Bollo auto: il contribuente ha l’onere di comunicare il cambio di residenza?

In tema di bollo auto e tasse automobilistiche, è onere del contribuente comunicare alla Regione il cambio di residenza? La Suprema Corte, pronunciandosi su un ricorso, ha vagliato la validità della notifica effettuata dall’Amministrazione al vecchio indirizzo.

La CTR della Lombardia aveva ritenuto validamente effettuata la notifica dell'avviso di accertamento per tasse automobilistiche eseguita dalla Regione Calabria nel luogo in cui il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima dell'esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, che era stata trasferita in un altro comune di un'altra regione con tempestiva annotazione del cambio nei registri del comune. La notifica veniva quindi ritenuta valida sia in quanto il contribuente non aveva provveduto a comunicare alla Regione il trasferimento sia in perché non veniva ritenuto applicabile il principio secondo cui le variazioni dell'indirizzo del contribuente abbiano efficacia ex lege senza alcun onere in capo a questi di comunicarle all'Ufficio tributario competente Cass. civ. numero 17109/2014, Cass. civ. numero 4997/2001 , principio escluso in quanto espressamente enunciato con riferimento alla materia delle imposte sui redditi e non anche a quella delle tasse auto, oltre ad esservi anche pronunce di segno contrario. Oggetto del ricorso in Cassazione è stata pertanto, la validità della notifica dell'avviso di accertamento fatta all'indirizzo diverso da quello di residenza. Il ricorrente invocava la nullità della sentenza della CTR della Lombardia basata su un principio non solo non consolidato visti i precedenti difformi , ma anche sull'assunto che non vi sia nessuna norma nell'ordinamento che consenta di ritenere tale notifica come andata a buon fine. La Suprema Corte ritiene fondate le doglianze prospettate condividendo l'errata applicazione di un principio che nella materia di tasse auto non è mai stato affermato né ha alcuna base normativa. Ricorda, infine, la Corte, che deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento di tasse automobilistiche effettuata alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, l. numero 50/1971 e dell'articolo 146 c.numero o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'articolo 145 c.p.c. Cass. civ., sez. V, sent., 13 gennaio 2017, numero 739 . La Corte di Cassazione accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte territoriale la causa affinché in diversa composizione esamini la validità della notifica.

Presidente Esposito – Relatore Mondini Premesso che 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia, dovendo decidere della validità della notifica a O.L. di un avviso di accertamento per tasse automobilistiche del 2013 e del 2014, eseguita dalla Regione Calabria entro il termine triennale di prescrizione anche della più risalente annualità, nel luogo dove il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima del giorno della esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, trasferita in altro comune ed altra regione con tempestiva annotazione del trasferimento nei registri del comune a quo, ha affermato che la notifica doveva ritenersi validamente effettuata in quanto il contribuente non aveva comunicato alla Regione il trasferimento di residenza né poteva avvalersi delle statuizioni di questa Corte secondo cui Ai fini delle notificazioni relative all'applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente nell'ambito dello stesso comune di domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege , senza alcuno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell'ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto statuizioni che la CTR correttamente diceva essere contenute nelle ordinanze numero 17109/2014 e 4997/2001 nonché, per evidente errore, nell'ordinanza numero 52 del 6.12.2018 non essendovi alcuna ordinanza con numero 52 di quella data perché dette statuizioni erano riferite alla materia delle imposte sui redditi e non erano riferibili alla materia delle tasse auto e perché, inoltre, anche nella materia delle imposte sui redditi vi erano pronunce di segno contrario come, segnatamente, Cass. 23509/2016 di cui la CTR riportava questo passo la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto . Tanto affermato, ritenuto che con la notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione fosse stato tempestivamente interrotto e che quindi l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente fosse infondata, la CTR ha respinto l'originario ricorso 2. O.L. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la nullità per vizio di motivazione per non avere la CTR spiegato perché tra orientamenti giurisprudenziali in contrasto ha preferito quello per cui il contribuente aveva l'onere di indicare le variazioni del domicilio fiscale all'ufficio tributario, nonché l'illegittimità per contrasto con gli articolo 14 della L. numero 890 del 1982, articolo 139 c.p.c., D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 58 e 60 per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell'avviso fatta in luogo diverso da quello di residenza. Sostiene il ricorrente che, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal D.P.R. numero 600 del 1973 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici e che non vi può essere dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli articolo 137 e ss. c.p.c. eventualmente integrate con quelle speciali di cui al D.P.R. numero 600 del 1973 3. la Regione Calabria è rimasta intimata 4. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. il motivo con cui viene denunciata la violazione dell'articolo 132 c.p.c. - motivo che pur il secondo nella prospettazione del ricorrente deve essere esaminato per primo perché logicamente preordinato all'altro - è inammissibile perché la denuncia non tocca la ratio della decisione, espressa dal passaggio della motivazione in cui è affermato che il principio enunciato da Cass. numero 17109/2014 e numero 4997/2001 v. sopra non era invocabile nel caso di specie trattandosi di principio riferito alla materia delle imposte sui redditi . Questo passaggio motivazionale è del tutto coerente. Rispetto ad esso è ultronea la considerazione - rispetto alla quale unicamente, con il motivo in esame, viene sollevata la contestazione di incomprensibilità - secondo cui detto principio non era invocabile anche perché per quanto ritenuto dalla CTR in alcune decisioni della Corte era stato affermato, sempre in tema di imposte sui redditi, un principio opposto 2. il primo motivo di ricorso e', nei limiti che seguono, fondato. 2.1.La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota . E' fondata l'eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere 3. la sentenza impugnata è quindi errata e va cassata 4. deve tuttavia aggiungersi che In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi della L. numero 27 del 1978, articolo 2, comma 5, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma della L. numero 50 del 1971, articolo 5 e dell'articolo 146 c.numero o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'articolo 145 c.p.c. Cass. Sez.5, sentenza numero 739 del 13/01/2017 5. la causa deve essere pertanto rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame sulla validità della notifica alla luce della normativa speciale applicabile 6. la corte territoriale dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.