Gli artt. da 11 a 14 sulle modifiche alle leggi speciali in materia di processo civile telematico della riforma civile d.lgs. numero 149/2022 riguardano l’intero ambito del PCT, coordinando gli interventi disposti sul codice di rito. Si interviene sulla l. numero 53/1994 in materia di notificazioni eseguite dal difensore, individuando le ipotesi ove l’avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC ovvero con modalità telematiche. Novellando il T.U. spese di giustizia, la riforma stabilizza le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante PagoPA.
Come cambiano gli obblighi di deposito telematico L' articolo 11 d.lgs. numero 149/2022 abroga alcune disposizioni contenute nel d.l. numero 179/2012 , che fino alla riforma in disamina rappresentavano il punto di riferimento del PCT, a scopo di coordinamento, avendo il Governo provveduto a spostare tali previsioni in altre norme. L'articolo 11 prevede, più in dettaglio, l'abrogazione degli articolo 16 bis , 16 septies , 16 decies e 16 undecies d.l. numero 179/2012. Quanto all'articolo 16 bis del medesimo d.l. numero 179/2012 il comma 1 è stato abrogato in quanto ricompreso nella disposizione introdotta all'articolo 196 quater , comma 1 e 3, disp. att. c.p.c., relativa all' obbligo di deposito telematico . In attuazione del principio di delega sul riordino e implementazione del PCT, anche ai dipendenti delle P.A., ai quali prima della riforma non era applicabile l'obbligo di deposito telematico, in virtù delle disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 16 bis , si applica il regime generale che prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti la modifica, rispetto alla previgente disciplina, è attuata attraverso l'abrogazione degli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 16 bis e la previsione, in una norma transitoria del d.lgs. numero 149/2022 , dell'applicazione anche ai dipendenti delle P.A. degli articolo 196 quater e 196 sexies disp. att. c.p.c. a decorrere dalla data del 30 giugno 2023 il comma 1 bis è abrogato poiché superato dalla generalizzata obbligatorietà del deposito degli atti processuali di cui all'articolo 196 quater disp. att. c.p.c. il comma 2 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti delle parti che stanno in giudizio a mezzo difensore, di cui al medesimo articolo 196 quater , mentre gli ultimi due periodi sono trasfusi nel II comma dell'articolo 196 novies disp. att. c.p.c. il comma 3 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, dettato dall'articolo 196 quater disp. att. c.p.c. il comma 4 è abrogato in quanto la disposizione nello stesso attualmente contenuta è inserita nell'articolo 196 quater , comma II, disp. att. c.p.c. il comma 5 è abrogato in quanto superato dalla generalizzata introduzione del processo telematico e attualmente privo di effetti il comma 6 in quanto inserito in una norma transitoria nel d.lgs. il comma 7 è abrogato in quanto la regola, modificata al fine di dare attuazione alla delega, viene spostata nel nuovo 196 sexies disp. att. c.p.c. il comma 8 è abrogato in quanto il contenuto è stato riformulato all'articolo 196 quater , comma 4, disp. att. c.p.c. il comma 9 è abrogato in quanto, quanto al primo periodo, esso è stato riportato nell'articolo 196 quater , comma 1, terzo periodo, disp. att. c.p.c. quanto al secondo e terzo periodo, sono stati trasfusi nell'articolo 196 septies disp. att. c.p.c. il comma 9 bis , in quanto trasfuso nel nuovo articolo 196 octies disp. att. c.p.c. il comma9 ter , in quanto superato dall'obbligo generalizzato di deposito telematico di cui all'articolo 196 quater disp. att. c.p.c. il comma 9 quater è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni negli articolo della l.fall. in particolare, la disposizione di cui al primo periodo del comma 9 quater viene aggiunta al comma 1 dell' articolo 119 l. fall ., dopo il primo periodo, mentre la disposizione di cui al secondo periodo del comma 9 quater viene inserita nell' articolo 182, comma 6, l.fall. , dopo il primo periodo il comma 9 quinquies è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni nell'articolo 186 bis , comma 8, l.fall. il comma 9 sexies è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento della disposizione, modificata in attuazione della legge delega, all'articolo 591 bis c.p.c. il comma 9 septies è abrogato in attuazione della delega sul riordino il comma 9 octies è abrogato in quanto ricompreso nel principio generalizzato di chiarezza e sinteticità degli atti. L'articolo 16 septies è abrogato per esigenze di coordinamento, in quanto la disciplina del tempo delle notificazioni a mezzo PEC è stata inserita come II e III comma dell' articolo 147 c.p.c. L'articolo 16 decies è abrogato in quanto riportato all'articolo 196 novies , I comma, disp. att. c.p.c l'articolo 16 undecies in quanto trasfuso all'articolo 196 undecies disp. att. c.p.c. Come cambiano gli oneri di notifica eseguita dal difensore L' articolo 12 d.lgs. numero 149/2022 coordina la disciplina contenuta nella l. numero 53/1994 , in materia di notificazioni eseguite dal difensore , con le modifiche alla disciplina del PCT apportate dall' articolo 4 d.lgs. numero 149/2022 e dà attuazione al principio di delega relativo al procedimento notificatorio individuando i casi nei quali l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche la lett. a modifica l'articolo 3 bis l. numero 53/1994 prevedendo l'inserimento del comma 1 bis , ai sensi del quale la notificazione alle P.A. è validamente effettuata, fermo restando quanto previsto dal R.D. numero 1611/1933, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, presso l'indirizzo individuato ex articolo 16 ter , comma1 ter , d.l. numero 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. numero 221/2012 sostituendo, al comma 2, il riferimento all'articolo 16 undecies del d.l. numero 179/2012 con quello all'articolo 196 undecies delle disp. att. del c.p.c. e disp. trans., introdotto col d. lgs. numero 149/22 , e aggiungendo al comma 3 le parole “, fermo quanto previsto dall'articolo 147 bis del codice di procedura civile”. Si è ritenuto di inserire un nuovo comma 1-bis nell'articolo 3 bis della l. numero 53/1994, per meglio chiarire che le disposizioni introdotte dal successivo articolo 3 ter non comportano deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo 16 ter , comma 1 ter , d.l. numero 179/2012, in materia di notifiche via PEC alle P.A. e all'indirizzo a tal fine utilizzabile. Al comma 2 è stato aggiornato il richiamo dall'articolo 16 undecies d.l. numero 179/2012 all'articolo 196 undecies disp. att. c.p.c., in considerazione della diversa collocazione della norma a esito dell'opera di riordino eseguita in materia di attestazione di conformità. Al comma 3 si è precisato che in materia di perfezionamento della notifica resta salvo quanto previsto dall'articolo 147 bis c.p.c., introdotto per recepire la declaratoria di incostituzionalità dell' articolo 147 c.p.c. Corte Cost., sent. numero 75/2019 la lett. b introduce l'articolo 3 ter l. numero 53/1994. Al comma 1 si è previsto l' obbligo , in capo all' avvocato , di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso ove, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell' articolo 3 bis , comma1 bis , CAD . Si prevede che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo ad esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena , l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione con inserimento nell'area web riservata prevista dall' articolo 359 CCII d.lgs. numero 14/19 , dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. In tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Tale ipotesi è stata circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge a iscriversi nel registro INI-PEC imprese o professionisti , dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma. Invece, ove il destinatario sia soggetto non tenuto ad iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, sarebbe stato possibile prevedere l'impiego della diversa piattaforma, ma si è ritenuto preferibile prevedere che in tali casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della circostanza che il procedimento notificatorio deve tendere ad assicurare che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Quindi la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell'impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario la lett. c modifica l' articolo 4, comma 2, l. numero 53/1994 , aggiungendo la disposizione secondo la quale per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali , la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3 ter , comma 1 e 2. La norma ha funzione di coordinamento con gli interventi in materia di notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali, al fine di chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notifica via PEC o mediante inserimento nell'area web prevista dall' articolo 359 CCII d.lgs. numero 14/2019 . Come vanno pagate le spese di giustizia L'articolo 13 interviene sul T.U. delle spese di giustizia d.P. R. numero 115/2002 per potenziare, stabilizzandole, le modalità di pagamento delle spese di giustizia mediante la piattaforma telematica PagoPA già applicate durante la fase emergenziale tale modalità dovrà essere applicata sempre per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili e tributari solo in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma sarà possibile ricorrere al bonifico bancario o postale. Nella fase pandemica è stata prevista l'obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale “ CAD ”, di cui al d. lgs. numero 82/2005 . L'adempimento si pone in linea con la completa digitalizzazione del PCT in tutti i suoi aspetti, compreso quello fiscale. La piattaforma tecnologica realizzata tramite il sistema PagoPA consente più metodi di pagamento telematici e non , anche tramite contante presso i gestori del servizio utilizzabili a scelta dall'utenza, che consentono di associare, telematicamente, in modo univoco ciascun versamento a un solo e individuato procedimento. Questo sistema, a differenza di quello che avviene tramite la compilazione del modello F23 attraverso il servizio home banking del singolo utente consente di ridurre il rischio di plurimi utilizzi delle stesse marche o valori bollati per l'iscrizione a ruolo di diversi procedimenti, sgrava le cancellerie da ogni onere di “abbinamento” dei pagamenti del contributo unificato ai relativi procedimenti giudiziari. I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti pagamento online tramite il Portale dei Servizi Telematici PST , sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica senza bisogno di eseguire ‘login' pagamento online presso un Punto di Accesso PDA pagamento tramite canali fisici o online messi a disposizione dalle banche sportelli fisici anche con contanti , strumenti di home banking per pagoPA, app IO. Per realizzare finalità siffatte, l'articolo 13 ha apportato modifiche al d.P. R. numero 115/2002 si prevede in modo stabile che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario sia di regola corrisposto mediante pagamento tramite la piattaforma tecnologica. Si è previsto che il pagamento del contributo unificato non effettuato tramite la piattaforma tecnologica non libera la parte dagli obblighi su di essa gravanti e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal predetto pagamento. Si prevede che per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le previsioni relative alla telematizzazione del pagamento del contributo unificato acquistino efficacia 60 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica. Della pubblicazione di tale provvedimento in G.U. è data notizia sul website dell'amministrazione interessata è stata inserita una norma transitoria all'interno dell'articolo 192 comma 1 quinquies che prevede che per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le nuove disposizioni acquistino efficacia dal 1° gennaio 2023 il nuovo comma 1 sexies dell'articolo 192 prevede che se è attestato, con provvedimento pubblicato sul website del Ministero della giustizia o dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, CAD , il contributo unificato vada corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del D.M. economia e finanze numero 293/2006, e la prova di tale versamento dovrà fornirsi con l'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta sono state allineate a tali previsioni quelle relative ai procedimenti speciali e quindi l'articolo 18 bis , relativo al contributo da versarsi per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, l'articolo 30 che riguarda le anticipazioni forfettarie versate all'erario dai privati nel processo civile, l'istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, l'articolo 32 relativo alle anticipazioni da versarsi agli ufficiali giudiziari per il servizio di notificazione si è uniformata la modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, prevedendo che anche tali oneri siano corrisposti tramite la piattaforma tecnologica all'articolo 197, relativo al pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo civile, penale amministrativo contabile e tributario, è stato aggiunto un comma 1 bis il quale prevede che dal 1° giugno 2023 anche tali spettanze debbano essere corrisposte tramite la piattaforma tecnologica. Come cambia il PCT nell'ambito della l.fall. L'articolo 14 interviene sulla c.d. legge fallimentare R.D. numero 267/1942 con finalità di coordinamento . L'abrogazione dell'articolo 16 bis d.l. numero 179/2012, che contiene disposizioni sulle modalità di presentazione dei rapporti periodici previsti nell'ambito delle procedure concorsuali, ha imposto infatti l'inserimento di tali previsioni nella l.fall. Nell'esercizio del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di PCT si è proceduto a creare il nuovo Titolo V ter delle disp. att. c.p.c. e disp. trans., nel quale sono confluite numerose disposizioni dapprima contenute all'articolo 16 bis i commi 9 quater , 9 quinques , 9 sexies e 9 septies dell'articolo 16 bis istituiscono l'obbligo di depositare rapporti riepilogativi nell'ambito delle procedure concorsuali e dei procedimenti di esecuzione forzata, dettando la relativa disciplina. Tali disposizioni sono state inserite, oltre che nell'articolo 591 bis c.p.c. e nell'articolo 169 quinquies delle disp. att., anche nella l.fall. , alla quale si riferiscono. Pertanto al comma 5 dell' articolo 33 l.fall. , in tema di rapporto riepilogativo del curatore, è stata inserita la disposizione secondo la quale il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore all'articolo 119, comma 1, la regola che prevede unitamente all'istanza di chiusura del fallimento il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità all'articolo 33, V comma e all'articolo 182, comma 6, è stata inserita la norma secondo cui conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale all'articolo 186 bis è stato aggiunto un comma 8, per trasferire nella pertinente disposizione della l.fall. l'obbligo dapprima dettato dal comma 9 quinquies , articolo 16 bis , d.l. numero 179/2012 ai sensi del quale ogni 6 mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, comma 1, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, comma 2, e conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale. Nei precedenti episodi. Per saperne di più sulla riforma, vai a leggere Riforma civile, 1° episodio le modifiche al codice civile e alle disposizioni attuative e transitorie Riforma civile, 2° episodio le modifiche al Codice di procedura civile Riforma civile, 3° episodio novità per le disposizioni di attuazione al codice di rito