Efficacia probatoria del modulo CAI a doppia firma: una questione “tormentata”

Il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tamponamento ha valore confessorio stragiudiziale anche nei confronti dei litisconsorti in giudizio? Risponde il Giudice di Pace.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all’esame del Giudice di Pace di Termini Imerese può essere così sintetizzata un'autocarrozzeria, cessionaria del credito della conducente di un'auto che, dopo un tamponamento, aveva riportato danni alla carrozzeria per 2500,00 euro, agiva in giudizio dopo aver chiesto alle compagnie assicurative dei mezzi, considerato il basso valore dell'auto, di cercare un veicolo similare nelle stesse condizioni da affidare al cedente, per procedere con la rottamazione di quello danneggiato. Nel costituirsi in giudizio, una compagnia assicurativa eccepiva l'improcedibilità della domanda, l'improponibilità dell'azione risarcitoria per il mancato inoltro della fattura di riparazione e la nullità del contratto di cessione del credito. Il Giudice di Pace rileva innanzitutto la contumacia della cedente, la cui auto era stata danneggiata a causa del tamponamento, facendo inoltre presente che una questione sorta nell'ambito del contenzioso riguardava il valore probatorio delle dichiarazioni contenuto nel CAI, firmato da entrambe le parti. A tal proposito, il GdP ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la valenza probatoria del CAI è liberamente apprezzabile dal Giudice in quanto il modulo ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti se poi lo stesso viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest'ultimo. Il CAI, quindi, anche se contiene la doppia firma, produce una presunzione che però non ha valore di piena prova nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio se poi, come nel caso di specie, la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta, in assenza di testimoni, non è possibile integrare il valore di legalità delle dichiarazioni dei conducenti. Insomma il CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tamponamento ha valore confessorio stragiudiziale solo nei loro confronti e non del proprietario del veicolo o dei litisconsorti in giudizio. Rigettate, dunque, le domande attoree, stante la mancata esibizione dei documenti richiesta con ordinanza, l'assenza di ulteriori prove a sostegno della domanda, e una CTU fondata solo su produzioni fotografiche e non sul mezzo danneggiato.  

Giudice Quartararo Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, la omissis Autocarrozzeria in persona del suo legale rapp.te n.q. di cessionaria del credito di G.M.L. ha convenuto in giudizio la UnipolSai S.p.A. per la quale si è costituita la SARA Assicurazioni S.p.a. n.q. di mandataria e C.G. per ivi sentirli condannare in solido per il sinistro verificatosi in data 17.08.2020 ai danni dell'autovettura BMW Tg omissis condotta da S.MA. il quale, mentre percorreva la rotonda in Casteldaccia improvvisamente veniva tamponato dall'autovettura Fiat Panda Tg omissis di proprietà e condotta da C.G. che, provenendo da tergo, omettendo di rispettare la dovuta distanza di sicurezza collideva con il veicolo attoreo. A causa di tale manovra l'autovettura di G.M.L. ha riportato danni alla carrozzeria per € 2500,00 per il ripristino dell'auto il noleggio di vettura sostitutiva e perizia estimativa. Con scrittura privata G.M.L. ha ceduto il credito del sinistro alla omissis Autocarrozzeria che a mezzo racc. A.R. ne ha dato comunicazione alle assicurazioni rispettive chiedendo, dato il basso valore commerciale del mezzo, di cercare un veicolo similare in pari condizioni da affidare al cedente a fronte della rottamazione. In assenza di riscontro anche in merito alla negoziazione assistita parte attrice ha adito le vie legali chiedendo l'accoglimento delle domande vinte le spese. Con comparsa di costituzione la SARA Assicurazioni S.p.a. in virtù dell'accordo CARD si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la improcedibilità della domanda per incertezza circa la procedura liquidata azionata nella fase stragiudiziale per la violazione del principio di alternativi in quanto il danneggiato ha l'onere di compiere una scelta circa la procedura risarcitoria ex articolo 148 c.d.a. e 149 stesso codice oltre che la improponibilità dell'azione risarcitoria per mancato inoltro di idonea fattura di riparazione ed ancora la nullità del contratto di cessione del  credito stipulato il 08.10.2020 avendo ad oggetto un credito futuro ed incerto il cui importo è stato solo successivamente quantificato mezzo fattura pro-forma, quindi nel merito ha contestato nel merito la domanda attorea per le singole voci di danno vaghe, generiche, contraddittorie e fuorvianti, mentre in ordine alla somma pretesa definita dall'attore in atto introduttivo di basso valore commerciale tanto da definire antieconomica la riparazione, possa superare il valore di mercato dell'autovettura stessa. Per quanto dedotto ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice. La causa è stata istruita con produzione di documenti e CTU tecnica. Ritenuta la causa matura, in difetto di ulteriore attività istruttoria la stessa su richiesta delle parti e sule conclusioni versate in atti è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2022. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia di C.G. regolarmente citata e non comparsa. Una questione sorta nell'ambito del contenzioso civile in particolare in ambito di risarcimento danni da sinistro stradale, riguarda la valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel CAI recante sottoscrizione dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale in assenza di ulteriori prove. Sul piano normativo la questione disciplinata dall' articolo 143 co 2 del c.d.a. secondo cui quando il modulo è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso, secondo una impostazione della Suprema Corte deve essere liberamente apprezzata dal giudice in quanto il valore di confessione stragiudiziale il modulo lo assume solo tra le parti, tra l'altro, ove sottoscritto dal conducente che non sia proprietario, come nel caso di specie esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo. Generando quindi, il modulo CAI a doppia firma, una presunzione la stessa non può fare fede e piena prova nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio. Tanto meno nei confronti del giudice in quanto la mancata comparazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale, non può integrare il valore di legalità delle dichiarazioni rese dai conducenti delle auto nel modulo, o peraltro in assenza di testimoni. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha affrontato la questione della legittimità di una decisione del giudice fondata unicamente sulla mancata risposta all' interrogatorio formale, in assenza di una valutazione del corredo probatorio, disponendo che “il giudice non può prescindere dall' intero corredo probatorio a sua disposizione, né può rifugiarsi in una apodittica affermazione circa la insussistenza di altri elementi contrastanti, quando gli stessi non sono stati nemmeno apparentemente presi in esame” Per quanto suddetto, la mancata esibizione di documentazione impartita con ordinanza, di ulteriori prove che l'attore avrebbe dovuto fornire a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, di una CTU svolta sulla scorta di riproduzione fotografica fornita sempre da parte attrice e non invece attraverso un accertamento svolto sul mezzo danneggiato per il quale si chiede il risarcimento, rigetta le domande di parte attrice e compensa tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di omissis Autocarrozzeria s.r.l. in persona del suo legale rapp.te n.q. di cessionaria del credito di C.G., e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.