Posto che, nel procedimento di verifica crediti il curatore fallimentare agisce come terzo, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al fallito, i documenti prodotti a sostegno della domanda di insinuazione al passivo privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili alla curatela e la mancanza di tale requisito costituisce fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda.
La vicenda riguarda un' insinuazione al passivo proposta da una banca per un asserito credito relativo a saldo debitore di un contratto di conto corrente, nonché a residuo debito derivante da un finanziamento. L'istanza veniva respinta dal Giudice Delegato e dal Tribunale a seguito dell'opposizione allo stato passivo svolta dall'istituto di credito. La banca ricorreva pertanto in Cassazione insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese. Il Giudice Delegato e il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, hanno respinto le pretese della banca per due ragioni essenziali. In primo luogo, la documentazione prodotta dall'istituto di credito a sostegno della domanda non era opponibile al Fallimento perché priva di data certa anteriore alla procedura . Sotto altro profilo anche se gli estratti conto prodotti avessero avuto data certa, essi non erano comunque sufficienti a dimostrare nel merito la pretesa creditoria della banca. L' onere della prova relativo poteva infatti dirsi assolto solo allegando tutta la documentazione idonea a giustificare ogni singola operazione rappresentata nell'estratto conto cui faceva riferimento. La Cassazione conferma quindi la decisione impugnata ricordando che per giurisprudenza ormai costante a partire quanto meno da Cassazione Sezioni Unite 4213/2013 il curatore nell'ambito del procedimento di verifica crediti è terzo rispetto al rapporto giuridico sottostante la pretesa creditoria. Da ciò discende che è onere dell'istante dimostrare integralmente la fondatezza e sussistenza del credito insinuato nel passivo del fallimento producendo documentazione idonea ed efficace nei confronti della curatela. Proprio sotto questo punto di vista la mancanza di data certa nei documenti forniti dal creditore costituisce atto impeditivo dell'accoglimento della domanda ed è oggetto di eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Aggiungono gli Ermellini che la mancanza di data certa comporta la non efficacia del documento nei riguardi della curatela attesa la posizione di terzietà dell'organo della procedura. Di contro, ciò non implica che sia onere di chi contesta la certezza della data dimostrarne la posteriorità rispetto al fallimento. La Corte prosegue ricordando che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica allegazione della parte, essendo sufficiente che i fatti su cui si fonda l'eccezione risultino documentati allo stato degli atti acquisiti in giudizio. Nel caso di specie inoltre le scritture contabili fornite dall'istituto di credito non potevano ambire all'efficacia probatoria prevista dagli articolo 2709 e 2710 c.c. Tali norme infatti riguardano solamente i rapporti tra imprenditori , ma - come già osservato - nel procedimento di verifica crediti il curatore non è imprenditore ed è terzo, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al fallito stesso. In altri termini l' articolo 2710 c.c. attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori alle scritture contabili regolarmente tenute per i rapporti riguardanti l'attività di impresa, ma non si applica al curatore quando egli agisce in qualità di organo della procedura nella veste di gestore terzo del patrimonio del fallito. Diversamente il curatore subentra in luogo del fallito e non agisce come terzo solo quando propone una domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta da un terzo nei confronti del fallito, ovvero quando esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso. La Cassazione rigetta quindi il ricorso con conseguente conferma della decisione impugnata.
Presidente Cristiano – Relatore Pazzi Rilevato in fatto che 1. Il giudice delegato al fallimento della società omissis s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Veneto Banca s. c.p.a ., in parte a titolo di saldo debitore di un contratto di conto corrente, in parte per il residuo debito derivante da un finanziamento. 2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 13 marzo 2015, rigettava l'opposizione proposta da Veneto Banca s. c.p.a . contro il decreto del G.D Affermava, in via pregiudiziale, che i numerosi rilievi sollevati dall'opponente riguardo all'illegittimità del provvedimento del giudice delegato restavano assorbiti dalla verifica dell'ammissibilità del credito in sede di opposizione. Nel merito, accertava che la documentazione prodotta dalla Banca a sostegno della domanda contratti di conto corrente e di finanziamento estratti integrali del conto non era opponibile al Fallimento, in quanto priva di data certa anteriore all'apertura della procedura. Sottolineava, infine, che anche a voler ritenere gli estratti del conto muniti di data certa, essi non sarebbero stati sufficienti ai fini dell'ammissione del credito, poiché l'onere della banca, di fornire piena prova del suo diritto, andava assolto mediante il deposito di tutta la documentazione idonea a giustificare ogni singola operazione rappresentata nell'estratto conto. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Veneto Banca s. c.p.a . prospettando diciassette motivi di doglianza. L'intimato fallimento di omissis s.r.l. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato in diritto che 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , anche in combinato disposto con la L.Fall., articolo 42, 52, 99 e 101, articolo 2704 c.c. , articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, perché il tribunale ha ritenuto che l'anteriorità del credito rispetto all'epoca del fallimento rappresenti un fatto costitutivo del diritto azionato dal creditore che chiede di insinuarsi al passivo, quando invece la certezza della data dei documenti giustificativi della domanda si configura come elemento impeditivo dell'accoglimento. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2697 e 2704 c.c. , anche in combinato disposto con la L.Fall., articolo 42, 52, 99 e 101, articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, poiché il decreto impugnato afferma che grava su chi chiede di insinuarsi al passivo l'onere di dimostrare l'anteriorità del suo credito rispetto all'epoca del fallimento e la data certa dei documenti prodotti a suffragio dell'istanza, quando invece è onere di chi contesta la data certa dei documenti prodotti a giustificazione del credito dimostrare che quest'ultimo è insorto in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. e/o dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, in quanto il provvedimento impugnato assume che il creditore istante debba dimostrare l'anteriorità del proprio credito rispetto al fallimento, pur in assenza di un'allegazione o deduzione specifica, da parte della curatela o del giudicante, della data in cui lo stesso sarebbe insorto al contrario, dato che la deduzione della posteriorità del credito rispetto al fallimento costituisce un'eccezione, rimane a carico dell'eccipiente l'onere di allegare la specifica epoca di insorgenza del credito. 4.4 Il quarto motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, e/o la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, e/o la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 277 c.p.c. , anche in combinato disposto con l' articolo 111 Cost. , 99, 101, 112, 113, 115, 131, 132, 183 e 276 c.p.c., L.Fall., articolo 42,52,99 e 101, perché il tribunale ha ritenuto assorbite dalla proposizione del giudizio di opposizione le censure di violazione del contraddittorio, per avere il giudice effettuato a sorpresa un rilievo officioso di violazione del principio di non contestazione di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per aver il giudice effettuato un rilievo d'ufficio a fronte di un riconoscimento in senso contrario della parte interessata relative alla fase di verifica del passivo, senza motivare le ragioni di un simile preteso assorbimento. 4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 111 Cost. e articolo 183 c.p.c. , anche in combinato disposto con gli articolo 99,101,112,113,131 e 132 c.p.c. e L.Fall., articolo 99, dal momento che il collegio di merito non ha accolto l'opposizione allo stato passivo sebbene il giudice delegato avesse effettuato a sorpresa un rilievo officioso, senza comunicare preventivamente una simile eccezione alle parti al fine di consentire loro di assumere una posizione al riguardo. 4.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 115 c.p.c. , anche in combinato disposto con l' articolo 2697 c.c. , L.Fall., articolo 42, 52, 99 e 101, articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, poiché il tribunale non ha ravvisato, nella decisione del giudice del procedimento di verificazione dello stato passivo, la violazione del principio di non contestazione, dato che in quella sede la curatela si era astenuta dal contestare specificamente e tempestivamente la data certa dei documenti attestanti il credito di Veneto Banca. 4.7 Il settimo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 99 e 112 c.p.c. , anche in combinato disposto con gli articolo 1988 e 2697 c.c. , articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, giacché il tribunale ha trascurato di considerare che il giudice delegato aveva rilevato d'ufficio un fatto impeditivo che la stessa curatela contro interessata aveva affermato non esservi, proponendo l'ammissione del credito vantato dalla banca. 4.8 L'ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articolo 3 e 41 Cost. , L.Fall., articolo 31 ,articolo 2709,2710 e 2082 c.c., poiché il collegio dell'opposizione ha negato al curatore la qualifica di imprenditore sulla base di un principio irragionevole e discriminatorio, non essendo conforme a tale normativa attribuire al curatore due status diversi quello di imprenditore e quello di non imprenditore a seconda del ruolo di creditore o di debitore dallo stesso rivestito. 4.9 Il nono motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., articolo 44, 52, 99 e 101 e articolo 2704 c.c. , dato che il giudice di merito ha ritenuto applicabile all'insinuazione al passivo quest'ultima norma malgrado la stessa non sia richiamata dalla L.Fall., articolo 44 e 52 . 4.10 Con il decimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99 e/o degli articolo 110 e 183 c.p.c. , L.Fall., articolo 88 e articolo 2697 c.c. , in quanto il tribunale ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di un ordine di esibizione relativa alle scritture contabili del fallito, formulata dal creditore in sede di opposizione al fine di dimostrare l'anteriorità dei suoi crediti alla dichiarazione di fallimento. 4.11 L'undicesimo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , anche in relazione alla L.Fall., articolo 88, articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall. , 99, perché il collegio di merito, nel rigettare la richiesta di pronunzia di un ordine di esibizione formulata dalla banca opponente, non ha fatto corretta applicazione del principio di vicinanza o disponibilità della prova. 4.12 Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto impugnato, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, e/o la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2697 e 2729 c.c. , e/o dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, in quanto il giudicante ha estromesso dal novero delle prove le presunzioni e ha ritenuto insuscettibili di essere dimostrate mediante le stesse l'antecedenza del credito rispetto al fallimento e la data certa dei documenti attestanti il credito medesimo. 4.13 Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2699 e ss. c.c. , anche in combinato disposto con gli articolo 2727 e ss. e 1362 e ss. c.c. e/o dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, poiché il tribunale ha negato valore probatorio e presuntivo all'estratto del libro fidi recante una certificazione notarile, successiva al fallimento, avente a oggetto la presenza di un sigillo notarile antecedente al fallimento e attestante il credito. 4.14 Il quattordicesimo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 111 Cost. , articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, e L.Fall., articolo 99, e/o dell' articolo 2699 c.c. , anche in combinato disposto degli articolo 2704,2727 e ss., 1346,1362,1363 e ss. c.c., giacché il collegio di merito ha ritenuto irrilevante il contenuto dell'attestazione notarile prodotta, riguardante l'estratto del libro fidi. 4.15 Con il quindicesimo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , anche in combinato disposto con gli articolo 2704,2727 e ss., 1346,1362 e ss., 1936 e ss. c.c. , perché il tribunale ha negato valore probatorio e presuntivo alla data certa delle fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia dei debiti del fallito, in assenza della benché minima deduzione da parte della curatela e del giudice - resa necessaria dal fatto che la posteriorità del credito è un fatto impeditivo dell'accoglimento delle pretese del creditore - circa l'ipotetica sussistenza di specifici rapporti diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di insinuazione al passivo. 4.16 Il sedicesimo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1362 e ss., 1936 e ss. c.c. , dal momento che il giudicante ha negato valore probatorio e/o presuntivo alla data certa della fideiussione specifica rilasciata da terzi, a garanzia del finanziamento da sovvenzione, prima del fallimento, facendo scorretta applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ed escludendo così che una fideiussione possa essere rilasciata prima dell'insorgenza del debito. 4.17 Il diciassettesimo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , in quanto il collegio dell'opposizione ha negato valore probatorio e/o presuntivo alla data certa della fideiussione specifica rilasciata da terzi, a garanzia del finanziamento per sovvenzione, prima del fallimento, in assenza della benché minima deduzione da parte della curatela e del giudice - resa necessaria dal fatto che la posteriorità del credito è un fatto impeditivo dell'accoglimento delle pretese del creditore - circa l'ipotetica sussistenza di un finanziamento compatibile con la medesima garanzia e diverso rispetto a quello fonte dei crediti oggetto della richiesta di insinuazione al passivo. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega e della parziale sovrapponibilità delle critiche sollevate, risultano inammissibili laddove si indirizzano a censurare le ragioni offerte dal collegio di merito per giustificare la mancata ammissione del credito derivante dallo scoperto di conto corrente, in parte infondati e in parte inammissibili, anche ai sensi dell' articolo 360-bis c.p.c. , numero 1, c.p.c., per quanto concerne, invece, le doglianze correlate al mutuo erogato. 5.1 Il tribunale, dopo aver ritenuto non solo che il contratto di finanziamento, il contratto di conto corrente e gli estratti conto fossero privi di data certa, ma anche che l'estratto autentico del libro fidi e le lettere di fideiussione prodotti non fossero utili al fine di fornire una simile dimostrazione, ha aggiunto che anche ove gli estratti conto fossero stati opponibili alla procedura, in quanto recanti data certa anteriore al fallimento, tale documentazione non sarebbe stata in ogni caso sufficiente ai fini dell'ammissione del credito della ricorrente pag. 7 , in quanto la banca avrebbe avuto l'onere di fornire la prova piena del suo credito, come previsto dall' articolo 2697 c.c. , depositando, a tal fine, insieme all'istanza di ammissione, tutti i documenti idonei a giustificare ogni singola operazione rappresentata nell'estratto conto pag. 8 . Si tratta, rispetto al credito derivante da scoperto di conto corrente, di un duplice ordine di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto dell'opposizione. Con la conseguenza che l'omessa impugnazione della seconda ratio decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, tutte le censure rivolte all'altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza Cass. 9752/2017 . Risultano, pertanto, inammissibili tutte le doglianze nella parte in cui si riferiscono al debito derivante da scoperto di conto corrente, così come quelle numero 13 e 14 che intendono contestare le modalità con cui è stato valorizzato l'estratto autentico del libro fidi, il cui contenuto rileva ai fini della prova dell'esposizione debitoria in conto corrente. 5.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte si veda, per tutte, Cass., Sez. U., 4213/2013 il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell' articolo 2704 c.c. , comma 1, erroneamente contestata dal nono motivo , norma che, come dimostra la sua collocazione sistematica all'interno del codice civile, regola l'efficacia dell'atto senza incidere in alcun modo sulla sua validità. Ne discende che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto ove questi produca documentazione idonea - anche sotto il profilo dell'efficacia nei confronti della procedura concorsuale - a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. L'eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Malgrado l'affermazione del collegio di merito secondo cui la prova dell'anteriorità al fallimento del credito è elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso pag. 3 del decreto impugnato non sia conforme a questi principi e debba essere corretta, ai sensi dell' articolo 384 c.p.c. , comma 4 , l'errore classificatorio compiuto dal giudice di merito è ininfluente sull'esito della decisione impugnata, per il quale rileva, invece, che il fatto impeditivo costituito dalla mancanza di data certa formi oggetto di un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio. Una simile eccezione attiene, poi, a un fatto negativo, che non abbisogna di prova, cosicché spetta alla parte che invoca l'opponibilità del credito di contrastarla. Il che significa che la mancanza di data certa impedisce che possa essere fatta valere l'efficacia dell'atto nei confronti del curatore, stante la sua posizione di terzietà, e, di conseguenza, che possa ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sul creditore di dare prova delle proprie ragioni creditorie, e non certo come erroneamente sostengono i motivi di ricorso 1, 2, 3, 15 e 17, predicando, sotto vari profili, un'inversione dell'onere probatorio in conseguenza del rilievo della mancanza, nella documentazione prodotta, del requisito in discorso che rimanga a carico di chi contesta la data certa della documentazione prodotta e tanto meno del giudice che rileva d'ufficio questo fatto impeditivo l'onere di fornire la dimostrazione della posteriorità dell'insorgere del credito rispetto al fallimento. 5.3 Il collegio dell'opposizione ha ritenuto che tutte le contestazioni relative alla legittimità del provvedimento del giudice delegato cedessero il passo alla verifica dell'effettiva ammissibilità del credito e rimanessero, pertanto, assorbite. E ciò in ragione del fatto che tali questioni, quand'anche fondate, non esimevano il tribunale dal tornare a valutare il credito instato nella sua ontologica esistenza e ponderale correttezza pag. 3 provvedimento impugnato . In questo modo il collegio di merito ha inteso sostenere che l'opponente non avesse interesse a coltivare le doglianze con cui aveva addotto, a vario titolo, l'illegittimità del provvedimento del giudice delegato, dato che - traducendosi i vizi del provvedimento del giudice delegato in motivi di impugnazione e non ricorrendo un'ipotesi di nullità comportante l'obbligo di rimessione al primo giudice - la natura impugnatoria del giudizio di opposizione imponeva di riesaminare l'intera materia controversa e il decreto reso all'esito dello stesso era interamente sostitutivo della decisione impugnata. L'unico aspetto di rilievo, quindi, era costituito dal fatto che il tribunale si pronunciasse sulle questioni dedotte e che in sede di opposizione il contraddittorio fosse stato assicurato. Il quarto e il quinto motivo risultano perciò inammissibili, vuoi perché non colgono né contestano specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, vuoi per mancanza di interesse, dato che il decreto impugnato è giunto, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità v. Cass. 18578/2015 , Cass. 5590/2011 , Cass. 27777/2008 . 5.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto v. Cass., Sez. U., 10531/2013 nello stesso senso Cass. 27998/2018 , Cass. 4548/2018 . Se il rilievo d'ufficio di un'eccezione in senso lato non è impedito dal contegno processuale della parte che avrebbe interesse a sollevarla, allora va escluso che nel caso di specie all'organo giudicante fosse precluso di rilevare la mancanza di data certa della documentazione prodotta solo per il fatto che il curatore non aveva sollevato una simile eccezione. Ne discende l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. Il settimo motivo risulta, invece, inammissibile, ex articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6, in ragione della mancata produzione degli atti costituiti non solo dalla proposta del curatore, ma anche dal verbale di verifica, necessario al fine di constatare il contegno da questi assunto in sede di udienza di discussione del progetto di stato passivo sui quali l'eccezione si fonda. 5.5 Il tribunale ha affermato che il curatore non agisce in qualità di terzo solo quando propone domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti del fallito, ovvero quando esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di questi, mentre è terzo, sia rispetto ai creditori, sia rispetto allo stesso fallito, nei procedimenti in materia di formazione dello stato passivo di conseguenza, ha escluso che in sede di verifica e di opposizione L.Fall., ex articolo 98 possa trovare applicazione il disposto degli articolo 2709 e 2710 c.c. in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore. L'assunto, nella sua prima parte, non può essere interpretato nel senso preteso dalla ricorrente, ovvero come attributivo del ruolo di imprenditore al curatore che agisca per il recupero dei crediti del fallito o per la ricostruzione del suo patrimonio, dato che questi per dirla con Cass., Sez. U., 4213/2013 - certamente non è un imprenditore esso, piuttosto, sottolinea come solo in tale ipotesi il curatore, facendo valere diritti propri utendo iuribus del fallito, subentri nella sua posizione sostanziale e processuale, anziché in quella di semplice gestore del suo patrimonio. La statuizione fa dunque puntuale applicazione del principio espresso dalla sentenza più volte richiamata, secondo cui l' articolo 2710 c.c. , che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. Le censure proposte con i motivi 8, 10 e 11 risultano perciò inammissibili, la prima perché, ancora una volta, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, le altre perché lamentano il mancato accoglimento di un ordine di esibizione volto ad acquisire documenti irrilevanti, essendo inopponibili alla procedura. 5.5 Spetta al giudice di merito - nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova - valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici v. Cass. 22366/2021 , Cass. 8023/2009 , Cass. 10847/2007 , Cass. 1404/2001 . Risulta così inammissibile in questa sede la censura sollevata con il dodicesimo motivo, con cui si lamenta il mancato ricorso alla prova presuntiva. La censura, peraltro, risulta inficiata anche dalla sua assoluta genericità, dato che non chiarisce in quale modo la certezza della data si sarebbe potuta ricavare in via presuntiva da un insieme di documenti tutti privi di data certa. 5.6 Il collegio di merito ha ritenuto, con riguardo alla fideiussione prodotta sub 13, che la genericità del suo tenore letterale e la data in cui la stessa era stata predisposta impedissero di ritenere che il documento, di formazione antecedente rispetto al contratto di finanziamento, fosse utile a conferire data certa a quest'ultimo. La decisione impugnata non viola alcuno dei canoni ermeneutici denunciati, ma anzi fa applicazione del disposto degli articolo 1362 c.c. valorizzando l'espresso contenuto letterale del negozio e articolo 1364 c.c. escludendo che, pur in presenza di un'espressione generale, si potesse ritenere che i contraenti avessero inteso ricomprendere nell'oggetto del contratto un fatto successivo al suo perfezionamento al fine di riscostruire la comune volontà delle parti in funzione dell'interpretazione del contratto di fideiussione e della conseguente possibilità di utilizzare lo stesso per attribuire data certa al posteriore contratto di finanziamento. La sedicesima doglianza si rivela, perciò, inammissibile, perché il risultato interpretativo, appartenente all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, non può essere sindacato in questa sede, dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati Cass. 2465/2015 . 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.