Il difensore di un imputato, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, ricorre in Cassazione per l’annullamento della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.
La doglianza è infondata. Il Collegio ricorda a riguardo che in presenza di un'udienza fissata per la decisione del patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, «opera la preclusione alla costituzione di parte civile del danneggiato che, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto l'accordo tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile» Cass. numero 47803/2008 . Analoga identità di ratio sussiste anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato. Inoltre, rispetto ad una specifica udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione pena, «non sussiste ragione giuridica per l'esercizio del diritto della persona danneggiata o persona offesa attraverso la costituzione di parte civile non potendo, in relazione a tale preventivo esito avente ad oggetto l'accordo sanzionatorio decidersi sulla relativa domanda con la conseguenza che l'eventuale ammissione e la conseguente liquidazione delle spese sono illegittime». Per i Giudici di legittimità si tratta di una “ragione” che non è ravvisabile per quella tipologia di udienze in relazione alle quali è prevista la possibilità per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione della pena ma che non sono esclusivamente funzionali a tale decisione. Pertanto, «nel patteggiamento non è preclusa alla persona offesa dal reato la costituzione di parte civile nell'udienza dibattimentale tenutasi a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell'udienza di cui agli articolo 446, comma 1, ult. Parte e 458 c.p.p. fissata dinanzi al giudice per le indagini preliminari, può avere epiloghi diversi da quelli solo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicchè è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in favore di detta parte le spese di costituzione».
Presidente Di Stefano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 gennaio 2022, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a S.M. la pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia articolo 572 c.p. e per quello di lesioni articolo 582, 585, in rel. all'articolo 576, comma 1, numero 5 e 577 comma 1, numero 1 c.p. commessi fino al 19 luglio 2021. Con ordinanza del 22 marzo 2022 il Tribunale ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo prevedendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 950,00 oltre accessori di legge, da versare a favore dello Stato anticipatario. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p. il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile e denuncia violazione di legge, in relazione all'articolo 442, comma 2, c.p.p Rileva che con istanza del 25 gennaio 2022 l'imputato aveva proposto richiesta di applicazione pena che, con il consenso del Pubblico ministero, veniva inviata al Tribunale e inserita nel fascicolo per il dibattimento il giorno 25 gennaio 2022 in vista della prima udienza fissata al giorno seguente 26 gennaio 2022 ragione per cui, a detta udienza, la costituzione di parte civile risultava superflua e illegittima la liquidazione delle spese alla parte civile, costituitasi quando l'oggetto del giudizio era ormai limitato alla decisione sulla richiesta dell'imputato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. Dagli atti risulta che in data 25 gennaio 2022 veniva depositata presso il Tribunale di Termini Imerese, dinanzi al quale era fissata, per il giorno seguente, udienza dibattimentale a seguito di decreto di giudizio immediato, istanza per la definizione del processo con applicazione piena sulla quale, lo stesso giorno, il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso. All'udienza dibattimentale del 26 gennaio 2022, dichiarata l'assenza dell'imputato, il difensore della persona offesa, presente attraverso sostituto processuale, aveva dichiarato di costituirsi parte civile depositando l'atto di costituzione e l'ammissione al gratuito patrocinio. Nel prosieguo dell'udienza, il difensore dell'imputato si era riportato alla richiesta di applicazione pena e aveva insistito per l'accoglimento mentre la parte civile aveva depositato istanza di liquidazione delle spese. Il ricorrente richiama precedenti di questa Corte Sez. 5, numero 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979 numero 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115 , relativi alla richiesta di patteggiamento formulata nel corso dell'udienza preliminare, secondo cui è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento del giudice che abbia liquidato le spese in suo favore, preclusioni che operano solo qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, poiché si ritiene che, in tale evenienza, il danneggiato è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Le decisioni indicate hanno ampliato, con riferimento all'udienza preliminare, la preclusione alla costituzione di parte richiamando i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, sentenza numero 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356 secondo cui in presenza di un'udienza fissata per la decisione del patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, opera la preclusione alla costituzione di parte civile del danneggiato che, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto l'accordo tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. Le Sezioni Unite avevano precisato che, analoga identità di ratio, sussiste anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato. In caso di emissione di decreto di giudizio immediato, l'iter processuale, a norma dell'articolo 446, comma 1, ult. parte e 458 c.p.p., prevede, a pena di decadenza, che la richiesta di definizione del procedimento con applicazione pena sia depositata, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza per la decisione e il cui oggetto è limitato alla verifica dell'accordo tra le parti. Dalla decisione delle Sezioni Unite si ricava, ad avviso del Collegio, il principio che, rispetto ad una specifica udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione pena, e che non può avere conclusione diversa dall'accoglimento/rigetto della richiesta di applicazione pena, non sussiste ragione giuridica per l'esercizio del diritto della persona danneggiata o persona offesa attraverso la costituzione di parte civile non potendo, in relazione a tale preventivato esito alternativo ma unico avente ad oggetto l'accordo sanzionatorio decidersi sulla relativa domanda con la conseguenza che l'eventuale ammissione e la conseguente liquidazione delle spese sono illegittime. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una ragione che non è ravvisabile per quella tipologia di udienze e, nel caso, all'udienza dibattimentale, ordinaria in relazione alle quali è prevista la possibilità per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione della pena ma che non sono esclusivamente funzionali a tale decisione non deve trarre in inganno la concreta dinamica dell'odierna vicenda processuale proveniente da decreto di giudizio immediato tenuto conto che il caso esaminato nella sentenza delle Sezioni Unite faceva riferimento all'udienza che, rispetto ad una richiesta di applicazione pena formulata a fronte di decreto di giudizio immediato, avrebbe comportato la fissazione di un'udienza a ciò espressamente dedicata da parte del giudice delle indagini preliminari, a norma dell'articolo 446, comma 1, ult. parte, e 458 c.p.p., mentre, nel caso in esame, si è in presenza di un'udienza ordinaria di merito rispetto alla quale è stata trattata dal giudice del dibattimento la richiesta, nel frattempo intervenuta, di applicazione pena. Il corretto iter processuale, in vista dell'udienza dibattimentale di merito, prevede la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato e alla persona offesa unitamente alla richiesta del Pubblico Ministero e, prima di dare inizio al dibattimento, nel rispetto delle formalità diò cui all'articolo 78 c.p.p., gli adempimenti funzionali alla costituzione del rapporto processuale tra i quali, come di regola a seguito di emissione di decreto di giudizio immedato, la costituzione di parte civile che presuppone, a cura del giudice, la verifica della correttezza delle notifiche eseguite alla persona offesa oltre che all'imputato. Ed è solo quando sia esaurita tale verifica introduttiva che le parti sono ammesse a formalizzare, se ancora in termini, la propria richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 444 c.p.p Deve rilevarsi che l'udienza dibattimentale di merito, contrassegnata da una precisa scansione processuale che coinvolge tutte le parti e che pone la verifica della regolare costituzione delle stesse come primo compito del giudice, può avere epiloghi diversi da quelli dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di applicazione pena, a differenza dell'udienza di cui all'articolo 447, comma 1, c.p.p. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini o a seguito di opposizione a decreto penale di condanna o a seguito di decreto di giudizio immediato, a norma dell'articolo 446 cit. e 458, comma 1, c.p.p., udienze rispetto alle quali la decisione del giudice, come anticipato, è, in via alternativa, o quella dell'accoglimento della richiesta di applicazione pena o il suo rigetto con la conseguenza che, in tale evenienza, il procedimento o il processo, riprendono il loro corso e la persona offesa o danneggiata dal reato è posta in condizione di esercitare, se il procedimento culmina in una richiesta di rinvio a giudizio nel primo caso e nell'udienza dibattimentale negli altri casi i propri diritti. Accogliere, secondo la prospettazione difensiva svolta con il ricorso, una ricostruzione diversa, peraltro ancorata ad un generico e vago concetto quale quello dell'avvenuta conoscenza della richiesta di applicazione pena, sul quale fa leva il ricorrente avendo depositato il giorno prima dell'udienza la richiesta di applicazione pena presso la cancelleria del giudice dibattimentale, equivale ad introdurre una ipotesi decadenza dalla facoltà di costituirsi parte civile non prevista dal legislatore, decadenza che si realizza in forza dell'attività di una parte e a fronte di una scansione processuale, rigidamente regolata con la previsione di avvisi in vista dell'udienza e verifiche rimesse al giudice sulla corretta formale costituzione del rapporto processuale, nella fase del giudizio. Secondo la struttura del codice di rito nell'ambito del giudizio è legittima la costituzione di parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori sicché, ove, invece, si accolga la richiesta di applicazione pena la parte civile può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta, secondo la previsione recata dall'articolo 442, comma 2, c.p.p. che, come noto, è stato introdotto a seguito di della sentenza della Corte costituzionale numero 443 del 12 ottobre 1990, a fronte dell'originario divieto di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile. Il Giudice delle leggi ha evidenziato come fosse privo di giustificazione il pregiudizio che derivava alla parte civile poiché la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha arrecato danno non poteva essere ricollegata nè ad una determinazione dell'interessato come nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato nè a qualcosa a lui addebitabile ma, soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente esaminata dal giudice, una conclusione addirittura paradossale nel lasciare a carico della parte civile spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale. Deve, dunque affermarsi che, nel patteggiamento, non è preclusa alla persona offesa dal reato la costituzione di parte civile nell'udienza dibattimentale tenutasi a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, anche se la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalizzati, posto che essa, a differenza dell'udienza di cui agli articolo 446, comma 1, ult. parte, e 458 c.p.p. fissata dinanzi al giudice per le indagini preliminari, può avere epiloghi diversi da quelli solo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta stessa, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in favore di detta parte le spese di costituzione. 2.AI rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.