Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive: una multa troppo alta è incostituzionale?

In base alla disciplina vigente prima della novella legislativa del 2022, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’articolo 135 c.p.   250 euro . Lo ha confermato la Corte Costituzionale, con l’ordinanza numero 226, pubblicata l’8 novembre 2022.

Il caso. Il giudice rimettente è investito dell'opposizione avverso un decreto penale di condanna proposta dall'imputato dopo aver concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena di 65 giorni di reclusione, sostituiti da 4.875 euro di multa, determinata – ai sensi dell'articolo 459, comma 1- bis , c.p.p. – al tasso di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva. Tuttavia, per il giudice a quo , il criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria applicabile nella fattispecie non sarebbe quello indicato dalle parti processuali, bensì quello previsto dall' articolo 53, comma 2, l. numero 689/1981 Modifiche al sistema penale disposizione che – attraverso il richiamo all' articolo 135 c.p. – determina il tasso giornaliero nella somma minima di 250 euro, così dando luogo a una pena pecuniaria sostitutiva pari a 16.250 euro. Il giudice a quo solleva, quindi, la questione di legittimità costituzionale del citato secondo comma dell'articolo 53 nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato in quello di cui all'articolo 459, comma 1- bis , c.p.p. ovvero possa fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'articolo 133- bis c.p. in luogo di quello di cui all' articolo 135 c.p. . Le censure del rimettente. Ad avviso del rimettente, la disciplina impugnata sarebbe irrazionale e contraria al principio di uguaglianza sostanziale e alla funzione rieducativa della pena. Ed infatti, la disposizione censurata richiama soltanto l'articolo 133- ter c.p. – che permette la rateizzazione della pena pecuniaria – e non anche l'articolo 133- bis c.p., che consente al giudice di diminuire la pena pecuniaria stabilita dalla legge sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, la misura minima sia eccessivamente gravosa, sicché l'eliminazione del rinvio all'articolo 133- bis c.p. precluderebbe di ridurre l'ammontare della pena pecuniaria al di sotto del minimo legale. L'attuale sistema normativo contempla due diversi criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria da un lato, quello, più favorevole all'imputato previsto dall'articolo 459, comma 1- bis , c.p.p. , che equipara un giorno di pena detentiva a una somma compresa tra 75 e 225 euro dall'altro lato, quello disciplinato dall' articolo 53, comma 2, l. numero 689/1981 che determina il tasso giornaliero di sostituzione della pena detentiva in una somma non inferiore a 250 euro. Secondo il rimettente, l'applicazione di tale ultimo criterio di ragguaglio darebbe luogo a pene pecuniarie eccessivamente onerose, con conseguente trasformazione della pena sostitutiva in un privilegio per persone abbienti. Inoltre, a seconda della modalità di esercizio dell'azione penale scelta discrezionalmente dal pubblico ministero , con richiesta di decreto penale di condanna, oppure con rinvio a giudizio, o, ancora, con emissione di decreto di citazione a giudizio, si produrrebbero conseguenze sensibilmente diverse, in maniera del tutto ingiustificata, sotto il profilo sanzionatorio, in netto contrasto con l' articolo 3 Cost. . Da ultimo, sarebbe violato anche l' articolo 27, comma 3, Cost. , poiché una pena pecuniaria eccessivamente onerosa rispetto alle condizioni economiche del condannato sarebbe percepita dallo stesso come ingiusta oltre ad essere in concreto ineseguibile , e ciò vanificherebbe la funzione rieducativa. Disciplina incostituzionale? Ci hanno già pensato sia la Consulta che il legislatore. La pronuncia in commento rileva come il giudice delle leggi sia già intervenuto, con decisione successiva all'ordinanza di rimessione del giudice a quo , sulla disciplina censurata, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' articolo 53, comma 2, l. numero 689/1981 , nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall' articolo 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché stabilire che il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall' articolo 135 c.p. Corte Cost., numero 28/2022 . Peraltro, il testo del citato articolo 53 è stato recentemente sostituito dall'articolo 71, comma 1, lett. a , del d.lgs. numero 150/2022 – la cui entrata in vigore è prevista per il 30 dicembre 2022 – prevedendo una ancor più favorevole disciplina del tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva. A fronte del duplice intervento della Consulta e del legislatore, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo risulta, quindi, manifestamente inammissibile, perché ormai priva di oggetto cfr., ex plurimis , da ultimo, Corte Cost., numero 206/2022 , numero 204/2022 e numero 172/2022 .

Presidente Sciarra – Redattore Viganò Ritenuto che, con ordinanza del 24 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , «nella parte in cui non prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato [in] quello di cui all' articolo 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero possa fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all' articolo 133-bis del codice penale in luogo di quello di cui all' articolo 135 cp », denunziandone il contrasto con gli articolo 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione che il rimettente è investito dell'opposizione avverso un decreto penale di condanna proposta da F.M. L., imputato del reato di cui all' articolo 437 del codice penale , il quale ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione, ex articolo 444 del codice di procedura penale , della pena di 65 giorni di reclusione, sostituiti da 4.875 euro di multa, determinata – ai sensi dell' articolo 459, comma 1-bis, cod. proc. penumero – al tasso di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva che il criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in specie applicabile non sarebbe tuttavia quello indicato dalle parti processuali, bensì quello previsto dall' articolo 53, secondo comma, della legge numero 689 del 1981 disposizione che – attraverso il richiamo all' articolo 135 cod. penumero – determina il tasso giornaliero nella somma minima di 250 euro, così dando luogo a una pena pecuniaria sostitutiva pari a 16.250 euro di qui la rilevanza delle questioni, attesa la necessità di fare applicazione dell'indicato articolo 53, secondo comma, che però recherebbe una disciplina irrazionale e contraria al principio di uguaglianza sostanziale e alla funzione rieducativa della pena che non sarebbe possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, volta a consentire la determinazione della pena sostitutiva mediante un tasso di ragguaglio inferiore a 250 euro giornalieri ciò anche in ragione della modifica del medesimo articolo 53, secondo comma, operata dall'articolo 4, comma 1, lettera a , della legge 12 giugno 2003, numero 134 Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti che, per effetto di tale interpolazione, l' articolo 53, secondo comma, della legge numero 689 del 1981 richiama soltanto l' articolo 133-ter cod. penumero – che permette la rateizzazione della pena pecuniaria – e non anche l'articolo 133-bis, che consente al giudice di diminuire la pena pecuniaria stabilita dalla legge sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, la misura minima sia eccessivamente gravosa, sicché l'eliminazione del rinvio all' articolo 133-bis cod. penumero precluderebbe di ridurre l'ammontare della pena pecuniaria al di sotto del minimo legale che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente – richiamati ampi stralci della sentenza numero 15 del 2020 di questa Corte – osserva che l'attuale sistema normativo contempla due diversi criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria da un lato, quello, più favorevole all'imputato, previsto dall' articolo 459, comma 1-bis, cod. proc. penumero , che equipara un giorno di pena detentiva a una somma compresa tra 75 e 225 euro dall'altro lato, quello disciplinato dall' articolo 53, secondo comma, della legge numero 689 del 1981 , che determina il tasso giornaliero di sostituzione della pena detentiva in una somma non inferiore a 250 euro che l'applicazione del criterio di ragguaglio di cui al censurato articolo 53, secondo comma, darebbe luogo a pene pecuniarie eccessivamente onerose, con conseguente trasformazione della pena sostitutiva in «un privilegio per persone abbienti» che, a seconda della modalità di esercizio dell'azione penale scelta discrezionalmente dal pubblico ministero, con richiesta di decreto penale di condanna, oppure con rinvio a giudizio, o, ancora, con emissione di decreto di citazione a giudizio, si produrrebbero «conseguenze sensibilmente diverse, in maniera del tutto ingiustificata, sotto il profilo sanzionatorio», in «netto contrasto con l' articolo 3 della Costituzione » che tale irragionevole disparità di trattamento non potrebbe giustificarsi in ragione della finalità deflattiva connessa alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, atteso che il suo perseguimento non potrebbe «spingersi fino al punto di comprimere i diritti processuali delle parti e sacrificare la decisione di accedere ad esempio al rito abbreviato o ad un'istanza di applicazione [della pena su richiesta delle parti] per il solo fatto di non potere sostenere l'esborso economico conseguente alla conversione» della pena detentiva in pena pecuniaria che sarebbe altresì violato l' articolo 27, terzo comma, Cost. , poiché una pena pecuniaria eccessivamente onerosa rispetto alle condizioni economiche del condannato sarebbe percepita dallo stesso come ingiusta oltre ad essere in concreto ineseguibile , e ciò vanificherebbe la funzione rieducativa che, a fronte dei denunciati vulnera, il rimettente sollecita un intervento di questa Corte che dichiari applicabile il tasso di ragguaglio previsto dall' articolo 459, comma 1-bis, cod. proc. penumero per il procedimento per decreto anche alla sostituzione della pena detentiva di breve durata ai sensi dell' articolo 53, secondo comma, della legge numero 689 del 1981 oppure che «consenta al giudice di applicare i meccanismi di adeguamento di cui all' articolo 133-bis del codice penale » che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio che si è costituito in giudizio F.M. L., insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate e anch'egli richiamando diffusamente la sentenza numero 15 del 2020 di questa Corte . Considerato che con la sentenza numero 28 del 2022, sopravvenuta all'odierna ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato, in senso conforme al petitum del rimettente, l'illegittimità costituzionale dell' articolo 53, secondo comma, della legge numero 689 del 1981 , nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall' articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall' articolo 135 del codice penale » che, peraltro, il testo dell' articolo 53 della legge numero 689 del 1981 è stato ora integralmente sostituito dall' articolo 71, comma 1, lettera a , del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 Attuazione della legge 27 settembre 2021, numero 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , la cui entrata in vigore è prevista per il 30 dicembre 2022 come previsto dall' articolo 99-bis del d.lgs. numero 150 del 2022 , introdotto dall' articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, numero 162 , recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 , di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» che l' articolo 71, comma 1, lettera d , del menzionato d.lgs. numero 150 del 2022 ha altresì introdotto nella legge numero 689 del 1981 un nuovo articolo 56-quater , che prevede una ancor più favorevole disciplina del tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva che, pertanto, le questioni ora in scrutinio debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili perché ormai prive di oggetto ex plurimis, ordinanze numero 206, numero 204, numero 172, numero 116 e numero 102 del 2022, numero 206, numero 192, numero 184 e numero 93 del 2021 . Visti gli articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87 , e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , sollevate, in riferimento agli articolo 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione , dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.