L’istanza di definizione agevolata del processo tributario sospende il procedimento fino al 16 gennaio 2023

Previa verifica della regolarità formale dell’istanza del contribuente di definizione agevolata della controversia ex articolo 5, comma 10, l. numero 130/2022, la Cassazione ha sospeso la trattazione del processo.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente l'accertamento relativo a maggiore IRPEF in riferimento alla plusvalenza conseguita mediante la cessione di un terreno edificabile. In sede di opposizione dinanzi alla CTP, l'Agenzia ammetteva di aver errato nel calcolare l'aliquota dell'imposizione, indicata nel 39,16%, mentre l'aliquota corretta è quella del 27,80%. La CTP accoglieva dunque il ricorso, ma la decisione veniva ribaltata dalla CTR. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte ma il merito del ricorso non viene esaminato poiché il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio ex articolo 5, comma 10, l. numero 130/2022. La norma prevede infatti la possibilità per il contribuente di chiedere la sospensione del giudizio per avvalersi della definizione agevolata della controversia. La Corte, riscontrata la regolarità formale della richiesta, accoglie l'istanza e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16 gennaio 2023. Sottolineando infine che in quel momento la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa, la causa viene rimessa innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità.

Presidente Napolitano – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a R.F. l'avviso di accertamento numero Omissis , relativo a maggiore Irpef per l'anno 2005, in riferimento alla plusvalenza conseguita mediante la cessione di un terreno edificabile per il valore di Euro 80.000,00, disconoscendo l'Amministrazione finanziaria l'esistenza di un valore di acquisto del bene ed il sostenimento di costi inerenti. Il maggior reddito rispetto a quanto dichiarato era assoggettato a tassazione separata con aliquota del 39,16%. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, e l'Ente impositore ammetteva, nel costituirsi, di aver errato nel calcolare l'aliquota dell'imposizione, che era stata indicata nel 39,16%, mentre l'aliquota corretta è quella del 27,80% controric., p. 5 . La CTP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, in particolare per avere l'Amministrazione finanziaria preso in considerazione soltanto il prezzo di vendita del terreno, disconoscendo la considerazione di ogni valore iniziale e costo inerente, ed annullava l'atto impositivo. 3. La decisione assunta dalla CTP era sottoposta ad appello dall'Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR osservava che il contribuente aveva assicurato una risposta parziale al questionario somministratogli dall'Amministrazione finanziaria, non provvedendo ad adeguata produzione documentale, neppure fornendo l'atto di acquisizione del terreno, ed in tal modo aveva ostacolato l'accertamento tributario. In conseguenza riformava la decisione di primo grado, e disponeva confermarsi integralmente l'avviso di accertamento in contestazione sent. CTR, p. III . 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione R.F., affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Ente impositore. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, ma lamentando comunque l'omessa pronuncia, il contribuente contesta la violazione della L. numero 212 del 2000, articolo 6, comma 4, dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 32 nonché dell'articolo 2697 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse tenuto a fornire all'Amministrazione finanziaria anche i documenti di cui la stessa era già ufficialmente in possesso. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, il ricorrente lamenta la nullità della impugnata sentenza della CTR, per non essersi pronunciata, in violazione degli articolo 112 e 132 c.p.c., e non aver rilevato che la fattispecie oggetto di causa non rientra nella previsione di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b , del Tuir, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, bensì nella previsione di cui all'articolo 67, comma 1, lett. a , del Tuir. 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, il contribuente censura la violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 53 e degli articolo 324 e 329 c.p.c., e comunque l'omessa pronuncia in materia del giudice dell'appello, per avere la CTR confermato integralmente l'atto impositivo, sebbene la stessa Agenzia delle Entrate avesse ammesso di essere incorsa in errore, applicando un'aliquota eccessiva di tassazione sulla plusvalenza contestata al contribuente. 4. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, R.F. ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 10, della legge numero 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla sezione tributaria del Giudice di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza proposta da R.F., e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.