La riapertura del procedimento disciplinare ex articolo 55-ter, comma 3, seconda parte del d.lgs. numero 165/2001 deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare.
Il caso.La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva annullato il licenziamento con preavviso intimato ad un dipendente comunale, con qualifica di responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, il quale aveva disposto tre mandati di pagamento in favore di American Express s.r.l. a saldo di debiti personali. Il procedimento disciplinare era stato inizialmente definito con applicazione di una sanzione conservativa e successivamente riaperto, ex articolo 55-ter, commi 3 e 4, d.lgs. numero 165/2001, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale per peculato, con irrogazione del licenziamento con preavviso. La Corte territoriale aveva rilevato la correttezza del procedere dell’Ente, poiché aveva rispettosamente applicato la norma di cui sopra, dovendosi escludere che per la riapertura del procedimento fossero necessari elementi di diversità del fatto rispetto a quello già vagliato in sede disciplinare e costituendo tale previsione una limitazione normata del principio del ne bis in idem. Quanto alla correttezza della contestazione ed alla proporzionalità della sanzione la Corte aveva ritenuto corretto il riferimento all’articolo 55-quater, comma 1, lett. f-bis, poiché il peculato integra la fattispecie delle gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento, punibile appunto con il licenziamento con preavviso e, concludendo, aveva ritenuto che l’Amministrazione non era vincolata alla sanzione conservativa irrogata poiché non poteva non tenere conto della maggiore gravità insita nell’accertamento del reato di peculato. I presupposti della riapertura del procedimento disciplinare. La Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 55-ter, comma 3, d.lgs. numero 165/2001, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale, prevede due ipotesi di riapertura i se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale ii il procedimento disciplinare è riaperto anche se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. Nel caso di specie, non era in discussione né che il procedimento disciplinare fosse stato riaperto dopo la pronuncia di sentenza penale irrevocabile di condanna né che la condotta del dipendente potesse comportare, in base alla contrattazione collettiva, la sanzione del licenziamento con preavviso. La norma non ricollega il potere di riaprire il procedimento disciplinare alla sopravvenienza di elementi nuovi o ulteriori o comunque diversi da quelli esaminati in sede disciplinare il riferimento al “fatto addebitabile” al dipendente in sede disciplinare presuppone, per la sua applicabilità, l’assoluta coincidenza del fatto storico. Dunque, lo scopo della disposizione è duplice regolare i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale in modo da evitare contrasti fra le decisioni concernenti la medesima condotta e assicurare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. Ne deriva che in presenza di illeciti che siano espressamente puniti necessariamente con il licenziamento l’Amministrazione non può infliggere una pena diversa. La posizione del datore di lavoro privato e di quello pubblico non è identica. I Giudici precisano che il datore di lavoro privato non è tenuto, nell’esercizio del potere disciplinare, a garantire la piena attuazione dell’interesse pubblico negli stessi termini della Pubblica Amministrazione, tant’è che è libero anche nella scelta se esercitare o meno il potere disciplinare in questione. Diversamente, la Pubblica Amministrazione non è egualmente libera poiché, avvalendosi della propria discrezionalità, deve azionare tale potere in presenza dei presupposti, in quanto l’interesse pubblico impone sia di punire le infrazioni dei funzionari applicando la sanzione prevista dal contratto collettivo sia di punire sempre vicende analoghe in modo analogo, non essendo consentito alcun trattamento arbitrario. Di tal ché nel pubblico impiego privatizzato la sanzione inflitta, eventualmente, dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento la sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è invece quella finale, che porta a termine detto procedimento.
Presidente Manna – Relatore Casciaro Fatti di causa 1. Con sentenza numero 166/2021, depositata il 15 giugno 2021, la Corte d'appello di Brescia, pronunciando sull'impugnazione del Comune di Bonate Sopra, riformava la decisione con la quale il Tribunale di Bergamo aveva annullato il licenziamento con preavviso intimato a M.D. in data 30 settembre 2019 il relativo procedimento disciplinare - instaurato il 10.12.2014 in ragione dell'emissione, nel periodo luglio-settembre 2014, da parte del M., quale responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, di tre mandati di pagamento per complessivi Euro 5.000 in favore di American Express s.r.l., a saldo di debiti personali - era stato inizialmente definito il 20.12.2014 con applicazione di sanzione conservativa i.e., 30 gg. di sospensione dal servizio e successivamente riaperto, D.Lgs. numero 165 del 2001, ex articolo 55 ter, commi 3 e 4, a seguito del passaggio in giudicato, in data 16.4.2019, della sentenza di condanna penale per fatti di peculato. 2. La Corte territoriale osservava, a sostegno della propria decisione i che rispetto al dipendente, punito con sanzione conservativa, era consentito riaprire il procedimento disciplinare laddove, come nella specie, risultasse dalla sentenza di condanna irrevocabile che il fatto addebitabile comportava il licenziamento ii che era da escludere occorresse che il fatto per il quale era intervenuta condanna penale presentasse elementi di diversità rispetto a quello già vagliato in sede disciplinare iii che la valorizzazione dell'esigenza del quid pluris era viceversa contemplata al D.Lgs. numero 165 del 2001, cit., articolo 55 ter, comma 1, per il solo caso di riattivazione di procedimento disciplinare sospeso iv che la disposizione dell'articolo 55 ter, comma 3 valeva come limitazione al principio del ne bis in idem in vista del perseguimento di un interesse pubblico prevalente, ossia evitare che un dipendente condannato per un fatto che impone il licenziamento possa giovarsi dell'effetto paralizzante legato alla sanzione conservativa inflitta in precedenza v che, se si richiedesse nella specie il quid pluris, si perverrebbe all'assurdo che, in contrasto con la dictio legis, sarebbe necessario iniziare un nuovo procedimento disciplinare e non riaprire il precedente, come previsto dal legislatore, che vede nella riapertura, appunto, l'espressione di un'esigenza di conformazione o adeguamento al dictum irrevocabile del giudice penale dell'unico procedimento disciplinare vi che tale lettura del dettato normativo era l'unica coerente con l'ipotesi, simmetrica, del dipendente sanzionato in sede disciplinare ma assolto in sede penale, laddove la riapertura è consentita anche laddove vi sia la formula assolutoria il fatto non costituisce reato , e, dunque, nella medesimezza del fatto materiale. 3. Quanto alla correttezza della contestazione e alla proporzionalità della sanzione irrogata, la Corte territoriale riteneva la condotta della P.A. esente da censure da un lato, era corretto il riferimento all'articolo 55 quater, comma 1, lett. f-bis gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento ai sensi dell'articolo 54 comma 3 , giacché la commissione del reato di peculato ne integrava, appunto, una grave violazione, suscettibile, in quanto tale, di recesso con preavviso dall'altro, e sul piano della valutazione di proporzionalità, l'amministrazione non era certo vincolata alla pregressa sanzione conservativa perché non poteva non tenere conto della maggiore gravità insita nell'accertamento del reato di peculato . 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.D. con cinque motivi assistiti da memoria, cui il Comune di Bonate Sopra ha resistito con controricorso. 5. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte del D.L. numero 137 del 2020, conv. dalla L. numero 176 del 2000, e ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con le prime tre censure, fra loro intimamente connesse e perciò da esaminare congiuntamente, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 numero 3, c.p.c., diversi errores in iudicando, e precisamente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 55-ter primo motivo , dell'articolo 55-ter e 12 delle preleggi secondo motivo e del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55,55 bis e 55 ter, comma 3, dell'articolo 12 preleggi nonché dell'articolo 58 c.c.numero l. per il personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 terzo motivo . 2. Sostiene, in particolare primo mezzo , che la Corte territoriale avrebbe adottato un'interpretazione errata della disciplina, escludendo, ai fini della riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con applicazione di sanzione conservativa, la necessità di elementi di diversità rispetto a quelli già in precedenza vagliati dalla P.A. l'utilizzo nell'articolo 55 ter, comma 3, dell'aggettivo addebitabile , anziché del participio passato addebitato , riferito al fatto , renderebbe evidente seconda censura come la riapertura del procedimento disciplinare presuppone che dalla sentenza penale riaffiorino elementi di novità , non essendo a riguardo bastevole una mera riqualificazione del fatto, e ciò tenuto conto che, in tanto un fatto può dirsi addebitabile , in quanto non coincide o potrebbe non coincidere con quello già addebitato . Aggiunge il ricorrente che è censurabile l'esegesi fornita dal giudice d'appello laddove ha ritenuto che l'articolo 55 ter, comma 3, costituisca una limitazione del principio generale, di civiltà giuridica, del ne bis in idem e del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni terzo motivo , con l'evidente contraddizione che il dipendente verrebbe sanzionato così due volte per il medesimo fatto e che, rispetto alla nuova contestazione, quale operata in occasione della riapertura del procedimento disciplinare, egli non avrebbe difese, atteso che ogni difesa sarebbe inutile, essendosi infatti già in precedenza egli giustificato per lo stesso fatto. 3. I motivi di censura sono infondati. 3.1 Il D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, nel testo ratione temporis vigente, come introdotto dalla c.d. riforma Brunetta D.Lgs. numero 150 del 2009 , prevede che il procedimento disciplinare prosegua nonostante la pendenza di procedimento penale sui medesimi fatti, salvo che la P.A. ritenga di disporre la sospensione nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione . Si è così rovesciato l'assetto risalente al D.P.R. numero 3 del 1957, in cui la pendenza di procedimento penale comportava la sospensione dell'azione disciplinare fino all'esito della decisione giudiziale sul reato. Peraltro, nonostante l'autonomizzazione del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, il legislatore del diritto del lavoro privatizzato ha previsto casi nei quali l'eventuale conclusione del processo penale in senso difforme rispetto alle determinazioni assunte in sede disciplinare è destinata a produrre effetti anche su queste ultime. Dalla lettura dell'articolo 55 ter sopra riportato emerge che la presente fattispecie è regolata dal comma 3, in base al quale Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa . Infatti, non è qui in discussione che il procedimento disciplinare in parola sia stato riaperto dopo la pronuncia di sentenza penale irrevocabile di condanna del M. per i fatti contestati né che la condotta dello stesso potesse comportare, in base alla contrattazione collettiva, la sanzione del licenziamento senza preavviso né che, in luogo di questa, fosse stata inflitta, dopo la condanna in primo grado, la sanzione della sospensione per mesi tre. La disposizione richiamata non ricollega il potere di riaprire il procedimento disciplinare alla sopravvenienza di elementi nuovi, ulteriori o comunque diversi da quelli esaminati in sede disciplinare. In questo senso depone, altresì, il riferimento, presente nel medesimo articolo 55 ter, comma 3, al fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare, che risulti dalla successiva sentenza definitiva di condanna sanzionabile con il licenziamento. L'utilizzo del singolare in luogo del plurale palesa che la disposizione in esame presuppone, per la sua applicabilità, l'assoluta coincidenza del fatto storico. Una lettura contraria non è consentita dall'aggettivo addebitabile , pure adoperato nell'articolo 55 ter, comma 3, citato, atteso che tale aggettivo si riconnette, pur sempre, al medesimo fatto. Neppure l'interpretazione teleologica del citato articolo suffraga l'impostazione propugnata dal M Scopo della disposizione e', infatti, quello di regolare i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale una volta che quest'ultimo sia stato aperto, in modo da evitare contrasti fra decisioni concernenti la medesima condotta. Il presupposto di operatività della disposizione e', quindi, che il fatto addebitabile sia lo stesso come recita l'articolo 55 ter, comma 3, seconda parte , risultando allora logicamente irrilevante che, in sede penale, emergano elementi nuovi, ulteriori o comunque diversi da quelli esaminati in sede disciplinare. Ulteriore scopo della norma e', poi, assicurare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. In effetti, diversamente da un datore di lavoro privato, la P.A. non è del tutto libera nel suo agire, ma deve rispettare il vincolo rappresentato dall'interesse pubblico. Ne deriva che, in presenza di illeciti che siano espressamente puniti necessariamente con il licenziamento senza preavviso nella specie, dalla contrattazione collettiva sopra menzionata l'Amministrazione non può infliggere una sanzione diversa. Il D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, comma 3, seconda parte dispone che Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa . Presupposto della riapertura e', allora, non unicamente la mera circostanza della pronuncia definitiva di condanna in sede penale, ma anche l'avvenuta irrogazione di una sanzione differente dal licenziamento in un'ipotesi nella quale siffatta sanzione era, al contrario, prevista. La Corte territoriale ha dato il giusto rilievo, nella sentenza impugnata, all'ultima parte della norma in questione, la quale costituisce chiara attuazione del principio per il quale il datore di lavoro pubblico è tenuto ad avvalersi dei propri poteri disciplinari applicando una sanzione che sia in tutto e per tutto legale e a rispettare il principio di eguaglianza, per il quale infrazioni analoghe devono essere sempre punite in maniera analoga. 3.2 Siffatta considerazione non entra, peraltro, in frizione con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al rapporto di lavoro privato, per cui l'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte aventi rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare non è difatti consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare e in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, nella sentenza 4.3.2014, Grande Stevens ed altri c. Italia che ha sancito la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto punitivo, del divieto di ne bis in idem , che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica Cass., Sez. L, numero 27657 del 30 ottobre 2018 . Come noto, nel settore privato si è affermato che il potere disciplinare non consente di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione Cass. 23 ottobre 2018, numero 26815 e ciò anche se la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze, ancorché sopravvenute Cass. 30 ottobre 2018, numero 27657, con riferimento proprio al sopravvenire di condanna penale , con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali Cass. 30 luglio 2019, numero 20519 Cass. 19 marzo 2013, numero 6773 e sempre che, va precisato, non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale. 3.3 Si è pure osservato che, in linea di principio, il pubblico impiego privatizzato è soggetto alla medesima disciplina di fondo propria del contratto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 2, comma 2, il quale stabilisce, nella sua prima parte, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa . Siffatta disposizione, però, prescrive, altresì, che sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto . Infatti, la posizione del datore di lavoro privato e di quello pubblico non è identica. In primo luogo, il datore di lavoro privato non è tenuto, nell'esercizio del potere disciplinare, a garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico negli stessi termini della P.A., tanto da essere libero anche in ordine alla scelta di avvalersi o meno del potere disciplinare in questione. Diversamente, la P.A., come detto, non è egualmente libera in materia, ma, avvalendosi della propria discrezionalità, deve azionare tale potere in presenza dei presupposti positivizzati, in quanto il citato interesse pubblico impone sia di colpire le infrazioni dei funzionari applicando la sanzione prevista sia di punire sempre violazioni analoghe in modo analogo, considerato che non è ammissibile che l'irrogazione delle sanzioni a questo piuttosto che a quel dipendente dipenda dall'arbitrio dell'amministrazione interessata. Per l'esattezza, il D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, comma 3, seconda parte e', in quest'ottica, disposizione eccezionale, che introduce un sistema alternativo rispetto a quello privatistico perfettamente giustificato alla luce della particolare finalizzazione dell'azione pubblica e consentito in presenza di situazioni oggetto di specifica previsione normativa nella specie, la riapertura presuppone una sentenza irrevocabile di condanna dalla quale risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporti la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa . D'altronde, la stessa S.C. ha chiarito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio generale del ne bis in idem è derogato dal D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, per i casi ivi espressamente previsti al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale Cass., Sez. L, numero 25901 del 23 settembre 2021 . Inoltre, per meglio comprendere l'eccezionalità del regime appena descritto, occorre tenere conto che le decisioni della Corte di cassazione concernenti l'esercizio del potere disciplinare con riguardo ai rapporti di lavoro privato, dianzi richiamate, sono fondate essenzialmente sull'assunto che il principio di consunzione del potere disciplinare vieta che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica Cass., Sez. L, numero 27657 del 30 ottobre 2018 . Ad essere preclusa e', dunque, la riedizione del potere disciplinare. 3.4 Al contrario, nel settore del pubblico impiego privatizzato vige il diverso principio posto a base del principio enunciato da Cass., Sez. L, numero 29376 del 14 novembre 2018, così massimato Nel pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, commi 1, 2, e 4, nel regolare i possibili conflitti tra esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e quello del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetto ex tunc e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità non può che operare ex tunc . In pratica, nel pubblico impiego privatizzato la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, e', invece, quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all'esito di quello penale e resta unitario dall'inizio la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi, la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell'addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria, in relazione ai quali e', in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile. Non vi e', quindi, una duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare. 3.5 D'altronde, ben può sussistere un interesse della P.A. a sanzionare da subito una condotta illecita del dipendente prima che il giudice penale si pronunci definitivamente. In questa evenienza, l'amministrazione non sospenderà il procedimento disciplinare, ma irrogherà una sanzione che avrà natura provvisoria e, all'esito del processo penale, potrà venire meno, a seconda che il quadro accusatorio sia o non sia confermato. Infatti, la sanzione inflitta per ultima prenderà definitivamente il posto della prima, operando la sostituzione retroattivamente, in modo da evitare che due sanzioni differenti per gli stessi fatti si aggiungano l'una all'altra. Questa regolamentazione garantisce anche la posizione del dipendente che, in presenza di fattispecie caratterizzate da particolare gravità, può vedere la decisione finale sulla propria situazione disciplinare resa conforme alle risultanze dell'accertamento penale. 3.6 In senso contrario ai rilievi già indicati non vale richiamare, peraltro, la sentenza Grande Stevens ed altri contro Italia, Corte EDU, Sez. 2, sentenza 4 marzo 2014, la quale avrebbe affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di ne bis in idem . La decisione del caso Grande Stevens si iscrive nell'ambito di una evoluzione giurisprudenziale, concernente il principio del ne bis in idem, iniziata dalla Corte EDU con l'ampliamento del concetto di materia penale, avvenuto con la sentenza della Grande Camera dell'8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi. In questa sentenza, la Corte di Strasburgo stabilisce tre criteri, attraverso i quali è possibile determinare quali misure abbiano natura sostanzialmente penale, da una o più di esse facendo discendere in capo alle parti le garanzie connesse. Tali criteri, che nella causa Engel vengono riferiti all'ambito del diritto militare, sono resi generali e consolidati dalla giurisprudenza della stessa Corte nella sentenza Ozturk contro Germania del 21 febbraio 1984. Essi sono 1 la qualificazione giuridica interna, secondo la quale occorre anzitutto sapere se le previsioni che definiscono l'illecito in questione appartengono, secondo il sistema legale dello Stato resistente, alla sfera del diritto penale, disciplinare o entrambi assieme 2 la natura dell'illecito e la funzione del conseguente provvedimento previsto, che deve essere applicabile in modo generale e avere scopo preventivo e repressivo 3 in ultimo, la gravità della sanzione, che non deve necessariamente essere privativa della libertà personale, come confermato in successive sentenze Corte EDU, A e B contro Norvegia, Grande Camera, 15 novembre 2016 Corte EDU, I sez., 18 maggio 2017, Johannesson e a. c. Islanda . La qualificazione sostanziale come pena, nel senso della nozione elaborata dalla Corte di Strasburgo, di una misura prevista dall'ordinamento interno che incida negativamente nella sfera del destinatario, comporta, come detto, che siano applicabili ad essa le garanzie previste dalla CEDU, quali, in particolare il diritto al giusto processo in materia civile e penale articolo 6 il principio nulla poena sine lege articolo 7 il divieto del bis in idem articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo numero 7 . 3.7 Infatti, nella sentenza Zolotoukhine contro Russia, del 10 febbraio 2009, la Grande Camera della Corte EDU riconosce l'applicazione dei criteri Engel anche all'articolo 4 del Protocollo numero 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che il ricorrente assumeva violato. L'articolo 4 del Protocollo numero 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, intitolato Ne bis in idem , dispone che 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione . Per valutare la portata del citato articolo 4, Protocollo 7, nella specie, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare ha una sua indipendenza e autonomia rispetto a ulteriori ed eventuali procedimenti sanzionatori che possono scaturire dal medesimo comportamento censurato. La giurisprudenza di legittimità ha confermato ciò Cass., SU, numero 24896 del 6 novembre 2020 , affermando che la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità e ambiti di applicazione diversi, sicché non è coerente con il sistema pervenire a una loro identificazione Cass., SU, numero 4953 del 12 marzo 2015 . Infatti, l'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata pure dalla circostanza che la pena accessoria può come le altre sanzioni penali estinguersi nel corso del tempo per amnistia articolo 151 c.p., comma 1 o per effetto della riabilitazione articolo 178 c.p. , laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività Cass., SU, numero 29878 del 20 novembre 2018, non massimata Cass., SU, numero 4004 del 9 febbraio 2016 . In pratica, il principio del ne bis in idem non può giustificare una integrale sovrapposizione fra sistemi sanzionatori tra loro indipendenti e accomunati esclusivamente dal medesimo fatto storico. La giurisprudenza di legittimità da ultimo citata chiarisce un aspetto fondamentale del procedimento disciplinare, concernente l'autonomia della funzione disciplinare in rapporto al giudizio penale, pur essendo entrambi caratterizzati da una stretta connessione e consequenzialità logica in quanto hanno ad oggetto la cognizione su identici fatti. 3.8 Non bisogna dimenticare che alcuni comportamenti possono avere una plurima valenza patologica, con la conseguenza che lo stesso fatto storico può assumere rilevanza tanto ai fini della responsabilità penale che della responsabilità disciplinare. La coesistenza di differenti ambiti di responsabilità, ciascuno caratterizzato da proprie peculiarità in ragione degli specifici interessi perseguiti, pone a confronto esigenze diverse. Da un lato, quella che il medesimo fatto non venga ricostruito in maniera difforme dai vari procedimenti di accertamento azionati dall'altro, quella di garantire che i singoli procedimenti di accertamento della responsabilità possano godere di un'adeguata autonomia e indipendenza, posto che, sebbene abbiano in comune il medesimo fatto storico, hanno, però, distinto il fine e i diritti lesi dal comportamento censurato. La sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non possono essere identificate i rispettivi sistemi - disciplinare e penale - sono fra loro autonomi, ma questa distinzione si riduce ove sia necessario assicurare una coerenza di giudicati, come chiarito proprio dal D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter. Il raccordo in questione è garantito facendolo dipendere dall'accertamento penalistico. 3.9 II principio del ne bis in idem, quindi, è inapplicabile se riferito contestualmente ai due sistemi, atteso che sanzione penale e sanzione disciplinare, seppure concernenti identici fatti, non possono essere poste a raffronto per valutare la sussistenza di un bis in idem, dovendosi decisamente escludere che la sanzione disciplinare abbia natura di sanzione penale. Pertanto, anche considerazioni di natura sistematica spingono a non condividere l'interpretazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, comma 3, seconda parte, sostenuta dalla difesa del ricorrente. Invero, la stessa Grande Camera della Corte EDU, fin dal caso ozturk c. Germania, del 21 febbraio 1984, ha ritenuto di per sé non in contrasto con il diritto convenzionale che uno stesso fatto fosse preso in considerazione, ai fini sanzionatori, in ambito sia disciplinare sia penale. La Corte EDU ha affermato, infatti, che, in linea di principio, la responsabilità disciplinare non può essere assimilata a quella penale tanto da escludere la natura penale della sanzione del collocamento a riposo Corte EDU, Sez. 3, Moullet c. Francia, 13 settembre 2007, ove si precisa che anche se la pensione obbligatoria è la più dura misura sulla scala delle sanzioni disciplinari, è una sanzione caratteristica di un illecito disciplinare e non può essere confusa con una sanzione penale . Più precisamente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha già precisato che la Grande Camera della Corte EDU sentenza oztuirk c. Germania, del 21 febbraio 1984, p. 53 sentenza Sergey Zolotukhin c. Russia, del 10 febbraio 2009, p. 55 , ai fini dell'attribuzione della natura sostanzialmente penale a una sanzione formalmente non penale, ha evidenziato, quale elemento atto a incidere negativamente sulla configurabilità del terzo dei criteri Engel gravità delle conseguenze in cui l'incolpato può incorrere in conseguenza della commissione dello stesso fatto costituente oggetto di due distinti procedimenti , che la sanzione sostanzialmente penale si caratterizza per la circostanza di essere diretta alla generalità dei consociati. In tal modo, risulta da escludere la possibilità di attribuire sostanzialmente penale alle sanzioni disciplinari, in quanto esse sono valide ed efficaci soltanto all'interno di una ristretta cerchia di consociati i lavoratori dipendenti da un medesimo datore di lavoro , e fino a che il soggetto sanzionato ne faccia parte Cass. penumero , Sez. 2, numero 43435 del 20 giugno 2017, depositata il 21 settembre 2017 . Coerentemente, in materia di pubblico impiego privatizzato, la S.C. Cass., Sez. L, numero 25485 del 26 ottobre 2017 ha precisato che, sulla base dei criteri indicati dalla Corte EDU, richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale Corte Cost., numero 276 del 16 dicembre 2016 Corte Cost., numero 43 del 24 febbraio 2017 , deve negarsi la natura penale delle sanzioni disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell'autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell'impresa o dell'ente che, nei rapporti disciplinati dal D.Lgs. numero 165 del 2001, ha natura privatistico contrattuale. Ne consegue che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l'articolo 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale. La previsione della sanzione disciplinare non è posta, dunque, presidio di interessi primari della collettività, tutelabili erga omnes, né assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l'interesse che attraverso la sanzione disciplinare si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto. Alle medesime conclusioni è pervenuta questa S.C. anche in relazione alla natura delle sanzioni disciplinari inflitte dagli ordini professionali. Così Cass., Sez. 2, numero 2927 del 3 febbraio 2017, ha chiarito che in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti nella specie, notai , in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del ne bis in idem - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia-, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale considerazioni simili si rinvengono in Cass., Sez. 2, numero 9041 del 5 maggio 2016 . 3.10 In maniera più approfondita, in ambito CEDU, nella controversia A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016 quindi, dopo la decisione Grande Stevens del 2014 , la Grande Camera della Corte EDU ha ulteriormente precisato che l'articolo 4 prot. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive che si articoli - nel quadro di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le risposte sa nzionatorie così accumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato p. 121 . Occorre verificare, però, in tal caso, se la strategia adottata dal singolo Stato comporti, nella sostanza, una violazione del divieto di ne bis in idem ovvero sia il prodotto di un sistema integrato che permetta di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria p. 122 . Al fine di bilanciare gli interessi dell'individuo e quelli della comunità e di ottenere una sanzione equa che tenga conto del rilievo della medesima condotta per più sistemi fra loro distinti qui disciplinare e penale , la Corte EDU ha ritenuto di valorizzare il criterio della sufficiently dose connection in substance and time. In pratica, bisogna accertare che fra i due procedimenti sussista una connessione sufficiente che renda i due procedimenti aspetti di un'unica risposta integrata dell'ordinamento contro il medesimo fatto illecito. 3.11 Questa connessione è di certo garantita dall'esistenza di un meccanismo che unifichi, in qualche stadio della procedura, i due procedimenti sanzionatori, in modo da rendere possibile l'irrogazione delle differenti sanzioni da parte di un'unica autorità e nell'ambito di un solo processo. Peraltro, la sentenza spiega che la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi siano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta e vi siano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili p. 130 . La valutazione circa la sussistenza di siffatti requisiti deve, per la Corte EDU, tenere conto dei seguenti fattori i se i procedimenti previsti per la violazione abbiano scopi differenti, e abbiano ad oggetto - non solo in astratto, ma anche in concreto - profili diversi della medesima condotta antisociale ii se la duplicità dei procedimenti sia una conseguenza prevedibile della condotta iii se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare per quanto possibile ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, in particolare attraverso un'adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che l'accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell'altro procedimento iv e, infine, se la sanzione imposta nel procedimento che si concluda per primo sia tenuta in considerazione nell'altro procedimento, in modo che venga in ogni caso rispettata l'esigenza di una proporzionalità complessiva della pena p. 133 . La Corte EDU insiste, poi, sulla necessità che tra i due procedimenti vi sia anche un collegamento di natura cronologica, benché essi non debbano essere condotti in maniera necessariamente e strettamente parallela, dovendosi escludere che la possibilità di un secondo procedimento sanzionatorio esponga l'interessato a una perdurante situazione di incertezza sulla propria sorte. Questa impostazione è stata confermata anche da successive pronunce dei giudici di Strasburgo, come Corte EDU, I sez., 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda, nonché Corte EDU, Grande Camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania. 3.12 Il procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente M. rispetta, peraltro, anche i parametri indicati dalla decisione A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016, Grande Camera, e dalle sentenze successive. La stretta connessione sostanziale e temporale è evidente. Infatti, i due procedimenti in esame hanno scopi differenti e hanno ad oggetto profili diversi della medesima condotta antisociale da un lato, vi è la necessità di punire i crimini, dall'altro, quella di impedire che gli autori di tali crimini continuino a lavorare per la P.A Inoltre, la duplicità dei procedimenti è una conseguenza prevedibile della condotta, perché è prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva e perché non può ipotizzarsi che l'Amministrazione non intervenga sul rapporto di lavoro in presenza di illeciti penali che lo interessino in via diretta od indiretta. I due procedimenti sono condotti, altresì, in modo da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, atteso che la legge impone in sede disciplinare di tenere conto dell'accertamento penale. La sanzione imposta nel procedimento penale è presa in considerazione in sede disciplinare proprio tramite la riapertura di quest'ultimo, che consente di correggere le sanzioni illegali e garantire la proporzionalità complessiva della risposta punitiva, alla luce pure della contrattazione collettiva. D'altronde, l'importanza della menzionata proporzionalità in ambito disciplinare è confermata dal principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta Cass., Sez. L, numero 18858 del 26 settembre 2016 . Il legame temporale è garantito, poi dalla stessa struttura del procedimento disciplinare, il quale, pur essendo unitario, è articolato in due fasi, con la prima che precede il giudicato penale e la seconda che segue ad esso. 3.13 Dalla ricostruzione appena effettuata, si ricava che il principio del ne bis in idem non viene affatto intaccato nella fattispecie. Innanzitutto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata e da quella della Corte EDU sentenza ozturk contro Germania, del 21 febbraio 1984, p. 53 sentenza Sergey Zolotukhin contro Russia, del 10 febbraio 2009, p. 55 ma in quest'ottica va letta pure la sentenza A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016, p. 133 , le sanzioni disciplinari non hanno fondamentalmente natura penale, in quanto non si riferiscono alla generalità dei consociati si tratta di un assunto costante nella giurisprudenza di Strasburgo, come si ricava pure dalla decisione della Grande Camera del 23 novembre 2006, Jussila contro Finlandia, p. 38, che fonda la natura penale di una sanzione tributaria proprio sulla circostanza che concerne la generalità dei contribuenti . Ne consegue che il principio del ne bis in idem ben può atteggiarsi diversamente, a seconda che venga in rilievo la materia penale o il settore disciplinare, e che, in quest'ultimo ambito, i principi enunciati in Grande Stevens ed altri contro Italia, Corte EDU, Sez. 2, sentenza 4 marzo 2014, non possono trovare automatica applicazione. Inoltre, nel procedimento disciplinare regolato dal D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 ter, comma 3, seconda parte, non può neppure porsi come si è visto un problema di violazione del ne bis in idem, atteso che detto procedimento è unitario, pur se bifasico, con l'effetto pratico che a essere esercitato è sempre lo stesso potere un'unica volta alla fine o resta confermata la prima sanzione, che diviene quella definitiva, oppure viene adottata la seconda sanzione, che rimuove ab initio la precedente e resta l'unica a regolare la situazione. 3.14 Orbene, ai principi suesposti si è pienamente uniformata la sentenza impugnata, la quale ha altresì rettamente valorizzato, per affermare, anche nella fase di riapertura del disciplinare, l'identità del fatto storico oggetto di incolpazione, la diversa formulazione letterale, rispetto al comma 3, del comma 1 dell'articolo 55 ter D.Lgs. numero 165 del 2001, laddove in quest'ultimo soltanto si prevede, per la riapertura del procedimento sospeso, un quid pluris qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi , elemento di diversità invece del tutto manchevole nel citato comma 3. La sentenza impugnata ha giustamente richiamato, inoltre, sul piano testuale, l'evidente simmetria tra l'ipotesi qui considerata e quella della riapertura del procedimento del dipendente sanzionato in sede disciplinare, ma assolto in sede penale, in cui tale riapertura del disciplinare è consentita anche in ipotesi si assoluzione perché il fatto non costituisce reato , vale a dire in caso di pur accertata identità del fatto materiale. 3.15 Segue, pertanto, la reiezione dei primi tre motivi del ricorso, con affermazione del seguente principio di diritto La riapertura del procedimento disciplinare del D.Lgs. numero 165 del 2001, ex articolo 55 ter, comma 3, seconda parte, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare . 4. Con il quarto motivo, proposto in via gradata e per l'ipotesi di conferma dell'interpretazione affermata nella sentenza impugnata, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 bis e ter il giudice d'appello non si è avveduto che il Comune ha intimato il licenziamento con preavviso, come previsto dal c.c.numero l. Comparto Funzioni Locali, articolo 59 comma 9, per l'ipotesi di gravi violazioni del codice di comportamento e non quello senza preavviso correlato ai gravi delitti commessi in servizio , sola fattispecie tipizzata per l'ipotesi di accertamento dell'illecito penale. 4.1 Il motivo va disatteso per difetto di interesse è del tutto esente da censure la motivazione della sentenza impugnata che, richiamando il disposto del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55 quater comma 1 si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi f-bis gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 . ed evidenziando che il codice di comportamento, di cui al D.P.R. numero 62/2013, prevede, all'articolo 3, il dovere del dipendente di osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa , ha infine concluso, alla stregua dell'accertamento dell'addebito integrante anche illecito penale, per la piena legittimità della sanzione irrogata. In definitiva, a seguito della condanna definitiva per il reato di peculato, era rimessa alla valutazione del Comune la scelta se inquadrare l'infrazione nell'ambito dell'articolo 59 comma 9.1 lett. a grave violazione del codice di comportamento ovvero nell'articolo 59 comma 9.2 lett. e gravi delitti commessi in servizio del c.c.numero l., cit., comportando, l'opzione prescelta, aderente al codice disciplinare, solo un esito più favorevole per il dipendente, i.e. licenziamento con preavviso anziché in tronco. Di ciò il ricorrente non ha neppure - a monte - interesse a dolersi. 5. Con il quinto, ed ultimo, motivo, anch'esso proposto in via subordinata, il ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., numero 5 l'omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti la sentenza, laddove ha affermato che, in seguito alla riapertura del procedimento, il giudizio di proporzionalità andava condotto alla luce del sopravvenuto accertamento del peculato, avrebbe omesso di considerare che la rilevanza penale della condotta, e la configurabilità del peculato, erano circostanze già note alla P.A. prima ancora di avviare il procedimento disciplinare definito con sanzione conservativa, stante la proposizione da parte del Sindaco della querela in data 5.12.2014 proprio per il reato di peculato. 5.1 Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Il ricorrente invoca il vizio di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. senza il rispetto di quanto enunciato dalle SS.UU. con le sentenze nnumero 8053 e 8054 del 2014, che hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. numero 19881 del 2014, numero 25008 del 2014, numero 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici a la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza , nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili , nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile b il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia c l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie d la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 , e articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4 , - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extra-testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando nel quadro processuale tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso. Com'e' agevole constatare, la censura prima riportata risulta largamente irrispettosa di tali enunciati, in special modo avuto riguardo alla pretesa decisività del fatto richiamato. Peraltro, è evidente che un conto è la circostanza relativa alla denuncia di fatti ascrivibili all'ipotesi del peculato presentata dal Sindaco in data 5.12.2014, altro è l'accertamento compiuto, con sentenza di condanna divenuta definitiva, dell'esistenza di tale ipotesi delittuosa, la quale si riflette, come rettamente rileva il giudice d'appello, sul vaglio di proporzionalità ex articolo 2106 c.c. imponendo di adeguare la sanzione alle emergenze del processo penale. Non cogliendo tale essenziale aspetto, la doglianza si traduce, in buona sostanza, in un diverso convincimento e come tale inammissibile cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. numero 2195 del 2022 Cass. numero 595 del 2022 Cass. numero 395 del 2021 Cass., SU, numero 16303 del 2018 Cass. numero 14802 del 2017 Cass. numero 21152 del 2015 rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione dei fatti di causa. 6. Alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso è nel suo complesso da rigettare le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate fra le parti in ragione della novità e complessità delle questioni giuridiche rilevanti nei primi tre motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.