Bisogna valutare con attenzione la mancanza di chiarezza, da parte della concessionaria, sull’origine e sulla gravità del difetto e sulle possibili conseguenze per la sicurezza della vettura. Possibile anche riconoscere al compratore un adeguato risarcimento.
Possibile riduzione del prezzo, con annesso risarcimento, se il venditore ha fornito un'informazione non precisa sull'origine del difetto della vettura usata ceduta al compratore. Difetto. Riflettori puntati sulle condizioni di una vettura usata – una ‘Peugeot 208' – acquistata da una donna a chiusura di regolare contratto con una concessionaria. Nello specifico, il venditore ha precisato, in fase di trattativa, che il veicolo presentava «il difetto del catalizzatore e della sonda lambda», ma, secondo l'acquirente, non ha fatto chiarezza sull'origine e sulla gravità del problema e sulle possibili ripercussioni sul fronte della sicurezza della vettura. Per il Giudice di pace le osservazioni proposte dalla donna hanno un solido fondamento. Di conseguenza, le vengono riconosciuti «la riduzione del prezzo di vendita» e «il risarcimento dei danni». Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali accolgono le obiezioni proposte dalla concessionaria e respingono l'istanza della donna, poiché ella «era a conoscenza del difetto» che caratterizzava l'automobile. Informazione . Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta la donna lamenta l'erronea applicazione del Codice del consumo , con particolare riferimento alla tutela prevista in favore del consumatore in caso di bene non conforme al contratto di vendita. Su questo tema i giudici sottolineano che «l'obiettivo primario della normativa è la promozione dello sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all'acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti». Poi, con riferimento alle «regole di correttezza nell'informazione precontrattuale», il Codice del consumo «indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono, quale soglia minima ed essenziale, riguardare la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore». Proprio ragionando nell'ottica tracciata dal Codice del consumo , è necessario ora «un esame completo dell'informazione concretamente fornita» dalla concessionaria all'acquirente della vettura, sanciscono i giudici della Cassazione. Palla passata, quindi, a giudici del Tribunale, i quali dovranno «verificare se è stata garantita la completezza dell'informazione circa la sicurezza e la qualità del veicolo». E in questa ottica è necessario tenere presente, concludono dalla Cassazione, che «una volta che il difetto del catalizzatore e della sonda lambda erano stati fatti presenti prima dell'acquisto, l'informazione aggiuntiva, relativa alla erronea causa – pregresso utilizzo per tragitti corti – del vizio, lungi dall'essere neutra, è idonea a confondere l'acquirente circa la gravità del difetto e la sicurezza del veicolo acquistato», anche perché «un conto è un malfunzionamento da usura ed un conto è un malfunzionamento da rottura».
Presidente Orilia – Relatore Mocci Rilevato che B.L. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Padova, che aveva accolto l'appello della s.r.l. Ferrari Autolux contro la decisione del Giudice di pace di Padova. Quest'ultimo aveva accolto la domanda dell'odierna ricorrente, volta ad ottenere la riduzione del prezzo della vendita di un'autovettura Peugot 208 ed il risarcimento dei danni che il Tribunale motivava l'accoglimento del gravame, ai sensi dell' articolo 129 comma 3 Codice del Consumo D.Lgs. numero numero 206 del 2005 , con la circostanza che la consumatrice sarebbe stata a conoscenza del difetto Considerato che il ricorso è affidato a tre motivi che, col primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell' articolo 129 Cod. Consumo si rimprovera al Tribunale di non aver applicato correttamente la normativa in tema di tutela del consumatore, dal momento che l'interpretazione restrittiva e letterale fornita sarebbe stata in contrasto con la ratio della previsione normativa che, col secondo, la B. denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c. , numero 5, giacché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accogliere la richiesta di espletamento delle prove testimoniali, volte a dimostrare la mancata consegna della scheda tecnica che, col terzo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 130 Cod. Consumo , giacché il Tribunale, sia pur incidentalmente, avrebbe dichiarato fondati anche gli ulteriori motivi di gravame, senza considerare che controparte non avrebbe mosso alcuna contestazione alla domanda di riduzione del prezzo di parte attrice, che la riduzione stessa operata dal Giudice di Pace sarebbe rientrata nei limiti della domanda e che dal giudizio secondo equità sarebbero stati esclusi i contratti conclusi secondo le modalita di cui all' articolo 1342 c.c. che il primo motivo è fondato che va considerato l'obiettivo primario della normativa, ossia la promozione dello sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all'acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti che, in tal modo inquadrate le regole di correttezza nell'informazione precontrattuale, la parte IV del Codice denominata sicurezza e qualità indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono, quale soglia minima ed essenziale, riguardare la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore che, in particolare, l'intero articolo 129 conformità al contratto testualmente recita 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze a sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo b sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello c presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura d sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformita se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c , quando, in via anche alternativa, dimostra che a non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza b la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore c la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione che, pertanto, la corretta applicazione del predetto articolo 129 imponeva al Tribunale un esame completo dell'informazione concretamente fornita alla B. che, in particolare, una volta che il difetto del catalizzatore e della sonda lambda erano stati fatti presenti prima dell'acquisto, l'informazione aggiuntiva, relativa alla causa del vizio erronea a causa del pregresso utilizzo per tragitti corti , lungi dall'essere neutra - come reputa la sentenza impugnata - era invece idonea a confondere l'acquirente circa la gravità del difetto e la stessa sicurezza del veicolo acquistato un conto è un malfunzionamento da usura ed un conto un malfunzionamento da rottura che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti che pertanto la sentenza va cassata e rinviata al Tribunale di Padova, in diversa composizione monocratica, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dell'intero dettato dell' articolo 129 Cod. Consumo e verifichi se, nella specie, è stata garantita la completezza dell'informazione circa la sicurezza e la qualità del prodotto, provvedendo, all'esito, sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.