Il Capo I del d.lgs. numero 149/22, che si compone degli articolo 1 e 2, reca modifiche al c.c. e alle disposizioni per l’attuazione del c.c. e disposizioni transitorie. Per quanto afferisce agli interventi sul c.c. articolo 1 , presentano finalità di coordinamento rispetto alla più generale riforma del processo civile, e assumono peculiare rilievo le novelle a istituti del diritto di famiglia. Viene soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di incapaci, attribuendo al contempo la competenza al solo giudice tutelare. Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile articolo 2 presentano finalità di coordinamento della disciplina vigente con la nuova disciplina del rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie articolo 3 del medesimo decreto legislativo .
Modifiche al codice civile L 'articolo 1 contiene modifiche al codice civile il comma I novella l'articolo 145 c.c. L'attuale formulazione prevede che, in ipotesi di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza, ognuno dei coniugi possa rivolgersi al giudice che tenta di raggiungere una soluzione concordata. La novella di esame precisa che il minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore , se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Le modifiche apportate al II comma prevedono che il giudice, quando gliene viene fatta richiesta anche da uno solo delle parti, possa assumere con provvedimento non impugnabile la soluzione più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. Il III comma prevede che in caso di inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all'articolo 143 si applichi quanto previsto dall'articolo 316 bis c.c. L'ulteriore principio della delega è stato attuato mediante l'articolo 473 bis .37 c.p.c. che si estende finanche al contributo fissato prima dell'introduzione del giudizio di separazione il comma II , alla lettera a abroga i commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 156 c.c. , essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella disciplina sulle garanzie patrimoniali articolo 473 bis .36 c.p.c. e 473 bis .37 c.p.c. la lett. b , abroga il II comma dell' articolo 158 c.c. , essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella disciplina sui procedimenti su istanza congiunta articolo 473 bis .51 c.p.c. il III comma novella il IV comma dell' articolo 250 c.c. , armonizzandolo coi principi che presiedono il rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie . A fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell'altro, quest'ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue la procedura del rito unitario il giudice, secondo quanto previsto dall' articolo 250 c.c. nella sua attuale formulazione, può adottare, in ogni momento anche prima della decisione sullo status i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio e colui che ha richiesto il riconoscimento il comma IV alla lett. a novella l' articolo 316 c.c. Con le modifiche inserite al I comma, è specificato che le scelte della residenza abitazione e dell' istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ovvero, in ipotesi di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice. Gli interventi apportati al III comma precisano che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l'interesse del minore. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica articolo 151 ter disp. att. c.c. . La lettera b del IV comma reca alcune modifiche necessarie ad armonizzare l'articolo 316 bis c.c. coi principi del rito unitario a la trattazione del procedimento viene delegata a un giudice del tribunale b al procedimento di opposizione e a quello di successiva modifica si applicano le norme che disciplinano il rito unitario. La lett. c contiene modifiche all' articolo 320 c.c. , di coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci minori o soggetti sottoposti a misure di protezione e l'attribuzione della competenza al solo giudice tutelare che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante . La lettera d modifica l' articolo 336 c.c. viene modificata la rubrica della norma, che non fa più riferimento all'intero procedimento, ormai retto dalle regole del rito unitario, col solo richiamo alla legittimazione ad agire . A tal fine, sono modificati i criteri attributivi della legittimazione ad agire, in linea con l'impianto generale della riforma. I provvedimenti già de potestate potranno essere richiesti al giudice competente tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, a seconda dai casi non solo dal P.M. o dai genitori ma anche dal curatore speciale del minore, se nominato. Rispetto alla formulazione attuale, l' articolo 336 c.c. come modificato non deve più dettare indicazioni di natura processuale, giacché anche i procedimenti già de potestate e oggi de responsabilitate sono regolati dalle norme generali di cui agli articolo 473 bis ss. c.p.c. Gli altri criteri direttivi richiamati dalla norma di legge delega devono intendersi rispettati per effetto del richiamo al Titolo IV bis a che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento è già previsto dall'articolo 473 bis , 8 c.p.c. b che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del P.M. entro un termine perentorio proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati. Tale indicazione, nel caso di provvedimenti indifferibili ex articolo 473 bis , 15 c.p.c., è già individuata nella previsione dell'udienza di comparizione 15 giorni il comma V alla lettera a introduce modifiche al II comma dell'articolo 337 ter c.c. per quanto riguarda la disciplina sui provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione dei genitori e in particolare gli accordi raggiunti in tale ambito dei quali le parti chiedono al giudice la ricezione, si è introdotto un coordinamento col profilo per il quale l'eventuale accordo sia frutto di un percorso di mediazione familiare . Si è novellato l'articolo 337 ter c.c., prevedendo che il giudice, nel prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, debba considerare quelli cui i genitori sono pervenuti tramite il percorso di mediazione familiare. Viene inserito il richiamo alle leggi speciali con riferimento ai presupposti e ai limiti dell'affidamento del minore a terzi. Si prevede che all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio ovvero su richiesta del P.M., e si abroga l'inciso finale «A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del P.M., al giudice tutelare», essendo ormai l'iniziativa per l'attuazione dei provvedimenti direttamente riconosciuta in capo allo stesso P.M. La lett. b abroga l'articolo 337 octies c.c., in quanto contenente disposizioni processuali che trovano, con la riforma, la loro collocazione nel Titolo IV bis del Libro II del c.p.c. il comma VI modifica l' articolo 350 c.c. , coordinandolo col nuovo articolo 38 ter disp. att. c.c. gli interventi di cui al comma IV , lett. c e di cui ai commi dal VII al X , attuano la disposizione di cui al comma 13, lett. a , della legge delega. Per l'effetto, viene soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci minori o soggetti sottoposti a misure di protezione , attribuendo la competenza al solo giudice tutelare che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante . In tal senso sono stati novellati, oltre all' articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell'impresa commerciale, l' articolo 374 c.c. , che ingloba nella competenza del giudice tutelare le ipotesi di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall' articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è provveduto a sopprimere l' articolo 375 c.c. e a novellare 376 c.c. Analoghi interventi sono stati operati con riguardo agli articolo 394, comma 3, 395 e 397 c.c. relativamente all'emancipato e all' articolo 425 c.c. con riguardo all'inabilitato. Per il coordinamento conseguente alla modifica degli articolo 374, 375 e 376 è stato soppresso il secondo periodo dell' articolo 411, I comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, come anche il richiamo all'articolo 376, comma 2, contenuto nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione al c.c. competenza a decidere i reclami le disposizioni di cui ai commi dal XI al XIV contengono disposizioni di coordinamento il comma XI modifica l' articolo 1137 c.c. per allineare il testo alle novelle dell'articolo 668 octies c.p.c. non occorre più prevedere l'esclusione dell'applicazione di tale disposizione. Infatti, è stato novellato l'articolo 669 octies c.p.c. prevedendo, al comma VII, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma ex articolo 669 octies c.p.c. e I comma dell'articolo 669 novies c.p.c. si applichi pure ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, adottati ex articolo 1137, IV comma, c.c., fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ogni parte di instaurare il giudizio di merito quanto ai commi XII e XIII già XIII e XIV , nella Relazione Illustrativa viene osservato che il legislatore delegante, tramite il comma X, lettera b ha cercato di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello dei terzi di buona fede insorti all'esito del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo convenzionale in attuazione di tale previsione si è estesa a loro tutela la disciplina degli articolo 2652, I comma e 2690, I comma c.c. sugli effetti prenotativi della trascrizione già previsti per le ulteriori ipotesi di revocazione con effetto automatico senza l'attesa del decorso del tempo previsto per gli altri casi. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell'onere informativo posto a carico dell'Agente del governo che renderà di fatto tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla Corte UE, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione il comma XII , lett. b modifica l' articolo 2658 c.c. disciplina degli atti da presentare al conservatore per renderlo compatibile col rito semplificato di cognizione, disciplinando la modalità di richiesta di trascrizione nei casi ove la domanda giudiziale si introduce con ricorso come nel rito semplificato quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del relativo deposito presso l'ufficio giudiziario. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie L' articolo 2 d.lgs. numero 149/2022 reca le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Il comma 1 , lett. a , attuando l'articolo 1, comma 23, lett. a , ultima parte, della legge delega laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni vigenti modifica l' articolo 38 disp. att. c.c. , per coordinarlo con le innovazioni del rito unitario si è sostituito il richiamo agli articolo 710 c.p.c. e 9 l. divorzio ora abrogati , con l'inciso più generico relativo alla pendenza di «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore» nel II comma si è sostituito il richiamo all'articolo 709 ter c.p.c., mediante l'indicazione di ricorso e di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in ipotesi di inadempienze o violazioni. Il meccanismo della translatio previsto dalla norma è ora previsto dall'articolo 473 bis .39 c.p.c., ma non già anche per i procedimenti con i quali si chiede unicamente l'irrogazione delle sanzioni, e per tale ragione la disposizione merita di essere mantenuta, coordinandola con il nuovo testo si è abrogato l'inciso per il quale «Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articolo 737 e seguenti del c.p.c. », tenuto conto che detti procedimenti seguono ormai la struttura e le regole del nuovo rito unitario si è abrogato il periodo iniziale dell'ultimo comma per il quale «Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il P.M., e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente», e si è adeguata la chiusa della norma specificando che «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell' articolo 737 del c.p.c. , il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». La lettera b abroga l'articolo 38 bis disp. att. c.c., poiché le norme sull'ascolto del minore sono state accorpate negli articolo 473-bis.4 e seguenti c.p.c. e negli articolo 152 quater e 152 quinquies disp. att. c.p.c. La lettera c , in attuazione del principio di cui al comma 23, lett. gg , numero 1, della legge delega, ha introdotto l'articolo 38 ter disp. att. c.c. il quale, nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale, sancisce il divieto di svolgimento delle funzioni di tutore, curatore, curatore speciale, CTU o di assistente sociale per coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono il comma II della norma in commento vieta, inoltre, l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il IV grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al I comma Il legislatore delegato ha inoltre individuato ulteriori destinatari delle cause di incompatibilità rispetto a quelli indicati nella delega, menzionando anche il curatore, il curatore speciale e il tutore del minore in quanto persone che, per il ruolo rivestito, risultano portatori dell'interesse del minore nel procedimento. La lettera d abroga l' articolo 41 disp. att. c.c. , essendo il suo contenuto di fatto trasposto ed assorbito nel nuovo articolo 152 ter disp. att. c.p.c. Le lettere f , g e h modificano gli articolo 47, 49 e 51 disp. att. c.c. e costituiscono il completamento dell'attuazione di uno dei principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 23, lett. dd , l. numero 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a , ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articolo 330 e 333 del c.c. ”. Con le modifiche apportate all' articolo 330 c.c. è stata prevista esplicitamente la possibilità di nomina di un tutore provvisorio, nel corso di un procedimento avente per oggetto la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori, e la necessità di disporre la nomina di tutore se all'esito del procedimento sia pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di ambedue. Mediante le modifiche all' articolo 333 c.c. è stata prevista la possibilità per il giudice di nominare, col provvedimento conclusivo che adotti misure limitative della responsabilità genitoriale, un curatore per il minore al quale potranno essere attribuiti specifici poteri di esercizio della responsabilità genitoriale. L'articolo 473-bis.7 c.p.c. elenca le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all'esito di procedimenti ex articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all'esito di procedimenti ex articolo 333 c.c. Le norme in disamina allineano alle nuove disposizioni i contenuti degli articolo 47, 49 e 51 delle disp. att. del c.c., che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare si modifica l'articolo 47 che disciplina la tenuta presso l'ufficio del giudice tutelare del registro delle tutele e delle curatele, prevedendo che nel registro delle curatele, allo stato destinato a registrare le sole curatele dei minori emancipati, vengano inserite anche le curatele dei minori, pronunciate ai sensi del novellato II comma dell' articolo 333, c.c. , inserendo nel registro i provvedimenti coi quali, all'esito di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, sia stato nominato un curatore del minore si modifica l'articolo 49 che disciplina il registro delle curatele, prevedendo l'annotazione tra i provvedimenti che dispongono le curatele anche del provvedimento che dispone la curatela ex articolo 333 c.c. , dunque all'esito di adozione di misura limitativa della responsabilità genitoriale che tale nomina abbia previsto, con ulteriori allineamenti destinati a prevedere l'annotazione degli elementi rilevanti per questa nuova figura di curatore si modifica l'articolo 51 che disciplina il registro delle tutele del minore, prevedendo che in tale registro vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni ma anche dal tribunale ordinario, adeguando la norma alle modifiche dell' articolo 38 disp. att. c.c. che tale competenza ha attributo al suddetto organo giudicante nei limiti previsti e dando atto in particolare che nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ogni minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e da quello ordinario ex articolo 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle ulteriori disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore II comma II dell'articolo 2 contiene modifiche all'articolo 71 quater disp. att. c.c. per ragioni di incompatibilità con la nuova disciplina di cui all'articolo 5 ter d.lgs. numero 28/2010.