Vittoria per la studentessa: l’opposizione di un solo docente non basta per negarle la lode alla maturità

Accolta l’istanza presentata da una ragazza diplomatasi pochi mesi fa. Censurata dai giudici la decisione con cui la commissione di esame le ha negato la lode. Insufficiente, in tal senso, il richiamo al parere contrario espresso da un singolo docente.

Il mero parere contrario di un docente non basta per negare la lode alla studentessa di Liceo che agli esami di maturità ha ottenuto il voto massimo. Legittima, quindi, l’azione giudiziaria da lei proposta e accolta ora dai giudici amministrativi che, in sostanza, le riconoscono l’agognata lode. Giudizio finale di valutazione dell’esame di Stato. Inequivocabile la richiesta avanzata verso i giudici dalla giovane studentessa, che considera colpevoli del sopruso da lei subito il Ministero dell’Istruzione, l’istituto scolastico e infine la commissione che l’ha esaminata e l’ha giudicata. Ella punta all’annullamento del «giudizio finale di valutazione dell’esame di Stato nella parte in cui le ha attribuito la votazione di 100/100 senza la lode» e del «verbale della riunione della commissione, relativa all’esame di Stato 2022» per ciò che concerne «l’attribuzione del voto finale nella parte in cui la commissione d’esame non le ha attribuito la lode per non unanimità del giudizio sul punto, nonostante il conseguimento, da parte sua, del punteggio massimo di 100 senza fruire di punteggi integrativi». Per meglio chiarire la vicenda, i giudici ne richiamano i passaggi salienti. Più precisamente, la studentessa sostiene di «essere stata ammessa agli esami di maturità con il credito scolastico massimo di 50, di aver superato tutte le prove d’esame col massimo punteggio e di non aver beneficiato di punteggi integrativi per il raggiungimento di 100/100» e lamenta una presunta «carenza di motivazione per la mancata attribuzione a lei della lode». Motivazione insufficiente. Su quest’ultimo punto risulta dal verbale della commissione, osservano i giudici, che «la studentessa non ha ricevuto la lode per mancanza dell’unanimità, risultando contrario uno dei docenti». Però questo dettaglio non è sufficiente per ritenere legittima la decisione della commissione, anche perché, precisano i giudici, «a fronte del curriculum dello studente, la mancata attribuzione della lode si deve motivare congruamente», soprattutto tenendo presente che «l’ordinanza ministeriale, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2021/2022, ha previsto la possibilità che la sottocommissione d’esame attribuisse, all’unanimità, la lode agli studenti che avessero conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e a patto che avessero conseguito il credito scolastico massimo all’unanimità e il punteggio massimo alle prove d’esame». Nel caso sottoposto all’esame dei giudici amministrativi è emerso che «la mancata attribuzione della lode è stata determinata dal mancato raggiungimento dell’unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti», ma, osservano i giudici, «non vi è stata alcuna motivazione dell’orientamento contrario alla lode». Pertanto, «il giudizio finale espresso nei confronti della studentessa è illegittimo nella parte in cui non attribuisce la lode», poiché tale giudizio «è carente di motivazione», precisano i giudici. Peraltro, «nel verbale la scuola si era espressamente autovincolata a registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde unitamente alle motivazioni addotte, ma di tale motivazione non vi è traccia». Perciò «la mancata attribuzione della lode alla studentessa risulta ancor più immotivata», concludono i giudici. Tirando le somme, l’istanza della studentessa viene accolta, e, al contempo, viene annullato il giudizio finale espresso nei suoi confronti, nella parte in cui non le attribuisce la lode.

Presidente Mangia – Estensore Vitucci Fatto e diritto 1 Premesso che - a l'alunna ricorrente si duole del giudizio finale dell'esame di Stato sostenuto presso il Liceo - omissis - di - omissis -, nella parte in cui la votazione di 100/100 non è stata accompagnata dalla “lode” - b espone all'uopo la ricorrente di essere stata ammessa agli esami di maturità con il credito scolastico massimo di 50, di aver superato tutte le prove d'esame col massimo punteggio e di non aver beneficiato di punteggi integrativi per il raggiungimento di 100/100 - c come risulta dal verbale - omissis - del 4 luglio 2022, la ricorrente non ha ricevuto la “lode” per mancanza dell'unanimità, risultando contrario uno dei docenti - d di tanto si duole la ricorrente, deducendo la mancanza di motivazione di tale mancata attribuzione della “lode” - e alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia del difensore di parte ricorrente alla riserva di motivi aggiunti e con avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata v. verbale . 2 Ritenuto che il ricorso vada accolto alla luce delle seguenti osservazioni - a l'articolo 28 dell'Ordinanza Ministeriale numero 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell'a.s. 2021/2022, ha previsto, al comma 5, la possibilità che la sottocommissione d'esame attribuisse, all'unanimità, la “lode” agli studenti che avessero conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e a patto che avessero conseguito il credito scolastico massimo all'unanimità e il punteggio massimo alle prove d'esame - b in casi del genere, la giurisprudenza ha osservato che la discrezionalità di cui gode la P.A. è sindacabile allorquando l'esercizio della stessa risulti “del tutto immotivato sul punto, quando una motivazione, secondo il normale apprezzamento, sia sentita come necessaria”, risultando, a fronte del curriculum dello studente, “che la mancata attribuzione della lode si sarebbe dovuta congruamente motivare…” C.d.S. numero 1016 del 12 febbraio 2019 - c nel caso in esame, la mancata attribuzione della “lode” risulta determinata dal mancato raggiungimento dell'unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti, ma non vi è alcuna motivazione dell'orientamento contrario alla “lode” - d pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente è illegittimo nella parte in cui non attribuisce la “lode”, perché è carente di motivazione - e inoltre, nel verbale - omissis - del 4 luglio 2022, la P.A. si era espressamente autovincolata a registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde “unitamente alle motivazioni addotte”, come da nota numero 6 in calce al suddetto verbale, ma di tale motivazione non vi è traccia, per il che la mancata attribuzione della lode risulta ancor più immotivata. 3 Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l'effetto, vada annullato il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente nella parte in cui non attribuisce la “lode”. 4 Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.