Il diritto al rimborso delle imposte pagate in eccedenza viene prescritto dopo 2 anni dalla mancata indicazione in dichiarazione

Con la sentenza numero 30503, depositata il 18.10.2022, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce ogni eventuale dubbio circa i termini di decadenza per il rimborso dell’eccedenza d’imposta, nel caso in cui un contribuente che abbia erroneamente manifestato in dichiarazione la volontà di utilizzare il credito in compensazione, voglia optare, in un secondo momento, per il rimborso dell’eccedenza di imposta.

La vicenda ha origine nel 2014, anno in cui, il contribuente, una società a responsabilità limitata, esprime nella propria dichiarazione annuale, la volontà di utilizzare in compensazione il credito IVA maturato nel 2013. Tale volontà viene espressa tramite compilazione del quadro RX, specificatamente del rigo RX 45 “Importo da riportare in detrazione o in compensazione”, relativo all'utilizzo del credito in compensazione o detrazione, e risulta alternativa alla richiesta in dichiarazione di ottenere a rimborso l'eccedenza IVA, esprimibile tramite la compilazione del rigo RX 44 ”Importo di cui si richiede il rimborso”. Il 5 Dicembre 2017, il contribuente, non avendo utilizzato in compensazione il credito sopra menzionato, deposita domanda di rimborso all'Amministrazione finanziaria, ma quest'ultima rigetta la richiesta, in quanto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, la domanda non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il contribuente impugna il diniego dinnanzi la CTP di Avellino, la quale accoglie il ricorso soffermandosi sugli aspetti sostanziali legati alla sussistenza del credito. Nella successiva sentenza di appello, la CTR della Campania rigetta l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, adducendo al fatto che, nonostante l'errata indicazione relativa all'utilizzo del credito IVA nella dichiarazione per il 2013, qualora il credito risulti dalla documentazione contabile, l'istanza di rimborso deve ritenersi valida, in quanto soggetta alla prescrizione decennale e non al termine ex articolo 21 d.lgs. numero 546/1992, decretando quindi la conseguente tempestività della domanda di rimborso IVA presentata il 5 dicembre 2017. Per i Giudici di ultima istanza, il principio secondo cui «il rimborso di eccedenze di imposta può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione», opera solamente nel caso in cui il contribuente abbia evidenziato in dichiarazione la propria volontà, optando espressamente per la possibilità ottenere il credito a rimborso. In assenza di tale opzione, l'amministrazione finanziaria non può ritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione Cass., sez. 6-5, numero 20696 del 30 settembre 2020 .   Del resto, come già affermato dalla Suprema Corte, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi comporta che da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, non occorra alcun altro adempimento diverso dalla dichiarazione, fermo restando l'esito positivo dei relativi controlli sulla stessa. Il presupposto per la restituzione nasce quindi proprio dalla dichiarazione dalla quale sorge il credito. Il comma 2 dell'articolo 21 d.lgs. numero 546/1992 fissa il termine per la domanda di rimborso a due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La Corte di cassazione, in forza delle menzionate considerazioni, accoglie il ricorso proposto nei confronti del contribuente, in quanto ha ritenuto che l'istanza di rimborso IVA, presentata il 5 dicembre 2017, sia da ritenersi “tardiva” poiché presentata oltre i due anni dal giorno in cui è sorto il presupposto, ossia il termine indicato dall'articolo 21 d.lgs. numero 546/1992, con la conseguenza di non riconoscere il diritto al rimborso per il contribuente.  

Presidente Luciotti – Relatore Putaturo Donati Viscido di Nocera Rilevato in fatto che l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Algio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza numero 475/05/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di accoglimento del ricorso della contribuente avverso diniego di rimborso Iva per l'anno 2013 la CTR, per quanto di interesse ha osservato che anche l'errata indicazione del credito Iva nella dichiarazione per il 2013 non nel pertinente campo del modulo ai fini del rimborso ma in quello relativo alla richiesta di utilizzazione del credito in compensazione o in detrazione nell'anno successivo , purché risultante dalla documentazione contabile, doveva ritenersi quale istanza di rimborso soggetta alla prescrizione decennale e non al termine D.Lgs. numero 546 del 1992, ex articolo 21, con conseguente tempestività della istanza presentata il 5.12.2017 era infondata la doglianza dell'Ufficio in ordine all'origine dell'eccedenza Iva chiesta a rimborso, essendo stata la sussistenza del credito già valutata dal giudice di primo grado e avendo l'appellante riproposto la medesima contestazione senza alcun vaglio critico della decisione di primo grado anche, la censura relativa alla natura di società di comodo della contribuente risultava priva di qualsiasi prova la contribuente è rimasta intimata sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato in diritto che con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, comma 2, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 30, per avere la CTR ritenuto erroneamente tempestiva l'istanza di rimborso Iva presentata il 5 dicembre 2017, oltre il termine biennale di cui all'articolo 21 cit., in relazione al credito maturato nel 2013, esposto nella dichiarazione presentata per quell'anno, il 16.4.2014, nel rigo RX45, relativo alla utilizzazione dello stesso in compensazione o detrazione nell'anno successivo e non già nel rigo RX44 denominato Importo di cui si chiede il rimborso , non manifestando alcuna volontà di ottenere il rimborso dell'eccedenza Iva con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, e del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 36, per avere la CTR disatteso le censure dell'appellante Agenzia concernenti l'assunta insussistenza del diritto al rimborso della contribuente e la dedotta esistenza delle condizioni per qualificare la società come c.d. di comodo con una motivazione apparente limitandosi a motivare per relationem riportandosi alla sentenza del giudice di primo grado senza esternare le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico sotteso ad essa con il terzo motivo, si denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione della L. numero 724 del 1994, articolo 30, e del D.L. numero 138 del 2011, articolo 2, commi da 36 decies a duodecies, per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabile alla contribuente, quale società in perdita sistematica, la disciplina delle società c.d. di comodo implicante limitazioni all'utilizzo e rimborso del credito Iva il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata, di questa Corte è nel senso che, in tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendosi solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione cfr. Cass. 30 settembre 2011, numero 20039 . Ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è infatti necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, comma 2, ultima parte, ma solo quello di prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c., atteso che l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso v. Cass. sez. 5, numero 5938 del 2019 Cass. sez. 5 numero 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105 01 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 01 Cass. 27 marzo 2013, numero 7706 11 settembre 2012, numero 15229 . Siffatta impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi con riferimento alle imposte sui redditi, in base alla quale qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione l'interpretazione seguita e', altresì, coerente con la disciplina unionale secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonché per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell'I.v.a. cfr. Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade -la Corte ha specificato che per la domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4 , anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale VR , cui è subordinata l'esigibilità del credito cfr. Cass. 9 ottobre 2015, numero 20255 Cass. 15 maggio 2015, numero 9941 Cass. civ., 28 giugno 2018, numero 17151 Cass. numero 1146 del 2018 numero 24006 del 2019 peraltro, il quadro RX4 contiene due possibili destinazioni del credito IVA la compensazione/detrazione ovvero il rimborso, sicché la volontà del contribuente di esercitare il diritto al rimborso, con conseguente prescrizione decennale del credito, deve essere chiaramente manifestata nella dichiarazione annuale, con la compilazione del quadro RX4 nella parte relativa al rimborso invero, si è chiarito che la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione del credito nel quadro RX4 nella dichiarazione annuale , non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, comma 2 Cass. numero 30168 del 22/11/2018 Cass. numero 19764 del 22 settembre 2020 quindi il principio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte sui redditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nel caso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, indicando l'opzione per il rimborso dell'eccedenza di imposta. In questo caso non trova applicazione, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previsto dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 38, perché in tal caso l'amministrazione deve ritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione della dichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza Cass., Sez. U., 7 febbraio 2007, numero 2687 Cass., Sez. V, 17 giugno 2009, numero 14025 Cass., Sez. V, 15 ottobre 2014, numero 21734 . In assenza della indicazione della relativa richiesta nella dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria non può ritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell'eccedenza di imposta in luogo dell'utilizzo della stessa in compensazione Cass., sez. 6-5, numero 20696 del 30 settembre 2020 nella specie, la ricorrente ha riprodotto, per specificità, copia della dichiarazione del periodo di imposta dell'anno 2013, dalla quale risulta l'indicazione del credito nel quadro RX al rigo RX45 quale casella relativa alla utilizzazione in compensazione o in detrazione e non già al rigo RX44 quale sezione preposta all'indicazione dell'importo di cui si chiede il rimborso nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere non applicabile il termine di decadenza di cui all'articolo 21 cit., anche nel caso di indicazione del credito di imposta, nella dichiarazione per il 2013, non nel campo del modulo ai fini del rimborso RX44 ma in quello dell'utilizzazione del credito in compensazione o in detrazione RX45 nell'anno successivo, atteso che, in tal modo, alla luce della giurisprudenza richiamata, la contribuente non ha espresso la volontà di chiedere il rimborso del credito d'imposta, avendo soltanto indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediante compensazione/detrazione ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, trova applicazione non già l'ordinario termine di prescrizione decennale ma così come evidenziato dall'Agenzia delle entrate il termine di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, pacificamente decorso alla data della presentazione dell'istanza di rimborso in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della controricorrente condanna la società contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.