La valenza probatoria delle informazioni contenute nei verbali del Pubblico Ufficiale

«I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale […] senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso».

In un recente caso avente ad oggetto il diritto di rivalsa dell'assicurazione a seguito di un sinistro stradale, la Cassazione ha ragionato sulla valenza probatoria delle informazioni contenute nei rapporti di polizia municipale. Nel caso di specie, la Corte d'Appello confermava la condanna di A.O. - dante causa di N.B. -, al rimborso alla compagnia assicurativa delle somme da questa corrisposte a titolo di risarcimento danni. Nel confermare il primo grado, il Giudice di seconde cure rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da A.O. in quanto interrotta dalla Compagnia tramite la spedizione a N.B. di una lettera di messa in mora all'indirizzo contenuto nel rapporto redatto dalla Municipale in occasione dell'incidente, informazione che in quanto contenuta in detto atto avrebbe efficacia di piena prova ai sensi dell'articolo 2700 c.c Tale indirizzo era però del tutto erroneo e in nessun modo riconducibile a N.B. Ricorreva quindi per la cassazione della sentenza A.O., lamentando come l'aver ritenuto l'indicazione dell'indirizzo di N.B. atto dotato di fede privilegiata, da ritenersi provato fino a querela di falso, costituisca violazione delle norme civilistiche e che la notifica della messa in mora a un indirizzo non riconducibile al suo dante causa avrebbe reso tale atto inefficace. In accoglimento del ricorso proposto, la Suprema Corte richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale […] senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso». Per tale ragione esclude la Corte che la fede privilegiata del rapporto redatto dalla Municipale possa estendersi anche alle informazioni ivi contenute, la cui effettiva veridicità esula dal contenuto della diretta percezione del pubblico ufficiale che l'ha redatta. Precisa, inoltre, la Corte, che anche qualora gli agenti avessero appreso tale indirizzo dalla stessa N.B. o dall'esame dei documenti in suo possesso, la veridicità del contenuto sarebbe comunque estranea dall'ambito della fede privilegiata. Erroneo, quindi, l'aver considerato le informazioni del verbale anch'esse coperte da fede privilegiata la Corte di Cassazione accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello.

Presidente Marini – Relatore Corbetta Rilevato che con sentenza resa in data 21/1/2021 numero 117/2021 , la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla omissis s.p.a. per la condanna di O.A. al rimborso, in sede di rivalsa, delle somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice a terzi a titolo di risarcimento danni in relazione a un sinistro stradale provocato da B.N. , dante causa dell'O. con tale pronuncia, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha contestualmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'O. , rilevando come detta prescrizione fosse stata interrotta, da parte di omissis Assicurazioni s.p.a., con la trasmissione alla B. di un atto di messa in mora presso un indirizzo contenuto nel rapporto redatto dalla polizia municipale in occasione del sinistro stradale dalla stessa provocato e, dunque, attestato con efficacia di piena prova ai sensi dell'articolo 2700 c.c. avverso la sentenza d'appello, O.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione la omissis Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. omissis Assicurazioni s.p.a. e O.A. hanno depositato memoria. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articolo 2699,2700 e 2943 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'indirizzo indicato nel rapporto della polizia municipale dal quale omissis s.p.a. aveva tratto informazioni ai fini della comunicazione dell'atto di messa in mora alla B. potesse ritenersi pienamente comprovato fino a querela di falso, non potendo ritenersi, tali informazioni, riconducibili all'ambito dei fatti dotati di fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c. in particolare, tale indirizzo, in quanto totalmente erroneo e in nessun modo riconducibile alla persona della B. così come comprovato dalla certificazione storica comunale prodotta in giudizio , era valso a rendere del tutto inefficace l'atto di messa in mora inoltrato dalla omissis Assicurazioni s.p.a., con la conseguente attestazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla compagnia assicuratrice nei confronti dell'O. il motivo è manifestamente fondato osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso Sez. L, Sentenza numero 11751 del 24/06/2004, Rv. 573888 - 01 Sez. 2, Sentenza numero 10569 del 02/08/2001, Rv. 548710 - 01 cfr. altresì Sez. 2, Sentenza numero 3787 del 09/03/2012, Rv. 621339 - 01 Sez. L, Sentenza numero 9251 del 19/04/2010, Rv. 612813 - 01 Sez. 2, Sentenza numero 27937 del 24/11/2008, Rv. 605645 - 01 Sez. 2, Sentenza numero 457 del 12/01/2006, Rv. 586687 - 01 in particolare, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale così come l'avvenuta esecuzione dell'esame di determinati documenti , deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova senza necessità del ricorso alla querela di falso l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante nel caso di specie, pur quando gli autori del rapporto della polizia municipale dedotto nel presente giudizio avessero appreso le informazioni relative all'indirizzo della B. direttamente da quest'ultima, o dall'esame di documenti eventualmente in loro possesso o loro esibiti , la veridicità del contenuto di tali informazioni relative al ridetto indirizzo rimane del tutto estranea all'ambito della fede privilegiata circoscritto dall'articolo 2700 c.c., potendo essere liberamente contestata con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso è appena il caso di rilevare come, secondo quanto incontestatamente dedotto dalle parti, la fonte di cognizione dalla quale i pubblici ufficiali avrebbero ricavato le informazioni concernenti l'indirizzo della B. non risulta in alcun modo rivelata nel rapporto oggetto d'esame, con la conseguente impossibilità di predicare il contenuto di tali informazioni fatte proprie dei pubblici ufficiali dichiaranti alle eventuali attestazioni contenute in altro documento eventualmente dotato di piena efficacia probatoria fino a querela di falso secondo quanto statuito in Sez. 5, Sentenza numero 15311 del 10/06/2008, Rv. 603555-01 nella specie, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto che il rapporto redatto dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio fosse valso a comprovare, con efficacia di piena prova fino a querela di falso, la veridicità del contenuto intrinseco delle informazioni ricavate da detti pubblici ufficiali attraverso le dichiarazioni ricevute o l'esame di altra documentazione dagli stessi rinvenuta o agli stessi esibita , ossia l'avvenuta dimostrazione con efficacia di piena prova fino a querela di falso dell'indirizzo della B. accertato attraverso la ricezione di dichiarazioni o l'esame di altra documentazione, la sentenza impugnata deve ritenersi incorsa nell'evidente falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c. sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza della censura esaminata, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.