Limiti più ampi per la sospensione condizionale della pena in base all’età dell’imputato

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, trovano applicazione i più ampi limiti previsti dall’articolo 163, commi 2 e 3, c.p. laddove l’imputato aveva l’età considerata dalla norma al momento della commissione di entrambi i reati contestati.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava ai sensi dell'articolo 168, comma 1, numero 2, c.p. la sospensione condizionale della pena ritenendo che nei 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che tale beneficio aveva concesso, il condannato aveva subito una nuova condanna il cui cumulo delle pene era superiore al limite di 2 anni. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. Con il primo motivo, si lamenta la mancata considerazione dell'età del condannato che al momento della commissione del primo reato era aveva meno di 21 anni. In tal caso, il limite di pena complessivo ai fini della sospensione condizionale avrebbe dovuto essere di 2 anni e 6 mesi. La doglianza è infondata. La Corte ricorda infatti che «qualora un imputato a cui sia stata già concessa la sospensione condizionale della pena riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente e in età avuto riguardo alla quale il beneficio di cui all'articolo 163 c.p. poteva essere dato entro limiti più ampi di quelli ordinari, la sospensione concessa va revocata se, cumulata la pena inflitta per il reato anteriormente commesso a quella sospesa, viene superato il limite stabilito dall'articolo 163 c.p., tenuto conto dell'età del soggetto al momento della perpetrazione del secondo reato» Cass. penumero , sez. II, numero 1538 del 14/04/1981 . Il maggiore limite previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 163 cit. ai fini della concessione del beneficio, opera dunque nel solo caso in cui entrambi i reati contestati siano stati commessi quando l'imputato aveva meno di 21 anni. Risultato infondato anche il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata considerazione che il primo reato si fosse estinto per l'esito positivo della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la Corte rigetta il ricorso.

Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. M.C. ricorre avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2022 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'articolo 168 C.P., comma 1, numero 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno di reclusione, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 30 giugno 2016, definitiva il 15 settembre 2016, in ordine ad un delitto commesso il 28 novembre 2011. Il Tribunale ha evidenziato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della citata sentenza concessiva del beneficio, M. era stato nuovamente condannato dal Tribunale di Catania con sentenza del 9 maggio 2017, definitiva il 9 gennaio 2018, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, in ordine al delitto commesso il 26 aprile 2015, e che il cumulo delle pene riportate superava il limite di anni due di reclusione di cui all'articolo 163 c.p 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'articolo 163 c.p., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che M. , al momento della commissione del reato per il quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, era soggetto infraventunenne pertanto, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, c.p., il limite di pena richiamato nel provvedimento impugnato doveva essere pari ad anni due, mesi sei di reclusione e non anche di anni due di reclusione, come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'articolo 47 L. 26 luglio 1975, numero 354, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 9 maggio 2017, si era estinto per l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata concessa a M. dal Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 9 aprile 2018. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Differentemente da quanto ritenuto nel ricorso, qualora un imputato a cui sia stata già concessa la sospensione condizionale della pena riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente e in età avuto riguardo alla quale il beneficio di cui all'articolo 163 c.p. poteva essere dato entro limiti più ampi di quelli ordinari, la sospensione concessa va revocata se, cumulata la pena inflitta per il reato anteriormente commesso a quella sospesa, viene superato il limite stabilito dall'articolo 163 c.p., tenuto conto dell'età del soggetto al momento della perpetrazione del secondo reato Sez. 2, numero 1538 del 14/04/1981, Bizzocca, Rv. 149414 . Nel caso in esame, M. , classe 1991, aveva più di ventuno anni quando aveva commesso nel 2015 il secondo reato, oggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 9 maggio 2017, in forza del quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Pertanto, come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, il limite di pena oltre il quale il predetto beneficio doveva essere revocato di diritto e richiamato dall'articolo 168, comma 1, numero 2, c.p. era pari ad anni due di reclusione e non già, come sostenuto nel ricorso, pari ad anni due e mesi sei di reclusione. Come già evidenziato, infatti, in tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini della dichiarazione di revoca di diritto del beneficio, il giudice di merito, nel calcolo cumulativo del limite di pena che non deve essere superato ai sensi dell'articolo 168, comma 1, numero 2, c.p., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'articolo 163, secondo e comma 3, c.p., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un'età rientrante nei limiti predetti. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, pur avendo affermato in maniera errata che anche per il secondo reato era stata concessa la sospensione condizionale della pena, ha adottato sul punto una decisione corretta nelle conclusioni, revocando di diritto ii beneficio accordato a M. dalla Corte di appello. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In materia di esito positivo della misura alternativa alla detenzione ex articolo 47 Ord. penumero , la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'articolo 168, comma 3, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'articolo 164, comma 2, numero i, c.p., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell'articolo 47 dell'Ord. penumero , a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso Sez. 1, numero 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479 . Per effetto penale della condanna, infatti, si deve intendere ogni conseguenza di essa che si risolva in incapacità giuridiche o che comporti limitazioni o preclusione all'esercizio o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto. Non può, però, la declaratoria di estinzione di ogni effetto penale della condanna far venire meno la condizione risolutiva espressamente prevista dal legislatore nell'articolo 168, comma 1, numero 2, c.p., la quale opera di diritto pertanto, ai sensi dell'articolo 168, comma 1, numero 2, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere revocato di diritto nel caso in cui il soggetto beneficiario della sospensione condizionale della pena, nei termini stabiliti, riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p., anche quando in relazione a tale ultima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell'articolo 47 dell'Ord. penumero , a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso. La declaratoria dell'estinzione di ogni effetto penale della condanna, infatti, non può eliminare il vizio genetico che aveva permesso la concessione del beneficio. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.