«I soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi».
La CTP prima e la CTR dopo affermavano che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorchè i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi. La parte contribuente, protagonista della vicenda, propone ricorso lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 13, comma 2, d.l. numero 201/2011 in quanto spetterebbe un'agevolazione per l'IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge non ne avrebbe usufruito. La doglianza è fondata. Infatti, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, numero 209/2022, la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale. La Consulta ha per altro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, d.l. numero 201/2011 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», escludendo, così, quale requisito affinchè un'abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, l. numero 160/2019, «i soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi». Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza avrebbe erroneamente negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile in un determinato Comune, nonostante l'abitazione principale fosse diversa da quella del coniuge, sita in un altro Comune. Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Presidente Napolitano – Relatore Priscoli Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 13/7/2021, ha accolto il reclamo L. Fall., ex articolo 18, proposto da Omissis srl e ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Cagliari il 29/10/2020 ad istanza della C.F. & C. S.p.A., reputando fondata ed assorbente l'eccezione sollevata col primo motivo di impugnazione, di difetto di procura alle liti in capo all'avv. della creditrice istante. 2. Il Curatore del Fallimento Omissis ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi la società debitrice e la creditrice non hanno svolto attività difensive. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 83 e 84 c.p.c., articolo 24 e 111 Cost. sostiene che la corte territoriale ha errato nel non ritenere valida per la proposizione del ricorso L. Fall., ex articolo 6, la procura conferita da C.F. & C. S.p.A. all'avvocata Alessandra Carta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso il tenore complessivo del mandato ad litem ivi rilasciato, che si estendeva ad ogni grado e fase del giudizio contro la Omissis e quindi, a suo avviso, ad ogni tipo di giudizio, compreso quello per la declaratoria di fallimento, conseguenziale alla mancata riscossione della somma ingiunta. 1.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 182 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 assume che il giudice del reclamo, un volta ritenuta invalida la procura, avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la sanatoria del vizio, secondo quanto previsto dall'articolo 182 c.p.c., applicabile anche al procedimento per la dichiarazione di fallimento. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 E' pur vero che in recenti ed autorevoli arresti di questa Corte intervenuti in materia di rappresentanza processuale cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e nr 4909/2016 è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex articolo 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita. 2.1 Tuttavia anche in queste decisioni sono ben delineati i limiti di tali poteri, rimanendo esclusa la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l'ambito della lite originaria. 2.2 Nel caso di specie la procura alle liti allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento è la stessa, datata 3 giugno 2015, rilasciata da C.F. & C. all'avv. Carta per il ricorso per decreto ingiuntivo, il cui testo, per quanto di interesse in questa sede, è il seguente nomino l'avv ., affinché possa difendermi in ogni fase e grado del giudizio conferisco al medesimo tutti i poteri di cui all'articolo 84 c.p.c., e comunque ogni altra facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, i proporre domande riconvenzionali di garanzia, chiedere ogni tipo di provvedimenti cautelari e di ogni altro genere, di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, di chiamare terzi in causa,conciliare, incassare somme rilasciare quietanze, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ivi comprese quelle di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto . 2.3 Come correttamente rilevato dalla corte del merito, la procura attribuiva pertanto alla legale il potere di rappresentanza processuale della creditrice solo per l'emissione del provvedimento monitorio e per l'eventuale giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà nell'ambito di tale giudizio, ma non conteneva alcun riferimento alla successiva fase esecutiva, né, tantomeno, una specifica autorizzazione a proporre istanza di fallimento il mandato ad litem non poteva in conseguenza ritenersi esteso al ricorso L. Fall., ex articolo 6,, non diretto all'ottenimento di un titolo giudiziale di condanna al pagamento del credito, per il quale era stata rilasciata la procura, ma preordinato alla diversa finalità dell'accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza del debitore onde assoggettarlo alla procedura concorsuale. 3. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso. 3.1 L'articolo 182 c.p.c., dispone che Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 2. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione . 3.2 Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare Cass. Sez. U, 4248/2016 che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale Cass. sez. U, 24179/2009 Cass. 16274/2015, 4293/2013 che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima articolo 77 c.p.c. - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice deve e non solo può assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali v. Cass. Sez. U, 9217/2010 cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione e con il solo limite del giudicato interno sulla questione Cass. 5925/2019 . Tale chiave interpretativa rende compatibile l'articolo 182 c.p.c., con l'articolo 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, Brualla Gomez de la Torte c. Spagna 29/07/1998, Guerin c. Francia 28/10/1998, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna 28/06/2005, Zednik c. Repubblica Ceca . 3.2 Tuttavia questa stessa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem , è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso . cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021 3.3 Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile cfr. Cass. 22564/2020 . 3.4 Nel caso di specie è pacifico che il difetto di ius postulandi dell'avvocata Carta fosse stata eccepito dalla reclamante col primo motivo di impugnazione, sicché, a fronte dell'eccezione sollevata, la creditrice istante avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per provvedere alla sanatoria del vizio. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la fallita. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.