La compatibilità tra l’ammissione al gratuito patrocinio e la richiesta di distrazione delle spese avanzate dal difensore

Non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio. Ed è irrilevante stabilire se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione.

Il Giudice del lavoro revocava l'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, comportasse la rinuncia al beneficio. Il Tribunale ha però riformato il decreto affermando che «se il difensore si dichiara antistatario, è sempre necessario verificare, sulla scorta delle risultanze di causa e del comportamento processuale, se abbia inteso rinunciare al patrocinio gratuito». Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione deducendo l'errore da parte del Tribunale nel ritenere che la suddetta richiesta non comporti l'automatica rinuncia al beneficio, poiché «l'ammissione determina l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'avvocato e lo Stato e, quindi, l'impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non era stata affatto ritirata in corso di giudizio». Inoltre, il ricorrente sottolinea anche l'errore nel ritenere che «la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere adottata nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle spettanze del difensore, pur dovendo il giudice verificare, anche in tal caso, la permanenza delle condizioni per godere del beneficio». La doglianza è infondata. Le SS.UU. hanno già avuto modo di chiarire a riguardo che «essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita – formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato» Cass. numero 8561/2021, numero 17461/2014 . Inoltre, «il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione» Cass. numero 26089/2014, numero 13516/2017 . Ne consegue che, nel caso di specie, non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio. Ed è irrilevante stabilire se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione. Per tutti questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Presidente Di Virgilio – Relatore Fortunato Fatti di causa 1. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio di C.N. , con riferimento al procedimento definito con sentenza numero 2185/2014, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, comportasse la rinuncia al beneficio. Proposta opposizione D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 170, il Tribunale ha riformato il decreto, affermando che, se il difensore si dichiara antistatario, è sempre necessario verificare, sulla scorta delle risultanze di causa e del comportamento processuale, se abbia inteso rinunciare al patrocinio gratuito. Ha osservato che, nello specifico, la richiesta di distrazione non era stata successivamente reiterata nel corso del giudizio e doveva considerarsi ritirata, non essendo - quindi - ostativa per la liquidazione del compenso. La cassazione di questa ordinanza è chiesta dal Ministero della Giustizia sulla base di due motivi di ricorso. C.N. e l'avv. D.V. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza in data 3.12.2009 ed è stata rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulle questioni sollevate con ordinanza numero 1988/2020. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni con L. numero 176 del 2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 85, e articolo 93 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver il tribunale erroneamente sostenuto che la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, non comporta l'automatica rinuncia al beneficio. Secondo il Ministero, l'ammissione determina l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'avvocato e lo Stato e, quindi, l'impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non era stata affatto ritirata in corso di giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 136, comma 2, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, lamentando che erroneamente il tribunale abbia ritenuto che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere adottata nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle spettanze del difensore, pur dovendo il giudice verificare, anche in tal caso, la permanenza delle condizioni per godere del beneficio. Il ricorso è infondato. Hanno chiarito recentemente le Sezioni unite che, essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato Cass. s.u. 8561/2021 Cass. 17461/2014 . Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione Cass. 26089/2014 Cass. 13516/2017 . Quest'ultima non produce neppure la revoca dell'ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 136, - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente - tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese. In conclusione, il primo motivo deve essere respinto, non essendovi incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire - con riferimento al secondo motivo se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione. Le spese processuali sono integralmente compensate, dati i contrasti interpretativi esistenti al momento del ricorso, anche nella giurisprudenza di legittimità, sulle questioni dibattute. Trattandosi di impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.R.P. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 Cass. 1778/2016 . P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.