Impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale: il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia, avente ad oggetto la richiesta da parte di una condomina di dichiarare la nullità della delibera condominiale.

Il Collegio ricorda a riguardo che «la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» Cass. numero 9068/2022 numero 19250/2021 numero 15434/2020 . Inoltre, in tema di competenza per valore, l'articolo 12, comma 1, c.p.c. – per il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, quindi, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa Cass. numero 2850/2018 numero 2737/2012 numero 21529/2004 . Ne consegue che «nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di Condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione».

Presidente Orilia – Relatore Bertuzzi Fatto La Corte, letto il ricorso per regolamento di competenza proposto da A.A.M. nei confronti dell'ordinanza del 10. 9. 2021 del Tribunale di Bari, che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace letto il controricorso del condominio lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevato che l'ordinanza impugnata è stata emessa nel giudizio promosso dalla A. al fine di dichiarare la nullità, per violazione degli articolo 1223 e 1226 c.c., della delibera con cui, in data 25. 6. 2019, l'assemblea del condominio di omissis aveva ripartito tra i condomini la somma al cui pagamento il condominio era stato condannato da una sentenza del tribunale, chiedendo, per l'effetto, che fosse accertata la non debenza da parte dell'attrice della somma posta a suo carico che il tribunale in particolare ha motivato la propria pronuncia di incompetenza in ragione dell'ammontare della somma addebitata alla ricorrente, pari a Euro 636,12, rilevando che nei giudizi aventi ad oggetto le domande di annullamento o di nullità di delibere del condominio il valore della causa, ai fini della competenza, va considerato con riferimento all'importo addebitato dalla delibera alla parte attrice e dalla stessa contestato, e non all'ammontare complessivo risultante dal riparto approvato dall'assemblea, che nella specie era pari a Euro 9.435,86 che il regolamento censura tale decisione per violazione degli articolo 7-9 E 10 c.p.c., assumendo che la determinazione del valore della causa andava compiuta in relazione alla domanda dell'attrice di nullità della delibera, diretta, in quanto tale, a rimuovere la stessa nella sua interezza e non con riferimento all'importo addebitatole, sicché esso andava individuato nell'importo complessivo della spesa su cui la delibera condominiale aveva disposto la ripartizione, rientrante nella competenza del tribunale che Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Alessandro Pepe, nelle conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso ritenuto che he il regolamento di competenza è fondato che, secondo un orientamento di questa Corte, che risulta seguito dall'ordinanza impugnata, nel tempo divenuto prevalente, ai fini della determinazione del valore della causa di annullamento o nullità delle delibere dell'assemblea di condominio in tema di ripartizione della spesa, anche se il condomino agisce per sentire dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, occorre fare riferimento all'importo contestato ex articolo 12 c.p.c. , relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre avere riguardo al thema decidendum , invece che al quid disputandum , con la conseguenza che l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa Cass. numero 6363 del 2010 Cass. numero 16898 del 2013 Cass. numero 21227 del 2018 che tuttavia di recente, sul solco di arresti di segno contrario Cass. numero 1201 del 2010 Cass. numero 23559 del 2007 Cass. numero 6617 del 2004 Cass. numero 8447 del 2000 , si è tuttavia sostenuto che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro Cass. numero 9068 del 2022 Cass. numero 19250 del 2021 Cass. numero 15434 del 2020 che le ragioni addotte da quest'ultimo orientamento appaiono convincenti, meritando condivisione, da un lato, il rilievo che, producendo la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale sempre un effetto caducatorio unitario, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, la domanda di impugnazione proposta dal singolo non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione cfr. Cass. numero 15434 del 2020 , dall'altro la considerazione che tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'articolo 12, comma 1, c.p.c. - per il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa Cass. numero 2850 del 2018 Cass. numero 2737 del 2012 Cass. numero 21529 del 2004 che, alla luce delle suddette ragioni e delle conformi e motivate conclusioni del Pubblico Ministero, va affermato il principio che nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione che, pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e declaratoria della competenza del Tribunale di Bari, che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'articolo 50 c.p.c., provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento. P. Q. M. La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. Fissa il termine di cui all'articolo 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio.