In merito al nuovo testo dell’articolo 543 c.p.c. e ai dubbi interpretativi che sono sorti, la III sezione civile del Tribunale di Milano ha espresso l’orientamento unanime derivante dai giudici dell’esecuzione forzate.
Con una comunicazione di ieri, il COA di Milano ha reso nota la posizione unanime espressa dai giudici della III sezione civile del Tribunale lombardo in merito ai problemi interpretativi posti dalla nuova formulazione dell'articolo 543 c.p.c. Nello specifico, i giudici delle esecuzioni forzate rendono noto che «La notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall'avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell'avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere. La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all'articolo 492 c.p.c. che non viene derogata dalla nuova norma. La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all'indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo».