Limiti all’impugnabilità dell’estratto di ruolo

Non è impugnabile l’estratto di ruolo che non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La Corte di Legittimità, con sentenza numero 31561 del 25 ottobre scorso, torna sul controverso tema dell'opposizione all'estratto di ruolo e, in linea con quanto stabilito con la recente sentenza numero 26283, afferma la non impugnabilità dell'estratto di ruolo tranne nei casi espressamente previsti dal comma 4-bis, art 12, d.P.R. numero 602/1973. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il contribuente, il quale venuto improvvisamente a conoscenza della propria iscrizione al ruolo contesta la mancata notifica della cartella esattoriale, in quanto lo stesso, a causa di quanto accaduto, risultava esposto alla possibilità di vedersi rifiutare gli ordini o all'impossibilità di accedere a finanziamenti fondamentali per il proseguo della propria attività. A parere della Corte di Cassazione, il ricorso originariamente proposto dal contribuente è da ritenersi inammissibile in quanto il pregiudizio sorto in capo allo stesso, non rientra fra le casistiche menzionate dal comma 4-bis, art 12, d.P.R. numero 602/1973. Dal punto di vista giurisprudenziale il dibattito ha avuto origine il 2 ottobre 2015 con la sentenza numero 19704. In tale pronuncia, la Suprema Corte afferma che il contribuente abbia diritto ad impugnare l'iscrizione al ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se lo stesso ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere. A seguito di tale sentenza, si registra una crescita notevole delle controversie originate dall'impugnazione di estratti di ruolo, generando non poche perplessità sul tema, pertanto il legislatore durante l'iter parlamentare di conversione in legge del d.l. numero 146/2021 ha approvato un emendamento volto a sancire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, circoscrivendo i casi di diretta impugnazione del ruolo a seguito di cartella di pagamento invalidamente notificata. In particolare, la novella legislativa ha aggiunto il comma 4-bis, art 12, d.P.R. numero 602/1973. Ai sensi del menzionato comma, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Con l'introduzione del comma 4 bis, ha preso forma il dibattito circa l'applicabilità della nuova norma e se la stessa fosse da considerarsi ex tunc retroattiva ovvero ex nunc applicabile dalla data di entrata in vigore . Tale dibattito ha trovato fine con la sentenza della Cassazione numero 26283 del 6 settembre 2022 nella quale la Corte afferma il concetto che tale norma non è retroattiva ma si applica comunque ai processi pendenti. Resta ferma, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, d.lgs. numero 546/1992, la possibilità di impugnare atti derivanti dalla mancata notifica della cartella di pagamento, quali, ad esempio, fermo dei beni mobili registrati, ipoteca esattoriale, pignoramento, in quanto per il menzionato comma 3 la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Presidente Chindemi – Relatore Balsamo Rilevato in fatto che 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di un solo motivo, avverso la sentenza numero 4270/13 depositata il 3 luglio 2019, con la quale la CTR della Sicilia respingeva il gravame dalla stessa proposto, accogliendo l'eccezione sollevata dal contribuente nelle memorie difensive in cui contestava le copie fotostatiche delle relate di notifica non autenticate dal soggetto abilitato, atteso che l'ente finanziario non aveva provveduto alla notifica diretta delle cartelle portate dall'estratto ruolo . In particolare, la Regionale affermava che a fronte del disconoscimento del potere di autenticazione in capo alla società di Riscossione, la quale avrebbe potuto autenticare solo gli atti dalla stessa provenienti, ma non anche quelli provenienti dai terzi, come nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, l'agenzia, in quanto titolare del diritto di credito, aveva l'onere di produrre gli originali degli atti depositati in causa con l'atto di impugnazione, al fine di provare la regolarità del procedimento notificatorio. Il contribuente resiste con controricorso e memorie difensive. Con controricorso notificato a mezzo pec il 4 febbraio 2020 e depositato il 21 febbraio 2020, la società di riscossione aderisce al motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia, chiedendo l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Considerato in diritto che 2. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto dalla società di riscossione. Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'articolo 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli articolo 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale - e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo - e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione Cass. numero 41254/21 numero 17614/20 . Nel caso in esame, il ricorso adesivo è invece proposto a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale né è diretta contro di essa , ma dall'emanazione della sentenza e non si sottrae - quindi all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale Cass. numero 155/2017 Cass. 26505/2009 . Non trovano invece applicazione i termini previsti dall'articolo 334 c.p.c., per l'impugnazione incidentale tardiva. Non trova applicazione al caso in esame il principio affermato da Cass. 14596/2020 laddove ha statuito il principio che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata . E ciò in quanto, nella concreta fattispecie, la società di Riscossione non ha svolto censure diverse da quelle dedotte dall'impugnante principale e soprattutto perché l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia non provocherebbe alcun pregiudizio per la Riscossione. 3.Con un unico motivo, la ricorrente deduce error in procedendo, nullità della sentenza ex articolo 360 c.p.c., numero 4, per violazione dell'articolo 214 c.p.c. e ss., in combinato disposto con il D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 1 comma 2, nonché contestuale violazione dell'articolo 2719 c.c., ex articolo 360 c.p.c., numero 3 per avere i giudici regionali ritenuta ammissibile l'eccezione dedotta dal contribuente solo con le memorie difensive, quando, al contrario, l'eventuale disconoscimento della conformità delle copie delle relate prodotte agli originali avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa utile, vale a dire con l'atto di costituzione in sede di appello. 4. Va considerato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'articolo 113 c.p.c., comma 1, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'articolo 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti Cass. numero 30607 del 27/11/2018 . 5. Ebbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo, come confermato dallo stesso contribuente a pagina 3 del controricorso. Con la nota sentenza numero 19704/15 si è stabilito che il ruolo e/o la cartella sono immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi è d'ostacolo l'ultima parte del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, comma 3, secondo il quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo conf., fra varie, Cass. nnumero 27799/18, 22507/19 e 12070/22 . Coerentemente, proprio con la sentenza numero 19704/15, le sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall' indiscutibile recettizietà dell'atto tributario, in virtù della quale il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento , hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso l'invalidità della notificazione e, a maggior ragione, l'omissione di essa , hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione. L'arresto si è formato in un contesto normativo e giurisprudenziale in cui occorreva offrire tutela immediata ai cittadini che potevano subire un pregiudizio dalla pendenza dei carichi, sia perché si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 2, Cass., sez. unumero , numero 21690/16 per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex articolo 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.Lgs. numero 46 del 1999 Cass., sez. unumero , numero 212/99 sez. unumero , numero 2090/2002 numero 25855/13 , è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c Tuttavia, come statuito recentemente dalle S.U. con sentenza numero 26283/22, quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Dapprima queste sezioni unite Cass., sez. unumero , nnumero 13913 e 13916/17 in termini, tra varie, sez. unumero , numero 7822/20, cit. hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 2, comma 1, secondo periodo, e articolo 19. Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale con sentenza numero 114/18 ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'e' ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario al riguardo, si veda Cass., sez. unumero , numero 28709/20 . Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che .non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori . Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato. In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo in termini, da ultimo, Cass. numero 3990/20, punto 2.6 . E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile Cass., sez. unumero , numero 24011/07 sez. unumero , numero 21890/09 . Sul punto è intervenuto il legislatore, il quale, con il D.L. numero 146 del 2021, articolo 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. numero 215 del 2021, novellando il D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 12, intitolato alla Formazione e contenuto dei ruoli , in cui ha inserito il comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che L'estratto di ruolo non è impugnabile , ma anche che Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, numero 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, numero 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione . La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 17 e 18, quanto ai crediti contributivi e previdenziali vedi, a proposito del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 49,Cass., sez. unumero , numero 33408/21 , e giusta la L. numero 689 del 1981, articolo 27, e D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette cfr., con riguardo al fermo, Cass. numero 22018/17 . La prima disposizione del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 12, comma 4 bis, è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, tra quelli impugnabili sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite con la già citata sentenza numero 19704/15 e non constano voci dissonanti in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4/22 . Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata tra varie, Cass. numero 21289/20 , o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sempre tra varie, v. Cass. numero 31240/19 . E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario v. tra varie, Corte Cost., nnumero 257 e 271/11, numero 132/16 e numero 167/18, nonché Cass., sez. unumero , nnumero 9560/14 e 12644/14 . Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione diretta , stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti tra varie, Cass. numero 9094/17 sez. unumero , numero 619/21 , e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza , che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori ., e pertanto non meritevole di tutela giuridica Corte Cost. numero 113/63 , in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex articolo 111 Cost La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario tra varie, v. Cass. numero 268/22 , posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico Cass., sez. unumero , numero 21691/16, punto 16 , mediante deposito di documentazione ex articolo 372 c.p.c. sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. numero 26175/17 , o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso in esame, il contribuente ha depositato memorie ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., al fine di allegare che le iscrizioni ipotecarie lo esponevano, quale imprenditore alla possibilità di vedersi rifiutare gli ordini ovvero all'impossibilità di accedere ai finanziamenti, ipotesi non contemplate tra i presupposti per l'impugnabilità dell'estratto ruolo D.L. numero 146 del 2021, ex articolo 3 bis, con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal contribuente, per carenza di interesse ad agire. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso del contribuente per carenza di interesse.