La nullità del decreto genetico della misura cautelare del sequestro preventivo per mancanza di motivazione deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può successivamente essere eccepita con l’istanza di revoca.
Il GIP del Tribunale di Novara disponeva il sequestro preventivo di alcuni veicoli in relazione al reato di cui all'articolo 256 d.lgs. numero 152/2006 in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ex articolo 259, comma 2, d.lgs. numero 152/2006. La misura era oggetto di richiesta di revoca da parte di terzi interessati, rigettata però sia dal GIP che dal Tribunale del riesame. La questione è giunta dinanzi alla Corte di legittimità su ricorso dei terzi interessati che sostengono, per quanto qui d'interesse, il difetto di motivazione del provvedimento che ha disposto la misura. La Cassazione ricorda che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il decreto di sequestro preventivo privo di motivazione o dell'autonoma valutazione del fumus commissi delicti o del periculum in mora è affetto da nullità generale a regime intermedio che può anche essere dichiarata d'ufficio Cass.penumero , sez. I, numero 2271 del 05/04/1996 . Secondo un diverso orientamento, si configurerebbe invece una nullità relativa Cass.pnumero , sez. I, numero 1262 del 20/12/2018 . Punto comune dei due orientamenti è l'impossibilità di dedurre tale nullità per la prima volta in sede di Cassazione. Resta dunque da capire se la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita, oltre che con il riesame, anche con l'istanza di revoca della misura. Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza numero 46201 del 31/05/2018 affermando che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare non ne impedisce la revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità. È dunque ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca. Occorre però, sempre secondo le Sezioni Unite, distinguere la funzione del riesame, ovvero consentire al giudice dell'impugnazione una verifica degli aspetti formali e sostanziali dell'atto di genesi della misura, entro termini perentori a pena di decadenza, e quella della revoca. Quest'ultima attiene infatti al riscontro dei soli profili sostanziali, senza limiti temporali, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare all'eventuale riscontro della carenza dei presupposti originari della misura. Da tali affermazioni, discende che «la verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata esclusivamente in sede di riesame». Dunque «il giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nullità non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non sia più né proponibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del GIP non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale». Il tribunale del riesame invece, in sede di appello, non può integrare la motivazione del decreto genetico, ma deve verificare ab origine la sussistenza di tale presupposto e «può, a differenza che nel riesame, integrare o anche sanare la motivazione assente dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca. La nullità di tale ordinanza per mancanza di motivazione non incide minimamente sul decreto genetico di sequestro preventivo ma solo sulla procedura in corso». In conclusione, essendosi il provvedimento impugnato attenuto a tali principi, la Corte rigetta il ricorso.
Presidente Sarno – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 15 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato l'appello proposto da L.F. e da L.D. , quali terzi interessati, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara il 10 giugno 2022 di rigetto delle istanze del 7 giugno 2022 dei predetti di revoca del decreto di sequestro preventivo - emesso il 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per il reato ex D.Lgs. numero 152 del 3 aprile 2006, articolo 256 ascritto a G.P.P. e, L.G. , S.T. e L.E. - eseguito anche sui veicoli di proprietà degli appellanti, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ex D.Lgs. numero 152 del 2006 articolo 259, comma 2. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.F. e L.D. . 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'effetto estensivo dell'ordinanza, emessa dal Tribunale del riesame in altra procedura, con la quale fu dichiarata la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente che tale effetto non operi in caso di procedimenti incidentali frammentari ed autonomi rispetto a quello originario. Altrettanto infondata sarebbe l'affermazione secondo cui il provvedimento genetico sia definitivo nei confronti di coloro che non hanno presentato riesame tuttavia, la mancata proposizione del riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato implicito e, quindi, non preclude la richiesta di revoca del provvedimento per mancanza delle condizioni di applicabilità dello stesso. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordine al periculum in mora e al potere integrativo del Tribunale del Riesame. Sarebbe illegittima l'integrazione della motivazione del decreto genetico, effettuata in sede di appello dal Tribunale del riesame l'inesistenza del potere di integrazione del decreto genetico di sequestro preventivo sarebbe stata affermata dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 4 marzo 2022, in base agli articolo 324, comma 7, e 309, comma, 9 c.p.p La giurisprudenza sarebbe costante nell'affermare che il potere di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame non opera nel caso in cui la motivazione sia mancante graficamente o consista in una mera formula di stile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con l'istanza di dissequestro il difensore dei ricorrenti eccepì la mancanza di motivazione del decreto genetico ed invocò l'effetto estensivo dell'impugnazione. Impugnando l'ordinanza del 10 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari, con l'appello ex articolo 322-bis c.p.p. ha nuovamente eccepito la mancanza di motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo ed ha invocato l'effetto estensivo dell'impugnazione. Ha, cioè, invocato l'effetto estensivo del riesame proposto da altri soggetti terzi che ottennero dal Tribunale del riesame di Novara l'annullamento del decreto genetico di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara del 13 gennaio 2022 per la mancanza di motivazione sul periculum in mora. 1.2. La risposta del Tribunale del riesame non è aderente alle questioni proposte manca della risposta sulla questione dell'effetto estensivo dell'impugnazione ed è errata in diritto allorché ha ritenuto, in sede di appello, di poter integrare la motivazione del decreto genetico in sede di appello, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, che non è quello genetico, bensì quello emesso a seguito dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. Ciononostante, l'errore di diritto può essere corretto dalla Corte di cassazione perché l'appello cautelare dei ricorrenti non avrebbe potuto essere ugualmente accolto le tesi difensive, riproposte nel ricorso, sono infondate. 1.3. I ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di eccepire la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione inoltre, l'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame. 1.4. Il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio cfr. in tal senso, in tema di misure cautelari personali, Sez. 3, numero 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi . Cfr. anche, sempre in tema di misure cautelari personali, Sez. 1, numero 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823, per cui la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'articolo 292, comma 2, c.p.p., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'articolo 181 c.p.p. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. 1.4.1. Secondo un altro orientamento, espresso sempre in tema di misure cautelari personali Sez. 1, numero 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Urso, Rv. 276482 , la nullità per la mancanza di motivazione ex articolo 292 c.p.p. ha natura relativa. 1.4.2. Per entrambi gli orientamenti tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ma deve essere eccepita con l'impugnazione del provvedimento genetico ordinanza cautelare o decreto di sequestro preventivo dinanzi al Tribunale del riesame, restando, altrimenti, preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. 1.4.3. Quanto alla deducibilità, la nullità non concerne un atto del procedimento principale , bensì un atto del procedimento incidentale cautelare reale. Pertanto, il regime giuridico non è quello previsto dall'articolo 180 c.p.p., che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio, ma quello dell'articolo 182 c.p.p La parte che riceve l'atto viziato per la mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora e assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché tale nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del decreto genetico, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale il provvedimento sia impugnato. Ex articolo 182, comma 3, c.p.p., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza successivamente l'eccezione non è più proponibile nè la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1.3. Occorre ora verificare se la nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita, oltre che con il riesame, anche con l'istanza di revoca del sequestro preventivo. 1.3.1. Con la sentenza, numero 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Secondo le Sezioni Unite L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'articolo 99 disp. att. c.p.p., ma non anche ai requisiti sostanziali . l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare II controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'articolo 324, comma 7, c.p.p. all'articolo 309, comma 9, c.p.p., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento . 1.3.2. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca. 1.4. Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nulltà non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non sia più nè proponibile nè rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale. 1.5. Il Tribunale del riesame, in sede di appello, non può integrare la motivazione del decreto genetico sulla sussistenza del periculum in mora il decreto genetico non è, infatti, il provvedimento impugnato, ma deve verificare la sussistenza, anche ab origine, di tale presupposto e può, a differenza che nel riesame, integrare o anche sanare la motivazione assente dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca. La nullità di tale ordinanza per mancanza di motivazione non incide minimamente sul decreto genetico di sequestro preventivo ma solo sulla procedura in corso. La motivazione sul periculum in mora, redatta dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, deve, pertanto, essere riferita alla procedura incidentale di appello cautelare reale la valutazione della sussistenza del periculum, non essendo più proponibile l'eccezione di nullità, legittima il rigetto dell'appello cautelare reale sul punto. Il riferimento alla preclusione derivante dall'omessa proposizione del riesame è corretto se riferito alla decadenza dalla proposizione dell'eccezione di nullità. 2. Il Tribunale del riesame non ha risposto al motivo di appello sulla applicabilità ex articolo 587 c.p.p. dell'effetto estensivo dell'impugnazione. Il motivo di appello era, però, inammissibile, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, perché manifestamente infondato, non essendo applicabile tale effetto nel caso de quo. L'articolo 587 c.p.p. in rubrica Estensione dell'impugnazione , così dispone 1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. 3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al Responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali . Sul punto, devono essere ricordati i principi espressi dalle Sezioni Unite. 2.1. Secondo Sez. U, numero 41 del 22/11/1995, dep. 1996, Ventura, Rv. 203635, Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli articolo 309,310 e 311 c.p.p., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare . Secondo Sez. U, numero 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261, Nel procedimento di riesame delle misure cautellari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputai o rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame . Per Sez. U, numero 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529, Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei -confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte . 2.2. Secondo la giurisprudenza, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione agli altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione Sez. 2, numero 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633 - 01 . 2.3. Orbene, non risulta essere stato celebrato un unitaria procedimento di riesame. Inoltre, il principio dell'estensione degli effetti dell'impugnazione non comporta la reintegrazione dei soggetti legittimati non impugnanti nel diritto di impugnazione nè può sanare la decadenza in cui sia incorsa la parte che non abbia tempestivamente eccepito la nullità relativa o a regime intermedio, a differenza dei soggetti che, invece, hanno esercitato il potere di impugnazione ed evitato la decadenza. Tale principio, anche se con riferimento alla norma in vigore nel precedente codice di procedura penale, è stato espresso da Sez. 2, numero 4785 del 29/11/1983, dep. 1984, Sciomer, Rv. 164359 - 01, secondo cui il principio della estensibilità dei motivi di impugnazione non personali ai concorrenti nello stesso reato non impugnanti non comporta la reintegrazione di questi ultimi nel diritto di impugnazione, bensì la estensione nei loro confronti degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento dei motivi estensibili. Ne consegue che una nullità relativa, come quella sancita dallo ultimo comma dell'articolo 462 c.p.p. non può essere dedotta con il ricorso per cassazione da chi sia decaduto dal diritto di eccepirla non potendo quest'ultimo ritenersi legittimato alla impugnazione per il fatto che la detta nullità sia stata dedotta in appello da altro correo, assolto in tale sede di giudizio per insufficienza di prove e quindi nemmeno più ricorrente in cassazione. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.