L’omesso avviso all’indagato della data dell’udienza di riesame costituisce una nullità assoluta

Tra due opzioni interpretative, la Cassazione ha aderito a quella che riconduce l’omesso avviso all’indagato della data dell’udienza di riesame ad un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile.

Il Tribunale di Catania annullava l'ordinanza con cui il GIP aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, il quale ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame dinanzi al Tribunale. La natura della nullità derivante dall'omessa osservanza di tale formalità è oggetto di soluzioni divergenti da parte della giurisprudenza. Se da un lato, viene considerata una nullità assoluta ed insanabile v. Sez. Unumero numero 40 del 22/11/1995, dep. 1996 per palese violazione del diritto dell'indagato a partecipare al procedimento, dall'altro l'omesso avviso all'indagato della data dell'udienza di riesame o di appello cautelare integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non eccepita, non è deducibile in sede di legittimità v. sez. II, numero 37615/2019 sez. II numero 3694 del 15712/2015, dep. 2016 . Secondo quest'ultima interpretazione, si fonda sul dato letterale di cui all'articolo 127, comma 5, c.p.p. e sul fatto che tale udienza non rientra tra quelle in cui è obbligatoria la presenza del difensore. Il Collegio aderisce alla prima opzione ermeneutica secondo cui l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce “citazione” prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile articolo 179, comma 1, c.p.p. . Richiamando il precedente di cui a sez. III, numero 9756/2022, il Collegio ricorda che il termine “citazione” non ha l'esclusivo significato di chiamata in giudizio per rispondere nel merito all'accusa di reato. Il termine si riferisce infatti anche ad altri momenti del procedimento, tra cui l'udienza preliminare, come ricorda anche la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale. Sottolinea infine la pronuncia in oggetto che «l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame e/o dell'appello costituisce palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento». L'ordinanza impugnata viene dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.  

Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino   Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza ex articolo 310 c.p.p., in data 26/02/2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, annullava l'ordinanza emessa in data 15/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e disponeva nei confronti di Z.M. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli articolo 110 e 628 c.p A norma dell'articolo 310 c.p.p., u.c., si disponeva che l'esecuzione dell'ordinanza rimanesse sospesa sino al momento della definitività della decisione. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Z.M. , è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 127 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , articolo 179 c.p.p., comma 1, e articolo 310 c.p.p., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale ex articolo 310 c.p.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione relativa alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame risulta oggetto di soluzioni divergenti in giurisprudenza. 2.1. Secondo un orientamento, recepito anche da risalenti decisioni delle Sezioni Unite, l'omissione dell'avviso all'indagato per l'udienza di riesame comporta una nullità assoluta ed insanabile cfr., in particolare, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, numero 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01, per le misure cautelari personali, e Sez. U, numero 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960-01, per le misure cautelari personali, nonché, nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, Sez. 5, numero 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698, e Sez. 1, numero 2020 del 28/03/1996, Di Giovanni, Rv. 204536-01, in tema di riesame personale, e Sez. 3, numero 9233 del 19/11/2015, dep. 2016, M., Rv. 266455-01, in tema di appello personale . A fondamento di questa soluzione ermeneutica, si osserva che l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame o di appello cautelare, costituisce palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento. Si aggiunge, inoltre, che, l'indirizzo che nega l'applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 179 c.p.p., in caso di omesso avviso per detta udienza, conduce, in buona sostanza, ad escludere, in radice, la configurabilità di una nullità assoluta nel procedimento di riesame in tal modo, però, esso enuclea all'interno della disciplina generale dettata dall'articolo 127 c.p.p., da un lato, e dagli articolo 178 e 179 c.p.p., dall'altro, una classe di fattispecie - quelle relative al procedimento di riesame - la cui sottrazione alla stessa disciplina generale non trova riscontro nel dato normativo . così, specificamente, Sez. 5, numero 16224 del 2017, cit. . 2.2. Secondo altro indirizzo, che sembra invece prevalere nella giurisprudenza più recente, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame o di appello cautelare integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità cfr., Sez. 2, numero 37615 del 05/07/2019, Scevola, Rv. 277515-01 Sez. 2, numero 3694 del 15/12/2015, dep. 2016, Spinella, Rv. 265785-01 Sez. 2, numero 16781 del 08/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762-01 . Questo indirizzo rappresenta, innanzitutto, che la nullità derivante dall'omesso avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio, siccome non definita assoluta dall'articolo 127 c.p.p., comma 5, e siccome non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli articolo 180,181 e 182 c.p.p Osserva, inoltre, che il regime di tassatività delle nullità, posto dall'articolo 177 c.p.p., preclude letture ampliative del concetto di citazione di cui all'articolo 179 c.p.p., e, anzi, l'attrazione nell'alveo della nullità assoluta anche dell'ipotesi dell'omesso avviso di riesame implicherebbe una interpretazione analogica della disposizione appena citata. Espone, quindi, che l'avviso per l'udienza di riesame, la cui omissione determina nullità assoluta ed insanabile secondo Sez. U, numero 7697 del 2017, Amato, cit., non è assimilabile all'avviso per l'udienza preliminare sia perché questo è assimilabile ad una citazione per il giudizio e determina il sorgere di importanti poteri processuali riservati alle scelte dell'imputato , sia perché il procedimento per il riesame promana da una richiesta dell'indagato. 3. Il Collegio aderisce alla prima opzione ermeneutica in forza della quale l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce citazione prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'articolo 179 c.p.p., comma 1, cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 3, numero 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923-01 . 3.1. Invero, conformemente alle valutazioni di cui a Sez. 3, numero 9756 del 2022, Fontana, cit., va innanzitutto premesso che il lessema citazione non ha, nemmeno nel sistema del codice di procedura penale, il significato esclusivo di chiamata in giudizio per rispondere, nel merito, di un'accusa concernente un reato. Come già evidenziato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, un rilevante indice interpretativo della latitudine semantica del lessema citazione , proprio con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 179 c.p.p., è offerto dalla stessa Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale Suppl. ord. numero 2, G.U. numero 250 del 24/10/1988 , ove a pag. 57 può leggersi è rimasta insanabile la omessa citazione che va intesa come riferita non al solo dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio, l'udienza preliminare invero, s i tratta di un indizio interpretativo particolarmente autorevole, perché proveniente dallo stesso legislatore articolo 12 preleggi così Sez. U, numero 7697 del 2017, Amato, cit., in motivazione, p. 3.7 . Sembra inoltre significativo, a conferma della ampiezza di significati del termine, che la parola citazione , nella disciplina del codice di rito, è riferita anche ai testi, ai consulenti tecnici ed ai periti in relazione alla loro convocazione per il dibattimento cfr. articolo 468 c.p.p. , e persino alle persone informate sui fatti, ai consulenti tecnici, agli interpreti ed ai custodi delle cose sequestrate con riguardo alla loro comparizione davanti al pubblico ministero articolo 377 c.p.p. . 3.2. Deve escludersi, poi, che la disciplina della nullità assoluta ed insanabile sia inapplicabile perché l' omessa citazione che rileva nell'articolo 179 c.p.p., è riferita all' imputato , o perché la disciplina per il giudizio di riesame richiama l'articolo 127 c.p.p., il quale, al comma 5, prevede la nullità per l'omesso avviso alle parti, senza specificarne la natura. Per quanto riguarda il primo profilo, è sufficiente rilevare che l'articolo 61 c.p.p. prevede l'estensione alla persona sottoposta alle indagini di tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, e persino di ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. Per quanto riguarda il secondo profilo, va osservato che la disciplina di cui all'articolo 127 c.p.p., comma 5, non contiene alcuna precisazione sulla natura della nullità, ma questo silenzio non significa l'esclusione della configurabilità di nullità assolute ed insanabili. Invero, l'articolo 127, comma 5, cit. contiene una norma generale, diretta a sanzionare violazioni di contenuto eterogeneo, come ad esempio anche l'omesso avviso alle persone interessate diverse dalle parti. Appare, quindi, ragionevole ipotizzare che detta disposizione, ai finì della qualificazione della natura della nullità, nulla statuisce perché presuppone l'operatività della disciplina generale in tema di nullità, contenuta nel Titolo VII del Libero II del codice di procedura penale. Nè a tale conclusione sembra di ostacolo la non obbligatorietà della partecipazione del difensore all'udienza di riesame l'articolo 179 c.p.p., prevede in via autonoma ed alternativa, impiegando la disgiuntiva o , come fattispecie determinative di una nullità assoluta ed insanabile, la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza . 3.3. Esclusa l'esistenza di ostacoli di ordine testuale o sistematico, deve poi evidenziarsi che l'applicazione della disciplina della nullità assoluta ed insanabile di cui all'articolo 179 c.p.p., in caso di omesso avviso all'indagato dell'udienza di riesame o dell'appello cautelare è la soluzione più coerente con i principi generali. Da un lato, se il sintagma omessa citazione dell'imputato è riferibile anche all'omesso avviso all'indagato dell'udienza preliminare, sarebbe necessario evidenziare serie ragioni sistematiche per sostenerne una interpretazione restrittiva. Dall'altro, come ripetutamente sottolineato in giurisprudenza, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame e/o dell'appello costituisce palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento. 4. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., per il giudizio.