Il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente dato risposta ad alcune questioni poste dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed aventi ad oggetto il tirocinio professionale e i corsi di formazione obbligatoria previsti per i praticanti avvocati. Se ne offre di seguito una breve disamina.
Con riferimento alla formazione presso gli Uffici Giudiziari di cui all'articolo 73, d.l. numero 69/2013, specifica anzitutto il Consiglio che al praticante che ha iniziato il tirocinio prima del 1 aprile 2022 si applica il regime previgente per il quale il praticante svolge solo l'ultimo semestre di pratica semplice senza frequentare corsi o scuole, così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all'esame di abilitazione alla sessione 2023. Inoltre, al praticante che ha iniziato il tirocinio dopo il 1 aprile 2022, per accedere all'esame di abilitazione deve in ogni caso e necessariamente svolgere i tre semestri di tirocinio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, d.m. 17/2018 e superare le verifiche ivi previste. Di seguito i quesiti ulteriori ai quali il CNF ha dato risposta La frequenza del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'articolo 73 d.l. numero 69/2013 esonera dalla frequenza dei corsi obbligatori previsti dal d.m. numero 17/2018? No, per il CNF tale decreto ministeriale non prevede alcuna esclusione per i praticanti che hanno svolto suddetta forma di tirocinio. Per ottenere il certificato di compiuta pratica, dovranno quindi svolgere quei corsi, secondo le modalità eventualmente concordate tra il COA e l'Ufficio Giudiziario. La frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali esonera dalla frequenza dei corsi obbligatori? Secondo il CNF, benché non sia prevista quale causa di esonero ed essendo tali scuole erogatrici di corsi obbligatori, vi è un'equivalenza funzionale tra SSPL e frequenza al corso obbligatorio. I praticanti assunti presso l'Ufficio del processo sono esonerati dalla frequenza dei corsi obbligatori? Per il CNF l'assunzione alle dipendenze di suddetto Ufficio comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo, mentre quelli non abilitati possono proseguirlo, con tutti i doveri da esso derivanti, tra i quali la frequenza dei corsi obbligatori. La frequenza del corso obbligatorio può essere espletata in un tempo diverso rispetto a quello dell'espletamento della pratica forense? Parere negativo del CNF, la frequenza deve infatti essere contestuale alla pratica, salvi i periodi di interruzione eventuale previsti dalla legge professionale forense la frequenza del corso deve quindi avvenire entro i primi 18 mesi di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense - risposte ai quesiti degli Ordini degli Avvocati - 21 ottobre 2021