Vettura impatta contro alcune pietre presenti sulla strada: nessuna responsabilità dell’Ente locale

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista danneggiato. Riconosciuto dai giudici il caso fortuito. Decisiva la constatazione che le pietre erano presenti sulla strada da pochi minuti prima dell’arrivo della vettura.

Nessun addebito all'ente locale né alla società a cui è stata affidata la manutenzione delle strade anche se una vettura è rimasta danneggiata dall'impatto con alcune pietre presenti a sorpresa sulla via a seguito del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto. Decisiva, precisano i giudici, la constatazione che le pietre erano presenti sulla via da pochissimo tempo prima dell'arrivo dell'automobile. Concordi Giudice di pace e Tribunale va respinta, a loro avviso, la domanda risarcitoria proposta da un automobilista nei confronti di una ‘Città Metropolitana' e mirata a conseguire «il ristoro dei danni subiti dalla propria vettura a seguito di un sinistro stradale verificatosi nel novembre del 2008 e causato dalla presenza sul selciato di una strada provinciale di alcune pietre a seguito del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto». Innanzitutto, i giudici di merito catalogano l'episodio come « caso fortuito » in ragione del fatto che «la caduta delle pietre ebbe a precedere di pochi minuti l'incidente». Essi aggiungono poi che «il dovere di custodia» dell'ente locale «deve riguardare la cosa in sé e tutti quegli agenti che insorgono in essa», mentre nell'episodio oggetto del processo «è indubitabile che non di un agente insorto nella cosa si è trattato, bensì di un'insidia costituita da pietre presenti sulla carreggiata stradale e facenti parte del muro di confine di un agrumeto di proprietà di terzi e limitrofo alla sede stradale». Infine, i giudici osservano che «l' automobilista danneggiato non ha fornito la benché minima prova di una negligenza della ‘Città Metropolitana'», non avendo dimostrato che «l'ente locale, avvertito dell'esistenza delle pietre, abbia colpevolmente omesso di eliminarle», e «risultando pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima dell'incidente». Col ricorso in Cassazione, però, l'automobilista ripropone la richiesta di risarcimento . Ciò sulla base di un preciso ragionamento «la responsabilità dell' ente proprietario di una strada , in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, va affermata anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva od omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza». Proprio ragionando in questa ottica, l'automobilista pone in evidenza «il preesistente – rispetto all'incidente – stato di degrado in cui versava la strada » e aggiunge che «la circostanza che le pietre fossero cadute poco tempo prima dell'incidente non può esimere da responsabilità la ‘Citta Metropolitana' e la società a cui è affidata la manutenzione delle strade». Alle considerazioni proposte dall'automobilista i giudici di terzo grado ribattono sottolineando «la repentinità del crollo che interessò il muro presente a delimitazione dell'agrumeto proprietà di terzi e confinante con la sede stradale». In aggiunta, poi, «l'automobilista danneggiato non ha fornito la benché minima prova di una negligenza della ‘Città Metropolitana'» ossia di un mancato tempestivo intervento per rimuovere le pietre presenti sulla strada. Nessun addebito possibile, quindi, per l' ente locale , poiché «il fattore di pericolo, originante dalla condotta di terzi, ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» della strada.

Presidente Cirillo – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto che L.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza numero 820/21, del 22 febbraio 2021, del Tribunale di Catania, che respingendone il gravame avverso la Qs sentenza numero 554/16 del Giudice di pace di Catania ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Città Metropolitana di già Provincia regionale di che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per conseguire il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un sinistro stradale, verificatosi in il omissis , causato dalla presenza sui selciato della omissis di alcune pietre, in ragione del crollo di un muro delimitante la sede stradale rispetto ad un vicino agrumeto che costituitasi ili giudizio ta convenuta ed autorizzata la chiamata in causa della società contrattualmente tenuta alla manutenzione della strada, P. S.p.a., l'adito Giudice di pace DI Acireale istruito il giudizio anche attraverso l'assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di una CTU rigettava la domanda che a tale esito esso perveniva sul rilievo che non tosse ipotizzabile alcuna responsabilità ex articolo 2051 c.c. , avendo il primo giudice ravvisato l'esimente del caso fortuito in ragione del fatto che la caduta delle pietre ebbe a precedere di pochi minuti il sinistro che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva respinto, dovendo secondo il giudice di appello escludersi l'applicabilità al caso di specie dell' articolo 2051 c.c. , e ciò in quanto il dovere di custodia deve riguardare la cosa in sé e tutti quegli agenti che insorgono nella stessa , ciò che non può affermarsi nella presente fattispecie, essendo indubitabile che non di un agente insorto nella cosa si è nella specie trattato, laj bensì di un'insidia costituita da pietre presenti sulla carreggiata stradale e facenti parte del muro di confine dell'agrumeto di proprietà di terzi limitrofo alla sede stradale che, inoltre, l'allora appellante non aveva fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di , dimostrando i particolare che la stessa, avvertita dell'esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle , risultando, anzi, pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro aie quo che avverso la sentenza del Tribunale etneo ricorre per cassazione il L. , sulla base come detto di due motivi che il primo motivo denuncia ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 , violazione degli articolo 1176 e 2051 c.c. che secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale questa Corte secondo cui, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità ex articolo 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, sicché è il custode, convenuto in giudizio, ad essere onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito che, inoltre, la responsabilità dell'ente proprietario di una strada, in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, va affermata anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza che, inoltre, il preesistente rispetto ai sinistro stato di degrado in cui versava la strada teatro dell'incidente sarebbe stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio, sicché la circostanza che le pietre fossero cadute poco tempo prima dei sinistro non esimerebbe da responsabilità la Citta Metropolitana di e la società P. che il secondo motivo denuncia in relazione ali articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 violazione dell' articolo 91 c.p.c. che secondo il ricorrente anche il capo sulle spese è erroneo e va cassato, in dipendenza dei motivi dei motivi sopra svolti che inducono a confidare nella cassazione di tali statuizioni del Tribunale di Catania che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di chiedendo che la stessa si8a dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata che è rimasta solo intimata la società P. la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022 che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che il ricorso va rigettato che ritiene, infatti, questo collegio che i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c., a sostegno della proposta impugnazione, non siano idonei a determinare un esito diverso da quello testè indicato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella proposta del Consigliere relatore che il primo motivo di ricorso, infatti, è manifestamente infondato che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto che parte appellante non avesse fornito la benché minima prova della negligenza della Città Metropolitana di , dimostrando in particolare che la stessa, avvertita dell'esistenza delle pietre de quibus, abbia colpevolmente omesso di eliminarle , risultando, anzi, pacifico che il crollo delle pietre dal muretto di confine sia avvenuto pochi minuti prima del sinistro de quo che il tribunale catanese ha ritenuto integrato su tali basi il caso fortuito, con affermazione che risulta esente dai vizi denunciati che, infatti, il ricorrente a fronte della ritenuta repentinità del vv crollo che interessò il muro presenta il delimitazione dell'agrumeto di proprietà di terzi, confinante con la sede stradale richiama vanamente ancora nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2 , l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto vo alla loro manutenzione ha l'obbligo di vigilare affinché degli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada così Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2014, numero 22330 , Rv. 633067-01, ed altre successive che la sentenza impugnata, per contro, ha escluso la responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada in applicazione del principio ripetutamente enunciato da questa Corte che nega l'operatività dell' articolo 2051 c.c. in relazione a quella tipologia di sinistri nei quali il fattore di pericolo, specie se originante come nella specie dalla condotta di terzi, abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2021, numero 6826 , Rv. 660907-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, numero 6651 , Rv. 657165-01 Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, numero 16295 , Rv. 654350-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, numero 6703, Rv. 648489-01 Cass. Sez. 6 3, ord. 27 marzo 2017, numero 7805, Rv. 643822-01 che il secondo motivo e, invece, inammissibile che esso, infatti, si presenta alla stregua di un non motivo Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330 , Rv. 636872-01 Cass. Sez. 1, ord. 24' settembre 2018 , numero 2'2478, Rv. 650919-01 , giaLene, tufigi età1 dedurre vizi nell'applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula quale res eratd' la caducazione della statuizione sulle spese, come conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata che il ricorso, in conclusione, va rigettato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto ai sensi del D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Unumero , cent. 20 febbraio 2020, numero 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando L.G. a rifondere, alla Città Metropolitana di , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 1.000,00 oltre f, 200,00 per esborsi, più 15 % per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R.numero 115 del 30 maggio 2002, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.