Oggetto della controversia in questione è la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito docenti precari della scuola pubblica, per l’anno scolastico 2016/2017.
La pretesa della docente, protagonista della vicenda, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della Regione Sicilia durante e dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha natura di azione di adempimento, in quanto impostata con il fine di ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie, coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e definiscono gli obblighi datoriali, non osservati nel caso di specie. Per dirimere tale controversia il Collegio formula il seguente principio di diritto «la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la PA era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quella della fondatezza nel merito e va definitiva sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito».
Presidente Esposito – Relatore Casciaro Rilevato in fatto che oggetto del contendere è la procedura di trasferimento interprovinciale in ambito di docenti precari della scuola pubblica per l'anno scolastico 2016/2017. In fatto, è accaduto che S.G. , docente della scuola primaria inserita nelle GAE, rispetto a tale trasferimento, era stata considerata nella fase C delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo sulla mobilità, senza ottenere il posto nelle province siciliane da lei richieste, ma nell'ambito Lombardia da lei indicato quale preferenza al numero 39 posto nella domanda di mobilità tuttavia, è poi risultato che alcuni posti nelle province siciliane i.e., Agrigento, Catania e Siracusa erano stati attribuiti, in esito a conciliazione, a candidati della stessa classe di concorso della S. ma con punteggi pari o inferiori al suo tali M.V.A. , G.G. , I.L. , Sc.Bi. , D.G.M. e So.Ro.Co. e/o addirittura partecipanti alla successiva fase D B.C. , pur prevedendo la L. numero 107 del 2015, articolo 1, comma 108, e il c.c.numero i. dell'8.4.2016 una preferenza per i docenti considerati, appunto, nella fase C 2. la S. ha quindi agito al fine di ottenere il richiesto trasferimento in uno degli ambiti e delle province siciliane, a far data dall'a.s. 2016/2017, secondo le regole di legge e di cui alla menzionata contrattazione 3. la Corte d'appello meneghina, in riforma della sentenza di primo grado - che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento della S. con conseguente ordine al Miur di assegnarla in una delle sedi siciliane richieste, anche in soprannumero -, ha ritenuto che la pretesa non potesse essere accolta sostenendo che, pur a fronte del fatto certo che vi fossero posti disponibili alcuni poi assegnati in sede di conciliazione a docenti di fase C e D , la ricorrente avrebbe dovuto allegare perché ella, e non altri che avevano partecipato alla medesima fase C, avrebbe avuto diritto al trasferimento interprovinciale nelle sedi siciliane richieste, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, trattandosi di fatto costitutivo della domanda 4. avverso tale sentenza la S. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria, mentre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è rimasto intimato. Considerato in diritto che 1. con il primo motivo la S. deduce, ex articolo 360 c.p.c., numero 5, l'omesso esame di fatto decisivo costituito dalle conciliazioni accolte dall'Amministrazione nelle province di Agrigento e Catania per docenti che si trovavano in situazioni analoghe o deteriori in termini di punteggio e dalla circostanza del c.d. salto di fase con assegnazione di posto preesistente, e attribuibile in fase C, alla docente Baglieri seppure essa fosse in fase D del programma nazionale di mobilità con il secondo motivo di ricorso, proposto in via gradata e subordinata per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la sentenza impugnata abbia ritenuto assorbito il motivo delle conciliazioni , denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 11 Cost., nonché dell'articolo 2697 c.c. articolo 360 c.p.c., numero 3 sostenendo che, secondo i criteri di vicinanza e disponibilità della prova, spetta semmai al Ministero dimostrare la sussistenza di candidati muniti di titoli poziori rispetto a quelli della ricorrente 2. ciò posto, per definire il giudizio in relazione alle due censure, per connessione da valutarsi congiuntamente, sono necessarie alcune considerazioni preliminari già espresse da Cass. 23 novembre 2021, numero 36356 alle cui argomentazioni, anche ex articolo 118 att. c.p.c., si fa in questa sede esplicito richiamo 2.1 la pretesa della ricorrente, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti ancora disponibili in una sede della regione Sicilia durante e dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento v., mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, numero 6342 , in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento causa petendi e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato petitum più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito i.e., trasferimento in altra sede , in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte ripescando e accogliendo le loro istanze di conciliazione cinque persone della fase C due a Catania, tre ad Agrigento e un'altra della fase D allorquando la ricorrente, ammessa alla fase C e asseritamente munita di punteggio più alto, non era stata utilmente selezionata 2.2 i fatti primari essenziali a identificare l'oggetto del processo erano stati dunque introdotti nel processo. Da ciò deriva l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta allegando che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori v. pag. 16, 3 cpv. della sentenza , perché tale aspetto attiene, a ben vedere, alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa. Prova che deriva, poi, dalla verifica in ordine alla spettanza o meno alla ricorrente di uno di quei posti, sulla base delle graduatorie e di quanto ricostruibile in forza dell'intero materiale istruttorio disponibile o legalmente acquisibile in causa secondo le regole proprie del processo 2.3 sgomberato il campo dai profili di incompletezza della domanda giudiziale erroneamente affermati dalla Corte territoriale, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C o D cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari di fase C o D , la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa non solo il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase C per l'ambito di riferimento A.T. 0003 Agrigento, A.T. 0006 Catania e A.T. 0026 Siracusa che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierna ricorrente tali da comportare l'attribuzione proprio a lei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati di fase C o D di cui si è detto. Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, numero 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono ma, in senso conforme, v., anche di recente, Cass. 9 novembre 2018, numero 28766 Cass. 17 gennaio 2017, numero 988 , a rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa assegnazione di sede richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc. , il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati , tale integrazione non essendo necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione v. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, numero 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via , 2.4 Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale, erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto, non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato 3. la doverosa rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'articolo 383 c.p.c., comma 3, e articolo 354 c.p.c., comma 1, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione. 4. va altresì formulato il seguente principio La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.