Niente benefici ‘prima casa’ se i due appartamenti contigui sono solo iscrivibili come unità immobiliare singola nel catasto

Legittima la pretesa avanzata da un Comune nei confronti di un cittadino. Smentita la tesi adottata dai giudici tributari regionali, i quali avevano ritenuto non valido l’avviso di accertamento emesso dall’ente locale.

Niente benefici ‘prima casa’ se i due immobili posseduti sono sì contigui ma solo potenzialmente iscrivibili come unità singola nel catasto edilizio urbano. All’origine del contenzioso c’è un avviso di accertamento che un Comune notifica a un cittadino per recuperare l’IMU non pagata. Per i giudici tributari, però, la pretesa avanzata dall’ente locale è priva di fondamento. In particolare, in secondo grado viene sottolineato, relativamente ai due immobili oggetto dell’azione del Comune, che «ai fini di godere dell’ aliquota agevolata IMU per la prima casa, anche in relazione ad una unità immobiliare acquistata dal contribuente e contigua a quella già da lui originariamente posseduta, è sufficiente, oltre alla dimora abituale ed anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, la mera iscrivibilità e non anche la effettiva iscrizione, poi comunque successivamente concretizzatasi del complesso abitativo come unità singola nel catasto edilizio urbano». In Cassazione, però, la valutazione compiuta dai giudici tributari regionali viene fortemente contestata dal Comune che, tramite il proprio legale, lamenta sia stata «erroneamente estesa l’ agevolazione IMU per la prima casa ad un complesso residenziale composto da due unità immobiliari sulla base della mera possibilità di loro reductio ad unitatem laddove, al contrario, la normativa riconosce tale agevolazione solo in presenza di una unità immobiliare che sia, allo stato, effettivamente unica, e non tale in astratto». Questa sottolineatura convince i Giudici di Cassazione, i quali ribadiscono, difatti, il principio secondo cui «per fruire dell’agevolazione ‘prima casa’ occorre l’ effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui ». E questo punto fermo non può essere messo in discussione, chiariscono i Giudici, facendo riferimento alla recente decisione con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto «il diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare della suddetta agevolazione», senza, però, intaccare «l’elemento oggettivo per godere del beneficio fiscale» e cioè «l’effettivo accatastamento unitario dei manufatti».

Presidente Succio – Relatore Chiesi Rilevato in fatto e in diritto che il COMUNE DI CIAMPINO notificò ad S.A.P. un avviso di accertamento per riprese I.M.U. relative all'anno 2013 che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza numero 8353/2019, accolse il ricorso che il COMUNE DI CIAMPINO propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza numero 4199/2020, depositata il 22/12/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come relativamente agli immobili oggetto di ripresa, ai fini di godere dell'aliquota agevolata I.M.U. per la prima casa anche in relazione all'unità immobiliare acquistata dal contribuente e contigua a quella già da quello originariamente posseduta, fosse sufficiente, oltre alla dimora abituale ed anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, la mera iscrivibilità e non anche la effettiva iscrizione, poi comunque successivamente concretizzatasi del complesso abitativo come unità singola nel catasto edilizio urbano che avverso tale decisione il COMUNE DI CIAMPINO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo si è costituito, con controricorso illustrato da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., S.A.P. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex articolo 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 della violazione e falsa applicazione del D.L. numero 201 del 2011 , in vigore ratione temporis cfr. ricorso, p. 4 , per avere la C.T.R. erroneamente esteso l'agevolazione I.M.U. prima casa ad un complesso residenziale composto da due unità immobiliari sulla base della mera possibilità di loro reductio ad unitatem laddove, al contrario, l'articolo 13 cit. riconosce tale agevolazione solo in presenza di una unità immobiliare che sia, allo stato, effettivamente unica e non tale in astratto che il motivo è manifestamente fondato che questa Corte Cass., Sez. 6-5, 25.6.2019, numero 17015 ha chiarito che con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dal D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 24 dicembre 2011, numero 214 , si osserva che, secondo quanto anche di recente affermato dalla Corte cfr. Cass. numero 20368/2018 , il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi 3.3. citato D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 3.4. ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, numero 25902 Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, numero 25279 Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, numero 3393 Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011 , per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente 3.5. ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, numero 23833 Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, numero 3011 , condiviso anche dalla Corte costituzionale cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, numero 242 3.6. peraltro, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato 13 del D.L. numero 201 del 2011, con l'aggiunta, ad opera della L. numero 208 del 2015, articolo 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 0a , secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato che tali principi in virtù dei quali, onde fruire dell'agevolazione prima casa , occorre l'effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui sono stati disattesi dalla C.T.R. che non incide su tale soluzione il recente dictum del giudice delle leggi cfr. Corte Cost., 13.10.2022, numero 209 - pure invocato dal controricorrente nella propria memoria ex articolo 380-bis c.p.c. - che si è confrontato, sì, con la previsione contenuta all'articolo 13, comma 2, cit., ma in relazione al profilo soggettivo della fruibilità delle agevolazioni prima casa cfr. la seconda parte del p. 3.4 della motivazione della sentenza numero 17015 del 2019 di questa Corte, innanzi trascritta , mediante il riconoscimento attraverso l'espulsione, dalla norma, del riferimento al nucleo familiare del diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare della suddetta agevolazione, senza invece intaccare l'elemento - per l'appunto - oggettivo ivi contemplato per godere del suddetto beneficio cfr. la prima parte del p. 3.4 della motivazione della decisione suddetta , rilevante nella specie e consistente nell'effettivo accatastamento unitario dei manufatti Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.