La Cassazione ha precisato che il terzo venditore convenuto in giudizio dal mandante-proprietario con l’azione di rivendicazione non può difendersi chiedendo la condanna del mandatario infedele alla consegna dei beni acquistati ex articolo 1713 c.c. questa obbligazione deriva dal contratto di mandato a cui il venditore è estraneo.
Galeotti furono quei libri… Galeotto fu il libro che nella Divina Commedia fece innamorare Paolo e Francesca, arrecando loro non poche tribolazioni. E, pur generando un amore ben meno forte e duraturo, parecchie tribolazioni hanno provocato anche i libri da collezione venduti dallo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. al sig. M.D.D. L'alienazione dei volumi ha infatti scatenato una vera e propria guerra giudiziaria. Nel 2010, asserendo che il sig. M.D.D. avesse agito quale suo mandatario senza rappresentanza , la sig.ra M.K ha depositato ricorso monitorio avanti al Tribunale di Bergamo nei confronti dello Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e dei soci per ottenere ex articolo 948 c.c. la consegna di alcuni libri o, in alternativa, la condanna al pagamento della somma di € 168.000, oltre accessori e spese. Il decreto ingiuntivo è stato emesso, ma è stato opposto dallo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e dai soci, sul presupposto dell'avvenuta consegna dei libri al sig. M.D.D. Notificato l'atto di citazione in opposizione, i terzi venditori, in preda al panico da condanna, non si sono però fermati hanno instaurato avanti al Tribunale di Bergamo una nuova causa per chiedere che, in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. M.D.D., quale possessore dei libri, fosse condannato a manlevarli dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli, trasferendo i libri alla sig.ra M.K. ex articolo 1713 c.c. oppure a loro per la successiva consegna alla sig.ra M.K. ex articolo 948 c.c. Il procedimento non è stato riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda proposta nei confronti del sig. M.D.D. è stata rigettata in primo e in secondo grado. Le corti di merito hanno escluso che lo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e i soci potessero avvalersi dell' articolo 1713 c.c. per chiedere al mandatario infedele sig. M.D.D. l'adempimento dell' obbligo di consegnare alla mandante sig.ra M.K. ciò che aveva acquisito nell'esecuzione dell'incarico ove fossero stati soccombenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque condannati alla consegna dei libri alla sig.ra M.K. ex articolo 948 c.c. , gli attori avrebbero soltanto potuto agire nei confronti del sig. M.D.D. per ottenere la ripetizione degli oggetti indebitamente consegnati ex articolo 2033 cod. civ. e il risarcimento dei danni. Nel frattempo, era giunta la notizia dell'esito favorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo era stato revocato e la pronuncia del Tribunale di Bergamo era stata confermata in appello. Esito favorevole sì, ma non ancora definitivo la sig.ra M.K. aveva impugnato la decisione e il giudizio di legittimità era ancora in corso. Ecco che, sempre il terribile panico da condanna, ha indotto lo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e i soci a tentare un'ultima mossa ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva rigettato la loro domanda nei confronti del sig. M.D.D., asserito mandatario senza rappresentanza infedele. …il mandatario fu infedele e i terzi venditori forse nella tribolazione. Secondo i ricorrenti, l'obbligo del mandatario senza rappresentanza ex articolo 1713 c.c. di trasferire al mandante ciò che ha acquistato dal terzo in esecuzione dell'incarico è suscettibile di rilevare anche al di fuori dell'ambito contrattuale, stante il principio dell'apparenza del diritto. Pertanto, se il mandante-proprietario agisce ex articolo 948 c.c. verso il terzo venditore per ottenere la disponibilità beni, quest'ultimo può chiedere che il mandatario a cui li ha consegnati venga condannato ad adempiere l'obbligazione ex articolo 1713 c.c. La ricostruzione, tuttavia, non è stata avallata dalla Corte di Cassazione. Con l'ordinanza numero 35162 del 30 novembre 2022, i Giudici di legittimità hanno affermato che il contratto di mandato e l' azione di rivendicazione si collocano su piani diversi pertanto, il terzo venditore convenuto in giudizio dal mandante-proprietario ex articolo 948 c.c. non può difendersi chiedendo la condanna del mandatario all'adempimento dell'obbligazione ex articolo 1713 c.c., posto che quest'ultima deriva da un contratto a cui è estraneo. Insomma, la sentenza impugnata è stata confermata, con una verosimile conseguenza in attesa del parere della Suprema Corte sulla pronuncia che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e i soci saranno ancora nella tribolazione. Ma, fermiamoci un attimo tutta questa inquietudine è motivata? La risposta parrebbe negativa. Se, come emerge dalla sintesi dei fatti contenuta nella decisione di legittimità, lo Studio Bibliografico V.L. s.a.s. e i soci hanno consegnato i libri al sig. M.D.D. prima di essere convenuti in giudizio dalla sig.ra M.K., l'azione di rivendicazione verrà senz'altro rigettata per carenza di legittimazione passiva e nessun obbligo sarà configurabile a loro carico. Invero, ai sensi dell' articolo 948, 1° comma, c.c. , “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede” e soltanto chi abbia cessato di possederla o detenerla per fatto proprio dopo la proposizione della domanda è “obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”. Chissà allora che, per placare questi terzi venditori tanto in ansia per lo sfortunato incontro con un mandatario infedele, possa forse bastare uno sguardo al codice civile.
Presidente Sestini – Relatore Graziosi Rilevato che I ricorrenti offrono una complessa ricostruzione della vicenda, che può riassumersi come segue. S.B.V.L. s.a.s. di L.M. & C. nell'anno 2003 vendette a D.D.M. dei volumi da collezione, per un prezzo di Euro 55.800 fra essi ve ne era uno che appariva attribuibile ad C.A Oltre due anni dopo il D.D. contestò alla società che tale libro fosse attribuibile al pittore, chiedendo pertanto il rimborso, a titolo di danno, di Euro 10.000, previa restituzione dell'opera, ma trovando resistenza in controparte. Per quanto qui interessa, ne insorsero cause, che, riunite, il Tribunale di Milano, con sentenza numero 1243/2012, risolse a favore della società il D.D. propose appello, che la Corte d'appello di Milano dichiarò inammissibile avverso la relativa ordinanza il D.D. ricorse per cassazione - R.G. 19042/2013 -. Frattanto, nel 2010, nei confronti della società nonché di L.M. e di C.P., dal Tribunale di Bergamo fu emesso decreto ingiuntivo, su ricorso di K.M. - coniuge del D.D. -, intimante di consegnarle una serie di libri o, in alternativa, la somma di Euro 168.000 oltre accessori e spese gli intimati si opposero e il Tribunale accolse l'opposizione con sentenza numero 2604/2015 la soccombente si appellò alla Corte d'appello di Brescia, che respinse il gravame con sentenza numero 1613/2017, contro la quale K.M. propose ricorso per cassazione. Nel 2011, intanto, gli attuali ricorrenti si rivolsero ancora al Tribunale di Bergamo chiedendo che, previa riunione di tale ulteriore causa ex articolo 274 c.p.c. alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, fosse dichiarato obbligato e condannato il D.D., quale acquirente ed effettivo possessore dei libri de quibus, nel denegato caso di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, a manlevare gli attori dalle pregiudizievoli conseguenze. Il Tribunale, non essendo state riunite le due cause, con sentenza numero 3155/2016, rigettò la domanda attorea. La società, la L. e il C. proposero appello, cui il D.D. resistette. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16 luglio 2019, ha rigettato il gravame è avverso quest'ultima sentenza che la società, la L. e il C. hanno proposto ricorso, basato su un unico motivo - illustrato pure con memoria ove, tra l'altro, si afferma che il ricorso del D.D. avverso la sentenza milanese sarebbe stato respinto da questa Suprema Corte mentre il ricorso della K. nell'altra causa non sarebbe ancora stato deciso -, da cui si è difeso con controricorso il D.D., presentando anche ricorso incidentale condizionato. Considerato che 1. L'unico motivo denuncia, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1703, 1705, 1706 e 1713 c.p.c. e in particolare con riferimento all' articolo 948 c.c. . Si assume che gli obblighi del mandatario nei confronti del mandante stabiliti dall' articolo 1713 c.c. dovrebbero essere contestualizzati con altre norme, ovvero l'articolo 1705 c.p.c. sul mandato senza rappresentanza e - soprattutto - l' articolo 948 c.c. sull'azione di rivendicazione del proprietario o preteso tale e i relativi obblighi del convenuto in tal caso. I ricorrenti asseriscono di aver avviato la presente causa unicamente per l'ipotesi che le domande della K. - coniuge del D.D. - potessero essere accolte, e quindi fosse ritenuta sussistente una fattispecie di mandato senza rappresentanza ex articolo 1705 c.c. , in cui il D.D., agendo appunto in nome proprio, avrebbe assunto obbligazioni verso terzi - gli attuali ricorrenti - e la mandante K. avrebbe esercitato i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, ed in particolare l'azione di rivendicazione dei beni ai sensi dell' articolo 948 c.c. . Nel caso di rivendica, infatti, il convenuto sarebbe obbligato a recuperare la cosa per l'attore a proprie spese le domande degli attuali ricorrenti verso il D.D. sarebbero state proprio dirette a far fronte agli obblighi posti dalla legge a carico della parte convenuta nell'azione di rivendicazione dei beni proposta nei loro confronti dal presunto proprietario di questi, solo in tale ottica adducendo che il mandatario D.D. non avesse adempiuto alle obbligazioni impostegli dall' articolo 1713 c.c. . Osservano i ricorrenti che nel mandato senza rappresentanza il mandatario in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi sanno del mandato i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante il mandato senza rappresentanza è un negozio ad effetti esclusivamente obbligatori, per cui non genera l'acquisto diretto da parte del mandante dei beni acquistati dal mandatario, occorrendo da quest'ultimo un atto di trasferimento. Nel caso in esame, l'avvenuta consegna dei libri de quibus al presunto mandatario comporterebbe l'obbligo del D.D. di trasferire i libri alla mandante rispetto all'atto di trasferimento non potrebbe essere negato l'interesse e/o il diritto del terzo, a che l'adempimento avvenga regolarmente, giacché, in tal caso, il mandatario incorrerebbe nella responsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell'obbligo nascente dal mandato, a norma dell' articolo 1703 c.c. . Detto adempimento non potrebbe rilevare soltanto nell'ambito contrattuale. Infatti il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, potrebbe essere invocato, in tema di mandato, nei confronti dell'apparente mandatario dal terzo che abbia, in buona fede, agito con il medesimo e questo principio generale dovrebbe essere coordinato con gli articolo 1706 e 948 c.c. che attribuiscono al mandante la rivendicazione dei beni mobili acquistati per suo conto dal mandatario che agì in nome proprio, azione che presuppone l'immediato trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sulle cose dall'alienante al mandante . Sulla base di tale normativa si dovrebbe presumere che, per i beni mobili acquistati in nome proprio dal mandatario, si attuino due distinti trasferimenti logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei, l'uno dal terzo al mandante sic , e l'altro dal mandatario al mandante . Laddove, come sostenuto nel caso , l'ultimo trasferimento, dal mandatario D.D. alla mandante K., sia stato omesso e per l'omissione la mandante agisca in rivendicazione verso il terzo alienante, risulterebbe legittima l'azione dell'alienante verso il mandatario perché quest'ultimo sia condannato ad adempiere la obbligazione impostagli dal mandato e di cui all' articolo 1713 c.c. vi sarebbe dunque un interesse diretto ed immediato in capo al terzo, proprio per paralizzare e/o neutralizzare la rivendica del mandante proposta avverso il terzo ex articolo 948 c.c. . Pertanto la domanda avanzata davanti ai giudici di merito sarebbe stata duplice ed alternativa, ma sempre diretta a tal fine , ovvero condannare il D.D. a consegnare tutti i libri alla mandante K. o in alternativa condannare il D.D. a riconsegnare tutti i libri all'alienante perché questa, a sua volta, potesse fronteggiare l'azione di rivendica diretta avanzata dalla K., la prima domanda fondandosi sull' articolo 1713 c.c. e la seconda sull' articolo 948 c.c. ove si sancisce che la cosa il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese . Lamentano quindi i ricorrenti che i giudici di merito non abbiano esaminato la fattispecie del mandato senza rappresentanza e abbiano mal interpretato la domanda degli attuali ricorrenti, non qualificabile come rnanleva e/o garanzia impropria, bensì fondante la propria specifica e corretta giustificazione, e fonte, nei particolari meccanismi esecutivi del mandato senza rappresentanza . e ancor più particolarmente nelle obbligazioni poste a carico della parte convenuta in giudizio con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c. . 2. A prescindere - per l'esito di questo ricorso cui si verrà tra poco giungere dalla questione di carente interesse processuale che potrebbe insorgere in relazione all'evoluzione di altre cause, si deve rilevare che nella esposizione della vicenda processuale i ricorrenti hanno asserito di avere promosso la presente causa per tenersi indenni dagli eventuali effetti pregiudizievoli dell'accoglimento della domanda avanzata dalla K. nei loro confronti nella causa monitoriamente avviata davanti allo stesso Tribunale di Bergamo, avendo consegnato tutti i libri oggetto della domanda della K. al D.D. essi quindi avevano, quando la causa fu incamerata, precisate le conclusioni nel senso che, disposta preventivamente la riunione ex articolo 274 c.p.c. , si dichiarasse obbligato e fosse condannato il D.D. quale acquirente ed effettivo possessore dei beni libri di cui è causa, nel caso negato - di conferma del decreto ingiuntivo ., a manlevare . gli attori dalle eventuali conseguenze pregiudicevoli sic tutte rivenienti dalle domande. K., anche nell'ipotesi di accoglimento solo parziale delle medesime ricorso, pagine 10-11 . Non vi è altra indicazione sul contenuto dell'atto introduttivo in primo grado. Non si comprende, dunque, la critica mossa alla sentenza d'appello laddove avrebbe erroneamente riconosciuto la domanda degli attuali ricorrenti come domanda di manleva. Di tutti gli argomenti dispiegati nel presente motivo sulla base della normativa del mandato e della rivendica si ha emersione solo nella descrizione del contenuto dell'appello ricorso, pagine 12-14 . Il ricorso pertanto potrebbe cadere nella inammissibilità in quanto non consente, rispettando l' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 3, di conoscere quale era il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, e se allora quello che era stato prospettato nell'atto d'appello costituiva un novum oppure una legittima riproposizione delle tematiche del primo atto. 3. Peraltro, mettendo in disparte quanto fin qui rilevato, emerge che gli stessi ricorrenti, descrivendo il contenuto dell'appello, lo mostrano imperniato sull' articolo 1713 c.c. , lamentando che il primo giudice non avrebbe tenuto in conto delle conseguenze dell'inadempimento del mandatario dell'obbligo, previsto in tale norma, di rimettergli al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato , peraltro giungendo a lamentare che la K. aveva esercitato un'azione di rivendica nei loro confronti avente ad oggetto tutto quanto ricevuto a causa del mandato dal D.D La corte territoriale ha fondato il rigetto sulla estraneità degli attuali ricorrenti al contratto di mandato, assumendo che solo il mandante può chiedere al mandatario il rispetto degli obblighi nascenti dall' articolo 1713 c.c. , e che, se il mandante agisce nei confronti della parte venditrice, quest'ultima può certamente opporgli di avere consegnato la cosa al mandatario - difesa che . è stata, appunto, oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - e qualora venga in ogni caso condannata alla consegna potrà agire presso il mandatario per la restituzione di quanto consegnato, proponendo la domanda di indebito soggettivo ovvero per ottenere il risarcimento del danno patito, ma non potrà in alcun modo ottenere siffatte condanne ponendo come fondamento del suo diritto gli obblighi nascenti dal rapporto di mandato, né potrà chiedere, in relazione alla obbligazione specifica portata dall' articolo 1713 c.c. , che il mandatario venga condannato a consegnare i libri direttamente al proprio mandante di qui l'assenza di ogni manleva o garanzia. 4. In effetti, a ben guardare e a tacer d'altro, i ricorrenti tentano di entrare nel contratto di mandato per una tattica difensiva insorta dal fatto che l'azione di rivendica ex articolo 948 c.c. prescinde da ogni legame contrattuale dell'attore con il convenuto - è tipica azione reale -, per CUI la K. ha potuto esercitarla nei loro confronti, e ciò prescinde, naturalmente, dalla fondatezza o meno dell'azione nel concreto. Siffatta tattica è però palesemente forzata e quindi scorretta. Essendo estranei al contratto di mandato, i ricorrenti non possono invero avvalersi della relativa normativa. Non possono, pertanto, difendersi nell'azione di rivendica mediante l'esistenza di un contratto a cui sono terzi. L'esistenza di tale contratto, poi, a sua volta non incide sull'azione di rivendica, che si colloca su un piano ad essa completamente diverso ed estraneo. Quel che in realtà è stato tentato dagli attuali ricorrenti nei confronti del D.D. sarebbe proprio riconducibile a un patto di manleva o di garanzia impropria, il quale avrebbe potuto eventualmente sussistere se nel contratto di compravendita stipulato tra il D.D. acquirente e gli attuali ricorrenti alienanti fosse stata inserita - creando così un negozio misto o comunque atipico - una clausola obbligante il D.D. a garantire gli alienanti da un'eventuale futura azione della K. avverso gli alienanti stessi, ma di questo non vi è traccia alcuna nella controversia. 5. La risposta che ha dato il giudice d'appello è allora, in sostanza, condivisibile, e comunque il ricorso è infondato, il che ictu oculi rende il ricorso incidentale privo di interesse, vale a dire lo assorbe. Le spese di lite meritano compensazione per la spiccata e quanto mai evidente peculiarità della vicenda. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 numero 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.