L’articolo 316-bis c.c. prevede che, laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. Si tratta di un’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica.
Il Tribunale di Velletri, a fronte del mancato versamento da parte di un uomo dell'assegno di mantenimento per il figlio minore fissato in sede di separazione consensuale, disponeva a carico dei nonni paterni ex articolo 148 c.c. attuale articolo 316-bis c.c. il versamento della somma di 200 euro mensili. La nonna, in proprio e per conto del marito deceduto nel frattempo, ha proposto opposizione, senza ottenere successo. La questione è giunta in Cassazione. Di particolare interesse, risulta il motivo con cui la nonna paterna lamenta il mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna. Secondo l'articolo 316-bis c.c., norma che ha sostituito senza modifiche l'articolo 1478 c.c., laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri. Aggiunge inoltre la Corte che, secondo la giurisprudenza, «l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli» Cass. civ. 10418/2018 19015/2011 20509/2010 3402/1995 . Inoltre è stato precisato che tale obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici. Ciò posto, non potendo configurarsi un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, questi possono essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti. Nel caso di specie invece l'originario provvedimento ha imposto ai soli nonni paterni il mantenimento del nipote. Pur essendo passato in giudicato, si tratta di un provvedimento soggetto ad istanza di revisione per sopravvenuti motivi da parte di tutti gli interessati e dunque il giudice di merito ha erroneamente disatteso la richiesta della nonna paterna di estendere il contributo al mantenimento anche alla nonna materna per la mancata partecipazione di quest'ultima all'originario giudizio. La questione viene ritenuta meritevole di approfondimento e la Corte rinvia dunque la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Presidente Bisogni – Relatore Crolla Considerato in fatto 1 R.P., in proprio e quale erede del defunto coniuge C.L., propose ricorso in opposizione averso decreto ex articolo 148 c.c., divenuto articolo 316 bis c.c., a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 154 del 2013, articolo 4 del 29/10/2010, con il quale il Tribunale di Velletri pose a carico di Ca.Li. e R.P. ascendenti paterni il pagamento, in favore di C.S., della somma di Euro 200,00 mensili, quale quota parte della somma di Euro 350,00 posta a carico di Ca.Gr., padre del minore Gi., domiciliato presso la madre, a titolo di contributo al mantenimento di Gi L'ordine giudiziario nei confronti degli ascendenti diretti del padre del minore si era reso necessario in quanto Ca.Gr. da tempo si era reso inadempiente nel pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale e i redditi percepiti dalla madre non erano sufficienti al mantenimento del minore. 2 Il Tribunale rigettò il ricorso e la Corte di Appello di Roma adita da R.P. ha respinto il reclamo osservando a che, essendo stato proposto oltre i termini previsti dall'articolo 148 c.c., comma 3, il ricorso andava qualificato come istanza di modifica e revoca delle condizioni economiche regolamentate da decreto sicché, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, non poteva estendersi il contraddittorio anche a P.G., madre di C.S., rimasta estranea procedimento conclusosi con l'emissione del decreto ex articolo 148 c.p.c., non tempestivamente opposto b che le condizioni economiche della C. erano rimaste pressocché immutate in quanto il lieve incremento reddituale era stato compensato dalle maggiori esigenze materiali connaturate alla crescita del minore c che la situazione economica della reclamante non era peggiorata avendo la stessa incrementato il già cospicuo patrimonio immobiliare a seguito della morte del marito e della mancata accettazione dell'eredità paterna da parte del figlio Gr 4. R.P. ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi illustrati con memoria. C.S. ha svolto difese depositando controricorso mentre è rimasto intimato Ca.Gr Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo R.P. denuncia la violazione degli articolo 316 bis e 2697 c.c., articolo 112 e 115 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 si sostiene che, promosso da parte della ricorrente il giudizio di modifica e/o revoca provvedimento con il quale veniva imposto agli ascendenti l'obbligo di contribuzione per il mantenimento del nipote, la resistente avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale o appello incidentale per affermare il diritto all'assegno a carico dei nonni paterni. Si duole inoltre la ricorrente della non corretta valutazione da parte della Corte delle condizioni economico-patrimoniali di C.S 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 148 c.c., ora articolo 316 bis c.c. e dell'articolo 102, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3,. per aver la Corte di Appello omesso ogni statuizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna P.G 2. Ritiene il Collegio che la questione di diritto posta nel secondo motivo dal ricorso presenti rilevanza nomofilattica e che, in assenza di precedenti specifici, sia opportuna la decisione in pubblica udienza ex articolo 375 c.p.c., comma 2. 2.1 La norma di riferimento è l'articolo 316 bis c.c. che ha sostituito senza modifiche l'articolo 148 c.c. a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 2.2 La giurisprudenza che si formata su tale disposizione ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo Cass. 10419/2018, 19015/2011, 20509/2010 e 3402/1995 . 2.3 Dunque l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economico Cass. 251/2002 . 2.4 Se così e', pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità volontaria o non dei genitori involgendo l'obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado. 2.5 Nel caso di specie è pacifico che nell'originario procedimento solo ai nonni paterni è stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari nella forma della versamento di parte del contributo al mantenimento che avrebbe dovuto essere corrisposto dal coniuge per l'adempimento dei doveri nei confronti del figlio. 2.6 Si tratta di provvedimento che, come riconosciuto dalla decreto della Corte di Appello, pur passato in giudicato è sempre soggetto ad istanza di tutti i soggetti interessati figli coniugi e ascendenti debitori a revisione per sopravvenuti motivi. 2.7 La Corte sulla domanda della reclamante nonna paterna di estensione dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest'ultima, ha disatteso tali richieste sul presupposto della mancata partecipazione all'originario giudizio dell'ascendente materno. 2.7 La questione giuridica meritevole di essere approfondita riguarda, quindi, la possibilità della parte coinvolta nella vicenda familiare relativa all'assegno per il mantenimento del figlio minore quale è l'ascendete tenuto a contribuire per il mantenimento del minore di proporre domanda di revisione della decisione che gli ha imposto il versamento del contributo deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell'ascendente di parte materna che non ha partecipato al procedimento sfociato nel provvedimento di cui si chiede la modifica. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.