Irrilevante il richiamo difensivo alla mancanza, nel modulo per la comunicazione dei dati della persona alla guida, di uno specifico campo per la dichiarazione negativa. Palese la mancanza di leale collaborazione con la pubblica amministrazione, anche perché il proprietario del veicolo è avvocato.
Legittima la multa per il proprietario della vettura che ha omesso di comunicare i dati personali e della patente dell'individuo alla guida in occasione di un'accertata violazione del limite di velocità. Irrilevante il fatto che il modulo inviatogli all'epoca per fornire le generalità del conducente non contenesse uno specifico campo per una dichiarazione negativa Cass. civ., sez. VI-2, ord., 4 novembre 2022, numero 32555 . Eccesso di velocità. A dare torto al proprietario – un avvocato – della vettura colta a violare il limite di velocità provvedono innanzitutto i giudici di merito. Sia in primo che in secondo grado, difatti, viene respinta l' opposizione proposta dal legale «avverso l'ordinanza con cui la Prefettura gli ha ingiunto il pagamento della somma di 572 euro per aver violato il codice della strada , avendo omesso di comunicare i dati personali del conducente del veicolo» quando il mezzo aveva superato i limiti di velocità. Il legale propone in Cassazione alcune considerazioni mirate a minare le fondamenta della decisione emessa dai giudici del Tribunale. In particolare, egli sostiene che vada riconosciuta «la facoltà di rendere una dichiarazione negativa », ossia di sostenere di non essere in grado di identificare il conducente, e aggiunge poi che « il modulo inviatogli non prevedeva uno specifico campo per la dichiarazione negativa». Comunicazione. I magistrati di terzo grado ribattono innanzitutto sottolineando che il proprietario della vettura «ha omesso di rendere qualunque dichiarazione in ordine alle generalità del conducente» e ciò basta per legittimare la multa con cui egli è stato sanzionato. In questa ottica occorre distinguere, precisano i giudici, «il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando , così, in alcun modo all'invito rivoltogli – contegno, questo, per ciò solo meritevole di sanzione – e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del proprietario del veicolo deve essere vagliata dal giudice, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche della singola concreta fattispecie». Privo di fondamento anche il richiamo difensivo alla mancanza, nel modulo inviato al proprietario del veicolo, di «uno specifico campo per la dichiarazione negativa». Su questo punto i magistrati sottolineano che «il proprietario del veicolo è avvocato» ed è «venuto meno al dovere di collaborare lealmente con la pubblica amministrazione , anche, se del caso, spiegando le ragioni per le quali non era in condizione di ricordare chi fosse alla guida della vettura», non potendo «il mancato riscontro di uno specifico campo» per la dichiarazione negativa costituire «un ostacolo insormontabile» a fronte della richiesta di comunicare i dati del conducente.
Presidente Lombardo – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti - il Tribunale di Pisa rigettò l'appello proposto da F.L. avverso la sentenza di primo grado che ne aveva disatteso l'opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Pisa gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 572,00 per aver violato l' articolo 126 bis C.d.S. , avendo omesso di comunicare i dati personali del conducente del veicolo, che aveva superato i limiti di velocità - avverso quest'ultima sentenza F.L. propone ricorso sulla base di due motivi osserva Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell' articolo 126 bis C.d.S. , comma 2 e articolo 180 C.d.S. , comma 8, dolendosi del fatto che una interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe dovuto riconoscere all'opponente la facoltà di rendere una dichiarazione negativa. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità in quanto non si confronta con la ratio decidendi. Il Giudice d'appello ha affermato che il sanzionato aveva omesso di rendere qualunque dichiarazione, se del caso negativa, in ordine alle generalità del conducente, richiamando sul punto la sentenza della Corte costituzionale numero 165/2008 , la quale nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126 bis citato, precisò occorrere distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli contegno per ciò solo meritevole di sanzione e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio . Ne' con la giurisprudenza di questa Corte Sez. 2, numero 9555, 18/4/2018 . Ne' miglior sorte può assegnarsi all'asserto del ricorrente secondo il quale, il modulo comunicatogli non prevedeva uno specifico campo per far luogo alla dichiarazione negativa, avendo essendo il F., peraltro avvocato, venuto meno al dovere di lealmente collaborare con la p.a., anche se del caso spiegando le ragioni per le quali non era in condizione di ricordare chi fosse alla guida, senza che il mancato riscontro di uno specifico campo potesse costituire ostacolo insormontabile. La riproposta eccezione d'incostituzionalità, di cui al secondo motivo, risulta manifestamente infondata alla luce delle decisioni della Corte costituzionale che hanno affermato in una occasione la infondatezza sentenza numero 165/2008 e in altre la manifesta infondatezza della questione, sotto plurimi profili - fra i quali quelli enucleati dal ricorrente - ordinanze nnumero 434/2007, 306/2009 e 210/2011 . Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. sent. numero 7155, 21/3/2017, Rv. 643549 , lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c. , numero 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell' articolo 334 c.p.c. , comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell' articolo 348-bis c.p.c. e dell'articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti . Il Collegio condivide la riportata proposta. Non v'e' luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.