla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.