La Sezione V della riforma civile “Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo” è composta da 6 articoli e contiene disposizioni in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo.
Si assegna ai notai la possibilità di esercitare talune funzioni amministrative, mentre, in ordine al procedimento esecutivo, si interviene sulla legislazione speciale nella finalità di coordinarne il contenuto con l'abolizione della formula esecutiva e prevedendo la soppressione delle disposizioni che prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva. Infine, è istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie. Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione. In merito alla volontaria giurisdizione l'articolo 1, comma 13, lett. b della legge delega ha prescritto di «prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni». Tra i settori oggetto di trasferimento di funzioni la riforma ha individuato quello delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un beneficiario di misure di protezione. L'articolo 21, comma 1, statuisce, quindi, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato, un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi per oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante. Ai fini dell'istruttoria, il notaio può farsi assistere da consulenti, e assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario nel caso di beni ereditari, se redatto, il legatario nell'ipotesi in cui l'istanza di autorizzazione a vendere riguardi l'oggetto di un legato di specie comma 2 . E' inoltre previsto che, ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determini le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo comma 3 . Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio deve essere comunicato, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al P.M. presso il medesimo tribunale comma 4 . Ciò ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie annotazione nel registro delle tutele , per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare, sul modello dell'articolo 742 c.p.comma e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca , per consentire l'impugnazione da parte del P.M. Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio può essere impugnato innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di rito civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e acquista efficacia, decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo. Non è consentito al notaio concedere la provvisoria esecutività del provvedimento che potrà essere chiesta all'autorità giudiziaria e restano in ogni caso riservate all'autorità giudiziaria le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, alla continuazione dell'impresa commerciale. La nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio dell'autorizzazione, venendosi di fatto a creare un doppio binario, poiché l'interessato potrà, in modo alternativo, rivolgersi al notaio o al giudice. Modifiche alla legge notarile. L'articolo 22 interviene sulla legge notarile l. numero 89/1913 attribuendo al notaio che procede alla stipula dell'atto la competenza a nominare un interprete quando una delle parti che deve stipulare sia priva dell'udito e non sappia leggere. Prima tale nomina poteva essere effettuata solo dal presidente del tribunale. La riforma aggiunge la competenza notarile a quella dell'autorità giudiziaria, che non viene meno. Attribuzione ai notai di competenze in tema di riabilitazione del debitore. L'articolo 23 attribuisce al notaio la competenza a disporre, su richiesta dell'interessato, la riabilitazione del debitore protestato si è intervenuto sulla l. numero 108/1996 per attribuire anche al notaio una competenza che prima la legge assegna al solo presidente di tribunale, cioè la possibilità di accordare la riabilitazione al debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale è stato levato il protesto e non ne abbia subito un ulteriore nel corso dell'anno. Modifiche alla disciplina di semplificazione dei riti civili. L'articolo 24 interviene sul d.lgs. numero 150/2011 , in ordine alla semplificazione dei riti civili, con finalità di coordinamento commi 1 e 2 e per dare attuazione alla delega in ordine alla disciplina del rito applicabile ai procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto UE e dalle convenzioni internazionali comma 3 . In particolare il comma 1 interviene sull' articolo 13 del d.lgs. numero 150/2011 , che disciplina il procedimento per l' opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato , coordinando quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. numero 149 stesso, che ha attribuito anche al notaio, oltre che al presidente del tribunale, la competenza a concedere la riabilitazione al debitore protestato il comma 2 interviene sul rito da applicare alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria , di cui all' articolo 30 del d. lgs. numero 150/2011 , sostituendo al rito sommario di cognizione il rito semplificato di cognizione il comma 3 inserisce un nuovo articolo 30- bis al d.lgs. numero 150/2011, in attuazione della delega che ha prescritto di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea, regolando i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato il Governo non ha novellato l'articolo 30 ma ha inserito il nuovo articolo 30-bis, rubricato “Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali”. Per tutti i procedimenti indicati dall'articolo 30-bis è competente la Corte d'appello, le cui decisioni sono impugnabili in Cassazione per i motivi ex articolo 360 c.p.comma comma 6 . Modifiche allo stato civile. L'articolo 25, nell'ottica di semplificazione, modifica gli articolo 95, 98 e 99 del D.P.R. numero 396/2000 in tema di stato civile la specificazione introdotta all'articolo 95, comma 1, lascia alla competenza dell'A.G. la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito “al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis”, si trasferisce all'ufficiale dello stato civile con l'inserimento del comma 2- bis all'articolo 98 l'attività, essenzialmente vincolata, di ricostituzione di un atto distrutto o smarrito nelle sole ipotesi in cui costui disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto, l'introduzione, all'articolo 98, comma 1, del secondo periodo, amplia l' attività di correzione dell'ufficiale dello stato civile, estendendola anche agli atti formati, quando emerga la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti, la modifica dell'articolo 99 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 98 si applichino anche agli atti di competenza dell' autorità diplomatica o consolare , e che, in tal caso, il ricorso in opposizione sia proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto. Esecuzione forzata. L'articolo 26 contiene alcune disposizioni di coordinamento, adeguando, al principio dell'abolizione della formula esecutiva, la disciplina contenuta in diverse leggi speciali codice di giustizia contabile, codice del processo amministrativo , d.l. numero 137/2020 , convertito con modificazioni dalla l. numero 176/2020 . Poiché il numero delle norme in vigore nell'ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva risultava molto elevato, si è inserita una specifica disposizione che ne prevede l' abrogazione in via generale, ferme restando le disposizioni di cui agli articolo 30 e 30-bis del d.lgs. numero 150/2011 quanto all'esecutività delle sentenze e dei provvedimenti e degli atti stranieri. Banca dati aste giudiziarie. Il comma 6 dell'articolo 26 dà attuazione alla delega per l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di una banca dati delle aste giudiziali . La disposizione istituisce la banca dati articolandola in 3 sezioni esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e vendite in sede fallimentare. La banca dati deve contenere i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione , le relazioni di stima. Come richiesto dalla delega, i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria civile e penale. Quanto a modalità di acquisizione dei dati, modalità di inserimento e esercizio della vigilanza, il comma 6 rinvia a un D.M. Giustizia, da emanarsi di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze. Nei precedenti episodi. Per saperne di più sulla riforma, vai a leggere Riforma civile, 1° episodio le modifiche al codice civile e alle disposizioni attuative e transitorie Riforma civile, 2° episodio le modifiche al Codice di procedura civile Riforma civile, 3° episodio novità per le disposizioni di attuazione al codice di rito Riforma civile, 4° episodio PCT, notifiche via PEC, pagamenti su PagoPA Riforma civile, 5° episodio rito semplificato e soppressione della VI sezione civile della Cassazione