Il trust nella legge sul “Dopo di noi” come garanzia per i figli con disabilità

In applicazione della legge numero 112/2016, il giudice tutelare del Tribunale di Lodi ha autorizzato l’istituzione di un trust “Dopo di Noi” da parte di un genitore, amministratore di sostegno, a favore del figlio con disabilità, con il conferimento nel fondo in trust della quasi totalità dei fondi presenti sul conto corrente intestato al figlio.

La disabilità di un figlio o di un familiare, oltre alle difficoltà quotidiane, porta con sé la preoccupazione sul suo futuro, su quella che sarà la sua vita “dopo di noi”. È questo il tema affrontato dalla legge numero 112/2016, nota appunto come legge sul “Dopo di noi”, nell'intento di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia della persona con disabilità». A tale scopo, la legge in esame implementa le potenzialità attuative di istituti giuridici privatistici di gestione patrimoniale ad esempio trust, vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. e fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario , prevedendo la loro esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e altre agevolazioni fiscali qualora tali strumenti di gestione siano diretti al perseguimento esclusivo del fine di inclusione sociale, di cura e di assistenza delle persone con disabilità grave. Nel contesto che ci occupa, con l'istituzione di un trust i genitori o familiari di una persona disabile attribuiscono la titolarità di beni mobili ed immobili ad un soggetto di loro fiducia trustee , affinché questi gestisca tali beni nell'interesse della persona disabile beneficiario , per le finalità di assistenza e di cura specificate. Inoltre, la legge “Dopo di noi” richiede la nomina da parte del disponente di un ulteriore soggetto, detto guardiano o protector, chiamato a vigilare sul corretto operato del trustee e quindi garante della piena attuazione delle finalità del trust il ruolo del guardiano può essere assunto dall'amministratore di sostegno, qualora la persona disabile sia stata affiancata da tale figura. Ciò posto, nel caso in esame la famiglia aveva per molti anni sostenuto ogni tipo di spesa del ragazzo, lasciando che sul suo conto si accumulasse una somma considerevole. Tale disponibilità, concepita come un patrimonio per il futuro, aveva in realtà penalizzato il figlio, che era stato considerato nella fascia alta nelle graduatorie relative alla determinazione della compartecipazione alle spese per l'erogazione di servizi di assistenza. Il Tribunale di Lodi, riconoscendo l'iniquità di tale situazione, ha quindi autorizzato l'istituzione di un trust “Dopo di Noi” da parte della madre, nominando come trustee la sorella e come guardiano l'amministratore di sostegno ovvero la madre e disponente del trust . Dunque, con il trust in questione il giudice tutelare ha creato un vincolo di destinazione dei beni conferiti alle finalità del trust esplicitate i fondi presenti sul conto corrente del ragazzo, infatti, non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi e finalità diverse da quelle indicate al momento della costituzione del trust, con la conseguenza che i poteri del fiduciario sono limitati all'amministrazione del patrimonio e alla gestione del medesimo in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge si legge nel decreto che i poteri del trustee sono esercitati con discrezionalità secondo le circostanze, prevedendo in particolare «specifiche ipotesi di coinvolgimento e monitoraggio da parte del giudice tutelare per quanto concerne l'impiego dei fondi del trust, eventuali investimenti e l'obbligo di informazione e di rendicontazione periodica» .

Giudice Dalla Via Letta l'istanza depositata da omissis con gli avv.it omissis  in qualità di amministratori di sostegno del figlio omissis  per l'autorizzazione ad istituire in favore del beneficiario un Trust ai sensi della Legge 112/2016, sottoscrivendo idoneo atto notarile come da bozza in atti e, parimenti, autorizzare il trasferimento a favore del Fondo in Trust, così istituito, della somma di euro 100.432,17 attualmente presente sul conto corrente omissis  intestato al beneficiario esaminata la documentazione allegata e i chiarimenti forniti esaminata altresì la bozza di atto istitutivo di Trust, come modificata ed integrata alla luce delle indicazioni fornite dal giudice tutelare con decreto del 23 settembre 2020, prevedendo in particolare specifiche ipotesi di coinvolgimento e monitoraggio da parte del giudice tutelare per quanto concerne l'impiego dei fondi del trust, eventuali investimenti e l'obbligo di rendicontazione e informazione periodica ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento in quanto di evidente utilità per il beneficiario, tenuto conto del suo patrimonio e delle specifiche esigenze di protezione emerse nel corso dell'istruttoria autorizza in conformità. Immediata efficacia esecutiva ex articolo 741 c.p.c., Si comunichi