I Giudici di legittimità si sono pronunciati sull’opposizione avverso l’estratto di ruolo inerente 4 cartelle di pagamento e 33 avvisi di addebito relativi a crediti pretesi da INAIL ed INPS basata sull’eccezione della mancata notifica dei titoli esecutivi e la conseguente domanda di annullamento dell’intero debito, posto in riscossione dall’AdER.
Il motivo più interessante da analizzare di tale pronuncia è proprio il terzo, che ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3-bis, l. numero 53/1994, in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli enti convenuti, posto che le notifiche erano state effettuate mediante indirizzi di posta elettronica diversi da quelli contenuti nei pubblici registri. Tale doglianza risulta inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe mai fornito la prova contraria rispetto a quella acquisita dall'INPS, circa l'effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la propria casella di posta elettronica. Il Collegio ricorda, infatti, che in tema di notificazione a mezzo PEC «la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, l. numero 53/1194, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'indice di cui all'articolo 6-ter, d.lgs. numero 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» Cass. numero 15979/2022 .
Presidente Leone – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che con sentenza 16 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da omissis SRL avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione avverso l'estratto di ruolo riguardante quattro cartelle di pagamento e trentatre' avvisi di addebito relativi a crediti pretesi da INAIL ed INPS basata sulla eccezione della mancata notifica dei titoli esecutivi e la conseguente domanda di annullamento dell'intero debito, posto in riscossione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione AdER riconosciuta la validità della rappresentanza processuale di AdER da parte di un avvocato del libero foro, la sentenza ora impugnata ha ritenuta l'insussistenza dell'interesse ad agire, a conferma di quanto affermato dal primo giudice, in quanto nel caso di specie non si è verificata l'oggettivazione della situazione di incertezza che l'azione promossa dal ricorrente intenda rimuovere , posto che non era stato notificato alcun pignoramento né comunicata un'iscrizione ipotecaria o una misura cautelare, né iniziata l'esecuzione sulla base dei titoli riportati nell'estratto di ruolo impugnato peraltro, l'assenza di interesse ad agire è stata ritenuta ancora più evidente in ragione del fatto che Corte territoriale aveva accertato che le cartelle e gli avvisi di pagamento erano stati notificati, come dimostrato dalle produzioni dell'INPS e del concessionario, ben prima dell'asserita loro conoscenza mediante l'estratto di ruolo in ogni caso, anche ad accedere alla tesi dell'appellante, i vizi delle notifiche, inquadrabili nella categoria della nullità, non avevano impedito il raggiungimento dello scopo di conoscenza in capo al destinatario ed avrebbero richiesto la proposizione tempestiva di una opposizione agli atti esecutivi inoltre, rilevata la legittimità delle notifiche effettuata a mezzo posta raccomandata, la Corte territoriale ha rilevato l'inammissibilità per genericità del disconoscimento effettuato dalla ricorrente delle fotocopie delle relate di notifica e degli avvisi notificati prodotti da INPS ed ADER e l'insussistenza di obbligo del concessionario di produrre in giudizio l'originale della cartella di pagamento avverso tale sentenza omissis s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., cui hanno resistito Inps, Inail e AdER con distinti controricorsi. la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. Considerato in diritto che la ricorrente deduce, con il secondo ed il primo motivo, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articolo 214,215 e 216 c.p.c., per il tempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito e la mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditori e la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivo disconoscimento tali motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati, come già affermato da questa Corte di cassazione in analoga fattispecie Cass. numero 14991 del 2022 non si configurano le violazioni di legge denunciate, la cui deduzione comporta la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo nel caso di specie, non si è dedotto ciò ma si è denunciato piuttosto una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione Cass. 11 gennaio 2016, numero 195 Cass. 13 ottobre 2017, numero 24155 Cass. 5 febbraio 2019, numero 3340 in particolare, la sentenza impugnata ha negato il rituale e tempestivo disconoscimento delle copie degli avvisi di addebito e delle loro relate di notifica con relative sottoscrizioni, non essendo stato compiuto in modo chiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici Cass. 17 febbraio 2015, numero 3122 Cass. 2 settembre 2016, numero 17526 Cass. 13 maggio 2021, numero 12794 come congruamente argomentato, in esatta applicazione dei su enunciati principi di diritto alla pagina 12 , dalla Corte d'appello quanto poi alla censura di omessa pronuncia, integrante error in procedendo Cass. s.u. 22 maggio 2012, numero 8077 Cass. 8 gennaio 2020, numero 134 , essa neppure sussiste, avendo invece la Corte territoriale reso una pronuncia di esplicito rigetto dell'istanza di disconoscimento sull'autenticità delle scritture e della sottoscrizione del referto di notifica prodotto in copia dall'INPS ed in ordine al mancato procedimento di verificazione ciò è evidente alla pagina 12 della sentenza impugnata, ove si è dato atto della erroneità della tesi sostenuta dall'appellante circa la idoneità della eccezione di non conformità all'originale delle copie fotografiche prodotte al fine di escluderne il valore probatorio, mentre la genericità dell'eccezione risulta confermata dalla lettura del verbale d'udienza trascritto in parte in ricorso va da sé che, una volta confermata la valenza probatoria della copia fotografica relativa alla notifica dei titoli nessun onere di chiedere la verificazione è sostenibile, anche perché trattandosi di notifiche a mezzo posta vale il principio secondo il quale l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. numero 890 del 1982, articolo 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. numero 890, articolo 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso Cass. numero 22058 del 2019 Il terzo motivo, ha per oggetto la violazione e falsa applicazione della L. numero 53 del 1994, articolo 3 bis, in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli enti convenuti, posto che le notifiche erano state effettuate mediante indirizzi di posta elettronica diversi da quelli contenuti nei pubblici registri il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che ha, in fatto, dato atto che la odierna ricorrente non aveva mai fornito la prova contraria rispetto a quella acquisita dall'INPS circa l'effettiva consegna delle notifiche telematiche presso la propria casella di posta elettronica, di tal ché la circostanza si era rivelata del tutto priva di rilievo in relazione poi alla irregolarità oggetto del motivo in esame, va ricordato che Cass. SS. UU. numero 15979 del 2022 in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet , ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. numero 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, per il proprio interesse, attraverso l'impugnazione del ruolo, all'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria degli enti siccome prescritta, erroneamente disattesa, avendo egli avuto conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, di cui ha eccepito l'omessa notificazione, soltanto attraverso la consegna dell'estratto del ruolo quarto motivo esso è inammissibile il motivo difetta di specificità, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 4, per omessa confutazione Cass. 3 luglio 2008, numero 18202 Cass. 19 agosto 2009, numero 18421 Cass. 26 settembre 2016, numero 18860 Cass. 9 ottobre 2019, numero 25354 del presupposto della ritenuta carenza d'interesse, consistente nella accertata regolare notificazione dell'avviso di addebito al quinto capoverso di pg. 4 della sentenza , rimasta acquisita in conseguenza della infondatezza dei precedenti motivi scrutinati, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni svolte il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, numero 23535 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.