Egli deve però vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato.
Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata dalla difesa avverso il provvedimento con cui era stato disposta, su richiesta delle parti civili, la conversione del sequestro preventivo imposto sui beni degli imputati in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento per un ammontare di 110 mila euro. In particolare, l'inammissibilità sancita dal Tribunale di Milano era fondata sulla carenza di interesse del ricorrente posto che il vincolo era stato imposto sugli immobili appartenenti alla società rappresentata da uno dei coimputati. La questione è giunta dinanzi alla Cassazione. Il ricorrente sostiene infatti di essere proprietario di fatto della società, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio. La pronuncia ricorda in primo luogo che l'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. L'articolo 322 c.p.p. riconosce infatti tale potere esclusivamente all'imputato, al suo difensore, alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. L'articolo 318 c.p.p. invece fa riferimento a chiunque abbia interesse e dunque a tutti coloro i quali possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare. Il provvedimento impugnato ha disatteso tali principi in quanto l'assunto circa la carenza di interesse del ricorrente si fonda su una valutazione parziale ed illogica della produzione documentale della difesa. Anche la giurisprudenza ha chiarito che «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato, rimarcando la necessità di fondare le valutazioni in ordine all'interesse a ricorrere sulle connotazioni specifiche del caso a giudizio e sulle allegazioni difensive, il cui scrutinio è tanto più necessario laddove, come nella specie, la legittimazione fa leva non su posizioni formali ma su qualifiche sostanziali dell'istante» Cass. penumero , sez. III, numero 37450 del 11/4/2017 . In conclusione, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Presidente Verga – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di C.F. avverso il provvedimento della Corte di Appello di Milano in data 1/3/2022 che aveva disposto, a richiesta delle parti civili, la conversione del sequestro preventivo imposto sui beni del ricorrente e dei coimputati R.M. e F.S.D. in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento del danno per un ammontare complessivo di Euro 110mila, pari alle provvisionali liquidate. In particolare, il vincolo veniva imposto sulla somma di Euro 52.996,16 depositata sul conto corrente del F. e sul complesso immobiliare della soc. Vairadue fino alla concorrenza del credito vantato dalle parti civili. Il Tribunale cautelare, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, riteneva il ricorso inammissibile per carenza d'interesse del C. , evidenziando che lo stesso aveva proposto il riesame personalmente mentre gli immobili vincolati risultano appartenere alla Vairadue s.r.l, legalmente rappresentata da R.M. , il cui capitale sociale è detenuto dalla società svizzera Marstertek Holding Sa. Aggiungeva che nell'istanza di riesame non era stata prospettata alcuna relazione dell'imputato con i detti beni tale da giustificare l'interesse alla cessazione del vincolo reale e negava che la produzione difensiva fosse adeguatamente dimostrativa della riconducibilità della Marstertek Holding al gruppo Mastertech controllato dal ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del C. , Avv. Giuseppina Iaria, deducendo 2.1 la violazione dell'articolo 125 c.p.p. in considerazione della mancanza o mera apparenza della motivazione in quanto il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui ha negato rilievo ai documenti prodotti dalla difesa dai quali risulta che nella fase dell'esecuzione del sequestro preventivo la P.g. ebbe ad accertare che la proprietà della srl Vairadue faceva capo al ricorrente C. e il P.m. espose siffatte risultanze nell'ordine di modifica dell'esecuzione della misura reale. La notifica di siffatto ordine, come pure quella del verbale di sequestro preventivo ed affidamento dei beni in giudiziale custodia, veniva effettuato nei confronti del C. , qualificato come proprietario di fatto della Masterteck Holding, titolare dell'intero capitale sociale della Vairadue srl. Osserva ulteriormente la difesa che poiché la riferibilità della proprietà societaria al C. risulta accertata dal P.m. alla stregua della documentazione prodotta, eventuali dubbio al riguardo avrebbero dovuto indurre il Tribunale cautelare ad attivare la procedura ex articolo 324, comma 8, c.p.p Con la memoria di replica alle conclusioni del P.g. il difensore ha effettuato nuova produzione documentale e ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del concreto interesse del ricorrente all'impugnazione. Considerato in diritto 1.II ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale cautelare, pur riconoscendo che l'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è testualmente più ampio di quello concernente il sequestro preventivo giacché l'articolo 322 codice di rito riconosce detto potere esclusivamente all'imputato, al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione laddove l'articolo 318 c.p.p. fa invece riferimento a chiunque vi abbia interesse e, dunque, a tutti coloro che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare, ha -tuttavia ritenuto la carenza d'interesse al riesame da parte dell'odierno ricorrente. In particolare, l'ordinanza censurata pag. 3 ha escluso che l'interesse concreto ed attuale dell'impugnante al ricorso possa reputarsi dimostrato .dalle risultanze in atti e segnatamente dal fatto che in un breve passaggio di un atto di P.g. presente nella produzione documentale della difesa si faccia riferimento al fatto che la soc. Vaira 2 sarebbe riconducibile al C. in quanto la Mastertek Holding s.a. sarebbe parte del gruppo Mastertech, riconducibile al C. , trattandosi di dato non dimostrato adeguatamente sulla base delle risultanze in atti . 1.1 La conclusione del collegio cautelare non persuade in quanto l'assunto circa la carenza d'interesse del ricorrente poggia su una valutazione parziale ed illogica della produzione documentale della difesa. Ed, invero, non risulta revocabile in dubbio alla stregua delle allegazioni difensive che nella fase esecutiva del sequestro preventivo, della cui conversione si discute, il P.m. delegò alla P.g. accertamenti in ordine alla s.r.l Vairadue con sede in Milano, in esito ai quali l'inquirente concludeva che tale società è con certezza riconducibile allo stesso C. , le quote sono, peraltro, di proprietà della Masterteck Holding s.a, società svizzera facente parte del gruppo Mastertech dello stesso C. sicché il provvedimento cautelare in data 10/3/2016 fu notificato congiuntamente a R.M. quale amministratore unico e a C.F. , definito proprietario di fatto della Mastertek Holding s.a., società titolare dell'intero capitale sociale della Vairadue s.r.l. . Trattandosi di risultanze trasfuse in atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale in forza delle quali il C. è stato individuato quale destinatario della misura cautelare adottata nella fase investigativa, non appare perspicua l'affermazione del Tribunale secondo cui la riferibilità del compendio immobiliare al ricorrente non sarebbe dimostrata adeguatamente , non constando la sopravvenienza di elementi che smentiscano le conclusioni del P.m. e non essendo utilmente spendibile nel caso di specie l'obiezione in ordine alla mancata ostensione in sede di ricorso della qualifica del ricorrente, privo di cariche formali in seno alla compagine. 2.La pronunzia di Sez. 3, numero 37450 del 11/472017, Rv.270542, ampiamente evocata nell'ordinanza impugnata, ha chiarito che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato, rimarcando la necessità di fondare le valutazioni in ordine all'interesse a ricorrere sulle connotazioni specifiche del caso a giudizio e sulle allegazioni difensive, il cui scrutinio è tanto più necessario laddove, come nella specie, la legittimazione fa leva non su posizioni formali ma su qualifiche sostanziali dell'istante. In conclusione, pare alla Corte che l'ordinanza impugnata non abbia fatto corretto governo dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interesse all'impugnazione, dovendo in proposito considerarsi, alla stregua di criteri di concretezza e ragionevolezza, l'esistenza di una relazione con il bene rivendicato che sostenga la pretesa alla cessazione del vincolo. 3.L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Milano che provvederà ad emendare le criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., comma 5.