Espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione e “liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti”

Per la S.C. non vi sarebbe alcuna ragione di dubitare che le disposizioni previste dall’articolo 2918 c.c. siano applicabili anche in caso di pignoramento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti, quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazione o di affitto.

Nella controversia in oggetto, il Collegio evidenzia come «l'efficacia della cessione dei crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2918 c.c.», poichè le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai soli crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, «idonei a regolare l'opponibilità, ai creditori che procedono in via esecutiva, delle cessioni operate dal debitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente». Inoltre, secondo i giudici di legittimità le disposizioni di cui all'articolo cit. devono ritenersi operanti «in tutti i casi in cui venga in discussione l'efficacia, nei confronti dei creditori procedenti in sede esecutiva, di una cessione o di una “liberazione” di crediti derivanti da contratti di locazione sia nei casi in cui si tratti di pignoramento diretto dei crediti per canoni, sia nei casi in cui l'espropriazione dei canoni sia la conseguenza del pignoramento del bene locato, quali frutti di esso ai quali, ai sensi dell'articolo 2912 c.c., si estende il pignoramento stesso». Ne consegue che «le disposizioni di cui all'articolo 2918 c.c., destinate a regolare gli effetti del pignoramento, in particolare con riguardo all'opponibilità ai creditori, in sede di espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione, dei fatti estintivi/modificativi di tali crediti, ove ancora non scaduti alla data del pignoramento, sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti, sia in caso di espropriazione del bene locato che si estenda agli stessi, quali frutti, ai sensi dell'articolo 2912 c.c. l'espressione “liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti” riguarda ogni ipotesi di estinzione dei suddetti crediti, quindi anche il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e la eventuale remissione del relativo debito».

Presidente Rubino – Relatore Tatangelo Fatti di causa Umbria Energy S.p.A. ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice omissis soc. coop. nei confronti della omissis S.r.l. a titolo di canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di azienda. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, precisando di avere già estinto il proprio debito, anche in relazione ai canoni successivi al pignoramento, fino alla data di cessazione del contratto di affitto ancora in corso. Il giudice dell'esecuzione ha assegnato alla società creditrice procedente l'importo complessivo di Euro 140.814,15, in relazione ai canoni maturati e maturandi. La società terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione. L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Perugia, il quale ha riconosciuto l'efficacia della liberazione della società affittuaria, in relazione ai canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento, per il solo anno successivo a quest'ultimo e, quindi, limitato l'efficacia dell'assegnazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2015. Ricorre la omissis S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Umbria Energy S.p.A Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis.1 c.p.c Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2918 c.c. al pignoramento diretto di crediti articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione agli articolo 2918,2924,1605 e 2812 c.c. . Il tribunale ha ritenuto opponibile al creditore procedente l'estinzione anticipata dei crediti pignorati, per i canoni di affitto di azienda non ancora maturati al momento del pignoramento, limitatamente al periodo di un anno successivo allo stesso, ai sensi dell'articolo 2918 c.c La società ricorrente sostiene che tale ultima disposizione non sarebbe in realtà applicabile alla fattispecie del pignoramento diretto del credito relativo ai canoni, essendo a suo dire dettata esclusivamente per l'ipotesi di espropriazione dei beni locati, al fine di disciplinare i rapporti con il conduttore degli stessi. Il ricorso è infondato. Non vi è, infatti, ragione di dubitare che le disposizioni dettate dall'articolo 2918 c.c. siano applicabili anche in caso di pignoramento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazione o di affitto, per le ragioni che seguono. 1.1 In primo luogo, l'applicabilità dell'articolo 2918 c.c. al pignoramento diretto di crediti è certamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare. Come ricorda la stessa parte ricorrente, alle disposizioni di cui all'articolo 2918 c.c. è stato addirittura riconosciuto il carattere di principi generali, tanto da essere ritenute applicabili in via analogica in tutti i casi di pignoramento di crediti futuri, anche non derivanti da rapporto di locazione cfr., Cass. Sez. L, Sentenza numero 15141 del 26/10/2002 ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, ex articolo 2914 c.c., numero 2, occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, ex articolo 2918 c.c., purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento . In altri termini, secondo l'indirizzo appena richiamato, l'efficacia della cessione dei crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2918 c.c., in quanto le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai soli crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, idonei a regolare l'opponibilità, ai creditori che procedono in via esecutiva, delle cessioni operate dal debitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente. Ciò, evidentemente, proprio sul presupposto che esse siano applicabili in tutti i casi di pignoramento, anche diretto, di quei crediti. La concreta applicabilità dell'articolo 2918 c.c. al pignoramento diretto dei crediti derivanti da rapporto di locazione e/o affitto di azienda non è, del resto, mai stata messa in dubbio da questa Corte, nei casi in cui si è occupata di fattispecie di tal genere per il riconoscimento quanto meno implicito di tale applicabilità, si vedano, infatti, ad es. Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 40762 del 20/12/2021 Cass., Sez. 3, Sentenza numero 25945 del 15/10/2019 Sez. 3, Sentenza numero 26701 del 23/10/2018, Rv. 651167 - 01 . 1.2 Ulteriori argomenti a conforto delle conclusioni fin qui esposte si ricavano dalla stessa sistematica del codice civile. L'articolo 2918 c.c. è, infatti, inserito, nell'ambito del titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti del codice civile, al capo II Dell'esecuzione forzata , sezione I Dell'espropriazione , nel paragrafo 2, intitolato Degli effetti del pignoramento , e non vi è alcuna disposizione espressa che ne limiti l'applicabilità ad una particolare tipologia di pignoramento. Inoltre, l'articolo 2918 c.c., nell'ambito del paragrafo indicato, segue immediatamente l'articolo 2917 c.c., il quale disciplina espressamente l'ipotesi di estinzione, per qualunque causa, dei crediti oggetto di pignoramento diretto. Le disposizioni di cui all'articolo 2918 c.c. devono pertanto ritenersi operanti in tutti i casi in cui venga in discussione l'efficacia, nei confronti dei creditori procedenti in sede esecutiva, di una cessione o di una liberazione di crediti derivanti da contratti di locazione sia nei casi in cui si tratti di pignoramento diretto dei crediti per canoni, sia nei casi in cui l'espropriazione dei canoni sia la conseguenza del pignoramento del bene locato, quali frutti di esso ai quali, ai sensi dell'articolo 2912 c.c., si estende il pignoramento stesso. Non parrebbe, del resto, ragionevolmente spiegabile in mancanza di una espressa limitazione della legge un diverso regime di opponibilità ai creditori per il caso di pignoramento diretto dei crediti da canoni di locazione e per il caso di pignoramento esteso a tali canoni in virtù dell'articolo 2912 c.c Si tratta, in entrambi i casi, di crediti assoggettati ad espropriazione forzata, per i quali si pongono in termini identici le medesime esigenze che tende a perseguire l'articolo 2918 c.c., vale a dire prevenire e scongiurare possibili abusi perpetrati da locatore e conduttore ai danni dei creditori del primo, mediante la previsione di rigorose limitazioni in tema di opponibilità ai creditori del locatore di alcuni fatti estintivi dell'obbligazione relativa ai canoni, ritenuti dal legislatore anomali, in linea generale e astratta, se non addirittura sospetti , quali la cessione e l'estinzione anticipata di crediti non ancora maturati e la cui scadenza risulta differita nel tempo. Ne' potrebbe ritenersi conferente, in senso contrario, il richiamo operato nel ricorso ad una pretesa correlazione tra l'ambito di applicabilità dell'articolo 2918 c.c. e dell'articolo 2924 c.c. nonché degli articolo 1605 e 2812 c.c. è sufficiente osservare, in proposito, che, mentre l'articolo 2918 c.c. è direttamente inserito, come già chiarito, nel paragrafo 2 della sezione I del capo II del titolo IV, dedicato specificamente alla disciplina Degli effetti del pignoramento , l'articolo 2924 c.c. si trova invece inserito nel paragrafo 3, che regola gli Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione , mentre le ulteriori disposizioni evocate sono dettate in tema di locazione e di ipoteca. 1.3 Deve poi escludersi che l'espressione liberazione intenda riferirsi alla sola ipotesi della remissione del debito, senza comprendere il pagamento anticipato, come sostiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c La questione non è stata in realtà posta con il ricorso il tribunale, nella sentenza impugnata, ha, implicitamente ma inequivocabilmente, ritenuto l'espressione liberazione comprensiva di qualsiasi causa di estinzione del credito, ivi incluso il pagamento anticipato, e la società ricorrente non ha contestato specificamente tale affermazione nel ricorso, ma solo, tardivamente, nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c. sul punto si è, quindi, formato il giudicato interno. In ogni caso, sia in considerazione della già ricordata la portata generale delle disposizioni di cui all'articolo 2918 c.c. che per il carattere semantico ampio della stessa espressione utilizzata dal legislatore cessioni e liberazioni , idonea a ricomprendere ogni ipotesi di perdita della titolarità di crediti non ancora scaduti da parte del debitore esecutato, a giudizio della Corte deve ritenersi che le predette disposizioni operino effettivamente per tutte le cause di estinzione dei crediti futuri oggetto di espropriazione, ivi incluso il pagamento anticipato, oltre che per le relative cessioni, non per la sola ipotesi di remissione del debito. 1.4 E' opportuno sottolineare che non coglie nel segno neanche l'argomento della ricorrente, secondo cui l'articolo 2918 c.c. dovrebbe considerarsi applicabile solo in caso di pignoramento di beni immobili locati, facendo esso riferimento alla trascrizione delle cessioni e/o delle liberazioni. Tale argomento risulta, in verità, in contraddizione con le premesse del ricorso stesso, in cui si afferma l'applicabilità dell'articolo 2918 c.c. a tutti i casi di pignoramento di bene fruttifero locato, mobile o immobile che sia. In ogni caso, il riferimento alla trascrizione non può affatto ritenersi di ostacolo all'interpretazione della norma fin qui sostenuta la trascrizione sarà, infatti, necessaria per il solo caso di cessioni e liberazioni relative a crediti derivanti da locazioni immobiliari, mentre per i crediti derivanti da locazioni mobiliari varranno esclusivamente gli altri criteri previsti dalla disposizione. 1.5 In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto le disposizioni di cui all'articolo 2918 c.c., destinate a regolare gli effetti del pignoramento, in particolare con riguardo all'opponibilità ai creditori, in sede di espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione, dei fatti estintivi/modificativi di tali crediti, ove ancora non scaduti alla data del pignoramento, sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti, sia in caso di espropriazione del bene locato che si estenda agli stessi, quali frutti, ai sensi dell'articolo 2912 c.c. l'espressione liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti riguarda ogni ipotesi di estinzione dei suddetti crediti, quindi anche il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e la eventuale remissione del relativo debito. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.