Prescrizione dell’azione di risoluzione e vizi non ancora scoperti

L’azione di risoluzione del contratto di compravendita si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna del bene, anche se i vizi non siano stati scoperti.

Nel caso giunto fino in Cassazione, la domanda di risoluzione della compravendita di un compratore di alcuni libri e un quadro poi scoperti non autentici, veniva rigettata dalla Corte d'appello, la quale accoglieva l'eccezione di decadenza dal diritto e prescrizione dell'azione sollevata dal venditore. La Corte rilevava, nello specifico, che i vizi lamentati non fossero occulti e che, inoltre, l'unica denuncia documentata degli stessi era avvenuta solo diversi anni dopo. Il ricorrente non aveva inoltre prodotto alcuna prova circa la tempestiva denuncia nel termine di 8 giorni dalla scoperta o dalla consegna prevista dall'articolo 1495 c.c. A fronte del rigetto della domanda, il compratore chiedeva la cassazione della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione non ritiene tuttavia fondato il ricorso del compratore, che oltre a non aver fornito prova di una denuncia inviata nel termine degli 8 giorni onere che incombe su di esso , aveva documentato un'unica denuncia risalente a diversi anni dall'avvenuto acquisto delle opere non autentiche, momento in cui ormai erano ampiamente maturate la decadenza e la prescrizione dall'azione. La Suprema Corte ricorda che in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'articolo 1495 c.c. si prescrive comunque entro un anno dalla consegna del bene oggetto del contratto, ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento. Ebbene, ben oltre l'anno, come si è detto, era intervenuta la denuncia dei vizi da parte del compratore. Il ricorso viene pertanto rigettato.

Presidente Orilia – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla omissis s.p.a., ha rigettato la domanda, accolta in primo grado dopo l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale N.S. , con atto di citazione notificato il 16/12/2011, aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione dei contratti compravendita, stipulati con la società appellante negli anni 2002-2005 ed aventi ad oggetto sette libri e un quadro, per la dedotta mancanza, a norma dell'articolo 1490 c.c., delle qualità che la venditrice aveva promesso e garantito, vale a dire l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata . 1.2. La corte d'appello, in particolare, per quanto ancora interessa, ha accolto l'eccezione di decadenza e di prescrizione che la società convenuta aveva sollevato. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che - il compratore, a norma dell'articolo 1495 c.c., ha l'onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta - tale termine, se si tratta vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettivo del difetto - l'onere della prova della tempestività della denuncia incombe sull'acquirente poiché detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell'azione l'inosservanza dell'obbligo di denuncia preclude l'esperimento tanto dell'azione di risoluzione prevista dall'articolo 1492 c.c., quanto dell'azione risarcitoria prevista dall'articolo 1494 c.c. l'azione si prescrive in ogni caso si prescrive entro un anno dalla consegna ha ritenuto, quanto al caso in esame, innanzitutto, che non si tratta di vizi occulti, in quanto inerenti l'assenza del valore artistico dei beni acquistati, ed, in secondo luogo, che le consegne dei beni erano avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, mentre l'unica denuncia documentata risale al settembre 2011. 1.4. L'attore, del resto, ha osservato la corte, ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver di recente verificato, a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia , che i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e privi di valore sia artistico che economico , senza aver, tuttavia, prodotto alcuna documentazione scritta di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta , avendo, piuttosto, fornito elementi che evidenziano chiaramente come i vizi furono lamentati con missiva in una data del tutto sganciata da qualsiasi conoscenza dei vizi denunciati . 1.5. Nè, ha aggiunto la corte, si potrebbe addivenire ad una diversa conclusione ritenendo che la conoscenza dei vizi sia avvenuta con la lettura dell'articolo pubblicato da un quotidiano in data 4/4/2010, che dava conto di una class action nei confronti della venditrice per aver venduto libri non rivendibili perché ritenuti senza alcun valore da esperti e galleristi tale articolo, infatti, risale al 2010 ma la prima ed unica missiva di denuncia dei vizi risale solo al mese di settembre 2011 , vale a dire quando era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione . 1.6. N.S. , con ricorso notificato in data 6/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 7/10/2021. 1.7. omissis s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 14/1/2022. 1.8. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1497 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la denuncia dei vizi dei beni acquistati da parte del compratore era tardiva senza tuttavia, considerare che, in realtà, il termine di decadenza previsto dall'articolo 1495 c.c. decorre dalla loro effettiva scoperta, e cioè, se si tratta di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario, dal momento in cui il compratore abbia acquisito, anche a seguito di un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale, una certezza obiettiva e completa e non il semplice sospetto in ordine alla sussistenza del vizio. 2.2. L'acquirente, infatti, ha osservato il ricorrente, non aveva alcuna cognizione tecnica della mancanza delle qualità promesse tanto che, per averne esatta e specifica cognizione, aveva promosso il giudizio per l'accertamento delle dedotte ed eventuali carenze delle qualità promesse, individuate, tra l'altro, nelle pregresse pronunce giudiziali rese ai danni della venditrice, all'esito delle quali il ricorrente avrebbe compreso che i beni che aveva acquistato non avevano alcun pregio artistico nè alcun valore tale da legittimare il prezzo pagato. 2.3. La domanda giudiziale, dunque, era l'unico rimedio che il compratore poteva proporre per ottenere, in relazione all'oggetto delle vendite, l'accertamento necessario ai fini della risoluzione dei contratti, non potendo valutare autonomamente l'esatto valore dei beni venduti. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato la quale, invero, ha, in sostanza, - ritenuto, con statuizione in fatto rimasta priva di censure, che - l'acquirente, pur avendo dedotto in giudizio di aver di recente verificato, a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia , che i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore , ed erano, quindi, privi delle qualità promesse e garantite dalla venditrice, vale a dire l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata , non aveva, poi, fornito in giudizio la prova di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta , così conseguita, dei vizi lamentati l'attore aveva documentato, pur a fronte di consegne avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, un'unica denuncia, risalente al mese di settembre 2011, vale a dire quando era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione . Ed è, invece, noto, per un verso, che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica Cass. SU numero 328 del 1991 Cass. numero 5142 del 2003 i vizi nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto Cass. numero 13695 del 2007 Cass. numero 844 del 1997 Cass. numero 11046 del 2016, in motiv. , e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa Cass. numero 28454 del 2020, in motiv. Cass. numero 11046 del 2016 ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi, non è questo il caso , in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo Cass. numero 6735 del 2000 Cass. numero 7541 del 1995 , si sia completata Cass. numero 40814 del 2021 Cass. numero 11046 del 2016 . D'altra parte, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, a norma dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti Cass. numero 8637 del 2020 Cass. numero 24726 del 2017 . 3.3. In ogni caso, la corte d'appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, l'azione si era anche prescritta ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'articolo 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento Cass. numero 28454 del 2020, in motiv. Cass. numero 11037 del 2017 Cass. numero 26967 del 2011 . 4.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato perché manifestamente infondato. 4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4.3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15% dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.