Il foro convenzionale esclude anche il concorso di quelli alternativi?

Chi eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo è tenuto a contestare anche tutti gli altri fori alternativi? Risponde la Cassazione.

Nell'ambito di un procedimento monitorio che vedeva il debitore principale garantito da una fideiussione rilasciata dal proprio padre, veniva da quest'ultimo opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale eccependo l'incompetenza del giudice adito in virtù di una previsione contenuta nel contratto di fideiussione con la quale veniva prevista la competenza esclusiva di un altro Tribunale. Il decreto veniva annullato le parti rimesse al giudice individuato convenzionalmente dalle stesse. La società creditrice proponeva, quindi, regolamento di competenza sostenendo, tra vari altri motivi, che la clausola di determinazione del foro convenzionale non aveva comunque espressamente e univocamente escluso la competenza concorrente di altri fori, i quali potevano quindi essere aditi. L'opponente non avrebbe quindi eccepito l'incompetenza per territorio con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dal codice di procedura civile con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi e, in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova, l'eccezione avrebbe dovuto essere rigettata. La Suprema Corte, nell'interpretazione della clausola contrattuale controversa rinviene tuttavia una espressa volontà concorde delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere quella concorrente dei fori previsti dalla legge in via alternativa. Coglie l'occasione, quindi, per applicare e ribadire il principio di diritto per il quale «la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione». La Corte di Cassazione, rigetta, pertanto, il regolamento di competenza.

Presidente Lombardo – Relatore Varrone Rilevato che 1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo numero 609/2020 emesso il 25.05.2020 e depositato in Cancelleria il 26.05.2020, il Tribunale di Lucca, nell'ambito del procedimento monitorio RG omissis , ha ingiunto a S.M. , C.F. omissis , quale debitore principale, nonché a suo padre S.C.V. , C.F. omissis , quale fideiussore e garante del figlio, di pagare immediatamente e senza dilazione, solidalmente tra loro, a omissis dei f.lli G. S.S. - società agricola, l'importo capitale di Euro 132.984,18, oltre agli interessi di mora e spese di lite. 2. S.C.V. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo numero 609/2020 del Tribunale di Lucca. L'opponente eccepiva l'incompetenza del giudice adito, in virtù dell'articolo 14 del contratto di fideiussione, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso 3. Il Tribunale di Lucca, pronunciandosi esclusivamente in punto di competenza, ha accolto l'istanza preliminare formulata dal sig. S.C.V. , ed ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Treviso. In particolare secondo il Tribunale di Lucca, ai sensi dell'articolo 14 del contratto di fideiussione, le parti hanno stabilito la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, per cui l'eccezione di incompetenza per territorio deva ritenersi fondata. Di conseguenza il decreto opposto è stato annullato, limitatamente all'opponente, e le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Treviso, competente per territorio, con termine per la riassunzione di giorni novanta. 4. omissis dei f.lli G. s.s. società agricola in seguito omissis ha proposto regolamento di competenza. 5. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Fichera Giuseppe, ha concluso per il rigetto del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Treviso. Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione degli articolo 24 e 111 Cost., degli articolo 156, 157, 160 e 161 c.p.c., della L. numero 53 del 1994 articolo 3 bis, comma 5, lett. c, ed articolo 11, con conseguente nullità del provvedimento impugnato, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4. Il ricorrente ritiene sia stata omessa l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione perché avvenuta nell'interesse, in nome e per conto di un soggetto diverso dall'opponente precisamente per colui che ha prestato acquiescenza al decreto ingiuntivo , mentre non risulta che l'opponente S.C.V. abbia mai regolarmente notificato l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo numero 609/2020 del Tribunale di Lucca. La notificazione sarebbe nulla quanto meno ex L. 53 del 1994 articolo 11 , mancando l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale della parte rappresentata nel procedimento, così come previsto a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal combinato disposto della L. numero 53 del 1994 articolo 3bis, comma 5, lett. c, ed articolo 11. Nè si può considerare tale errore una semplice irregolarità, posto che le generalità del notificante S.M. sono state indicate specificatamente dal procuratore dell'opponente, mediante nome, cognome ed addirittura codice fiscale dati in effetti previsti, a pena di nullità, ai sensi della L. 53/1994 di una persona che, seppur avendo interesse specifico a contraddire l'ingiunzione, è però rimasta estranea all'opposizione 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione degli articolo 28 e 29 c.p.c., in relazione all'articolo 14 del contratto di fideiussione. il Tribunale adito risulta aver erroneamente applicato gli articolo 28 e 29 c.p.c., non avendo considerato che la clausola di determinazione del foro convenzionale, contenuta nell'articolo 14 del contratto di fideiussione non è specifica e non ha affatto escluso la competenza di altri fori concorrenti, essendo necessaria una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza dei fori previsti dalla legge in via alternativa. Nel caso di specie mancherebbe una volontà inequivoca di escludere sia la competenza del foro generale delle persone fisiche, che quella del foro del consumatore, avendo le parti semplicemente concordato un foro convenzionale ulteriore. Sulla base di questo presupposto secondo il ricorrente l'opponente non avrebbe eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articolo 18,19 e 20 CPC, con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri e in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova, l'eccezione avrebbe dovuto essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con conseguente competenza del giudice adito. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione del combinato disposto degli articolo 33, comma 2, lett. u e 36 del codice del consumo inderogabilità del foro del consumatore. il Tribunale di Lucca non avrebbe considerato il disposto del D.Lgs. numero 206 del 6 settembre 2005 articolo 33, comma 2, lett. U e articolo 36 c.d. codice del consumo , in materia di contratti tra professionista e consumatore. Tali norme, pacificamente applicabili nella fattispecie in esame, in cui il fideiussore è qualificabile come consumatore risultando totalmente slegato da qualsivoglia rapporto commerciale o imprenditoriale con il soggetto garantito , comporterebbero la nullità di ogni clausola derogatoria della competenza prevista per legge. Secondo il ricorrente una persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni di un imprenditore, deve considerarsi un consumatore ai sensi dell'articolo 2, lettera b , della direttiva 93/13 cfr. Cass. 8662/2020 Cass., 1666/2020 Cass. 742/2020 Cass. 28162/2019 Cass. 25914/2019 Cass. 32225/2018, secondo cui è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui hanno agito, non in relazione all'obbligazione garantita La ricorrente ha prestato la propria garanzia per scopi di natura privata, assumendo la veste di consumatore, con conseguente applicazione delle norme imperative previste dal D.Lgs. numero 206 del 6 settembre 2005, c.d. codice del consumo . Peraltro, la pattuizione contrattuale derogatoria della competenza contenuta nell'articolo 14 del contratto di fideiussione non sarebbe stata neanche approvata specificamente ex articolo 1341 c.c., posto che risulta approvato l'articolo 13 foro competente mentre in realtà, come sopra già ampiamente esposto, la norma di riferimento è l'articolo 14 , che non coincide con quella indicata tra le clausole controfirmate. Da ultimo, la ricorrente osserva che la pattuizione di un foro convenzionale non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale. Invero, l'articolo 33, comma 2, del codice del consumo, nel prevedere che si presumono vessatore una serie di clausole fra cui, ai sensi della sua lettera u quella che stabilisce come foro della controversia un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, stabilisce che la presunzione opera fino a prova contraria. Ciò significa che, nel caso di clausola convenzionale derogatoria del foro del consumatore, chi è onerato della prova contraria deve dimostrare che la clausola non è vessatoria, in quanto pattuita sulla base di una trattativa individuale cfr. Cass. 8268/2020 . 4. Il ricorso per regolamento di competenza è infondato. 5. Preliminarmente deve esaminarsi la questione relativa alla nullità della notifica dell'atto di opposizione con il quale è stato introdotto il giudizio di merito denunciabile in sede di regolamento di competenza così Cass. 12/03/2020, numero 7055 . 6. La censura è infondata. Come evidenziato dall'ufficio della Procura Generale, l'erronea indicazione del soggetto notificante non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti, essendo, in tal caso, la notificazione idonea a raggiungere i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario Cass. 19/03/2014, numero 6352 . Nella vicenda all'esame l'atto risulta essere stato notificato dal difensore dell'opponente a mezzo PEC, in virtù di una procura alle liti rilasciata da entrambi i destinatari dell'ingiunzione S.M. e S.C.V. dunque, l'errata indicazione nella relata di notifica del nome del debitore principale - che pure non ebbe a formulare opposizione - in luogo di quello del suo fideiussore, non è motivo di nullità della stessa, in quanto la lettura complessiva dell'atto processuale oggetto del procedimento notificatorio consente chiaramente di imputarlo al solo S.C.V. , come si evince dall'inequivoca sua intestazione Il sig. S.C.V. residente a omissis C.F. omissis rappresentato e difeso dall'Avv. G.M.e dall'Avv. U.P 7. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. Anche in questo caso il collegio condivide le conclusioni dell'ufficio della Procura Generale. Dall'articolo 14 del contratto di fideiussione emerge una volontà concorde espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. Il suddetto articolo 14 infatti testualmente recita Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso . Deve, dunque, farsi applicazione del seguente principio di diritto La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione. ex plurimis Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 15958 del 18/06/2018, Rv. 649544 - 02 . Il restante motivo circa la sussistenza del foro inderogabile del consumatore è inammissibile, in quanto dal ricorso non emerge la natura del rapporto sottostante, se non in termini del tutto generici di obbligo fideiussorio, così come la qualità di consumatore dell'opponente, non essendo sufficiente affermare che si tratta di una persona fisica. Come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile, ex articolo 38, comma 3, c.p.c., deve essere svolto dal giudice di merito non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti tra le tante, da ultimo, Cass. 24/05/2019, numero 14170 . Nella specie, nè dalla sentenza impugnata nè dal motivo di ricorso, si chiarisce la qualità di consumatore dell'opponente così come la natura del rapporto di fideiussione, il che preclude a questa Corte di valutare l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore. In ogni caso il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dal del D.Lgs. numero 206 del 6 settembre 2005, articolo 33, comma 2, lettera u . Il ricorrente nega esserci stata alcuna trattativa tra le parti nell'approvazione dell'articolo 14 del contratto, ma tale affermazione si sostanzia in una mera affermazione di principio che contrasta anche con il fatto che la clausola di deroga, da ritenersi appositamente approvata nonostante la discrepanza tra articolo 13 e articolo 14, è invocata da quello che si asserisce essere il consumatore. 8. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002 articolo 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. Fissa il termine di cui all'articolo 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.